Notifica del decreto di fissazione udienza: in caso di urgenza può essere notificato a mezzo del telefono (Cass. pen. n. 44998/2012)

Redazione 19/11/12
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Ritenuto in fatto

1. C.L.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale del riesame di Oristano in data 27 dicembre 2011, con il quale è stata rigettata l’impugnazione avverso l’ordinanza in data 12 dicembre 2011, con cui il G.I.P. presso il tribunale di Oristano ha applicato al C. la misura della custodia cautelare in carcere.
A sostegno dell’impugnazione il ricorrente ha dedotto:
a) Erronea applicazione della norma penale.
Il ricorrente lamenta l’omesso esame delle deduzioni difensive, con riferimento, in particolare, alla violazione dell’art. 149 c.p.p., in considerazione dell’omessa notifica ad entrambi i difensori del decreto di fissazione dell’udienza del 27 dicembre 2011 davanti al Tribunale del riesame. In particolare viene censurata l’omessa notifica a mezzo telegramma, come previsto per i casi di urgenza e la contestuale nomina e notifica effettuata ad un difensore di ufficio.
Censura poi la ritenuta competenza territoriale del tribunale di Oristano, indicando come giudice competente l’Autorità giudiziaria di Milano e la qualificazione giuridica assegnata ai fatti rubricati come tentata estorsione, ed in realtà espressione di volontà di tutelare i propri diritti nelle sedi giurisdizionali.
Contesta poi la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari poste a giustificazione del provvedimento di custodia cautelare, non emergendo, tra l’altro, alcun pericolo di inquinamento probatorio. In ogni caso l’età del C. e la sua incensuratezza avrebbero dovuto comportare l’applicazione di una misura meno gravosa.

 

Considerato in diritto

1. Il ricorso deve essere rigettato.
2. Con riferimento alla dedotta eccezione di nullità della notifica dell’avviso dell’udienza di fronte al Tribunale del Riesame all’avv.ta S., secondo il Tribunale, ad entrambi i difensori, secondo quanto descritto nel ricorso, la Corte ritiene che correttamente la sua sussistenza sia stata comunque esclusa dal Tribunale del riesame. A tal fine appare opportuno effettuare la descrizione dei fatti così come si sono verificati.
3. All’udienza di discussione del ricorso, originariamente fissata per il 23 dicembre 2011, uno dei due difensori di fiducia, l’avv.to *******, ha eccepito la omessa notifica dell’avviso al codifensore di fiducia avv.ta A. S., collega di studio. Il Tribunale, accogliendo la dedotta nullità, ha disposta la rinnovazione degli atti, fissando la nuova udienza per il giorno 27 dicembre 2011.
Nella giornata del 23 dicembre 2011, come attestato dal verbale presente agli atti, i Carabinieri della stazione Milano Duomo Principale si sono recati presso lo studio degli avvocati D.G. e S. in via (omissis), prima dell’apertura dello stesso, alle ore 12.30 e poi alle 15.00 orario in cui era prevista la presenza dei due professionisti, che in realtà sono risultati assenti. Il Car. “S” L. , dopo aver recuperato dalla custode dello stabile il numero dell’utenza mobile dell’avv.ta S., riusciva a contattarla; con tale telefonata veniva altresì a conoscenza dell’assenza dell’avv.to D.G. da Milano, e della sua presenza ad Oristano; in ogni caso il Car. L. provvedeva a notiziare l’avv.ta S. dell’atto da notificare e del contenuto dello stesso, prendendo, anche a seguito di una seconda telefonata, accordi per le modalità della sua notifica presso la Stazione dell’Arma; la notifica che sarebbe dovuta avvenire entro il giorno stesso, 23 dicembre 2011, ultimo termine utile. Tuttavia l’avv.ta S. non si presentava presso la Stazione dei Carabinieri, che, pertanto tornavano presso lo studio dei due professionisti, dove apprendevano dalla custode dello stabile dell’arrivo sul posto, in precedenza, dell’avv.ta S.; i rappresentanti delle forze dell’ordine cercavano vanamente di contattare la professionista sulle utenze fisse e mobili, suonando altresì ripetutamente alla porta dello studio, e tentando inutilmente di lasciare messaggi alla segreteria telefonica.
In considerazione di tale situazione l’atto veniva poi tempestivamente notificato al difensore di ufficio nello stesso giorno del 23 dicembre 2011.
4. Ciò premesso ritiene la Corte che non via sia spazio alcuno per l’accoglimento dell’eccezione sollevata dalla difesa. L’art. 149 c.p.p. prevede due ipotesi di notificazione di urgenza, ovvero quella a mezzo telefono seguita da telegramma e quella mediante telegramma di cui al comma 5. Il procedimento di riesame consente il ricorso ai sistemi di notificazione di cui all’art. 149 c.p.p. Rileva la Corte che, nel caso di specie, la notificazione a mani proprie non è stata resa possibile dal comportamento ostruzionistico dell’unico difensore presente a Milano, e la notificazione a mezzo fax non è stata resa possibile per il mancato funzionamento dell’utenza relativa alla ricezione dei fax. In tale situazione deve in ogni caso trovare applicazione il principio secondo il quale “il difensore che abbia accettato il mandato fiduciario ha l’obbligo di tenere a disposizione presso il recapito dello studio una persona ovvero di apprestare i mezzi tecnici idonei alla ricezione degli avvisi e delle notifiche dei quali la legge prevede l’urgenza. Lo stesso, dunque non può ritenersi legittimato ad eccepire la nullità dell’udienza camerale del giudizio di riesame, per avere causato, con il suo comportamento negligente, l’omessa notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza”, in quanto gli agenti di polizia giudiziaria incaricati della notifica si sono recati più volte presso lo studio del professionista, trovandolo chiuso, come pure non hanno trovato connessa l’utenza telefonica, né il difensore aveva provveduto a ritirare l’avviso presso la Stazione di riferimento, non evadendo l’invito a presentarsi comunicato telefonicamente dai predetti agenti, (v. analogamente, Cass., Sez. Ili, 15 febbraio 2005, n. 21401, ********, rv 231978). Emerge infatti dal rapporto di servizio dei carabinieri operanti che l’avv.ta S. è stata contattata sul suo cellulare (utenza omissis) dal Car. L. che, tramite il proprio cellulare ut. (omissis), ha provveduto a notiziarla, come già detto, in ordine all’atto da notificare, al contenuto dello stesso, prendendo, anche a seguito di una seconda telefonata, accordi per le modalità di esecuzione della notifica, che si sarebbe dovuta effettuare entro il 23 dicembre 2011. Peraltro ritiene la corte che l’avv.ta S., con tale telefonata, sia stata notiziata anche della notifica disposta in favore del collega di studio D.G., vista la specifica previsione contenuta nell’atto e il riferimento all’avv.to D.G. fatto dalla medesima in ordine all’assenza del collega da Milano; in base a queste considerazioni la notifica dell’avviso deve ritenersi essere stata effettuata validamente a mezzo telefono ai sensi dell’art. 149 c.p.p. per entrambi i difensori, a prescindere dall’omesso invio del telegramma per le ragioni indicate dalla cancelleria (assenza di fondi). Nel caso in esame, infatti, deve trovare applicazione il principio in base al quale, in tema di avvisi al difensore, nei casi in cui, ricorrendo una situazione di urgenza, la legge, in luogo di prevedere la “notifica” dell’avviso, si limiti a stabilire che lo stesso deve essere “dato” al difensore, deve ritenersi sufficiente procurare al destinatario dell’avviso l’effettiva conoscenza della notizia, anche se questa è comunicata con forme diverse da quelle prescritte per le notificazioni. Pertanto, solo quando non sia possibile procurare tale conoscenza “effettiva”, è necessario ricorrere alle modalità da cui discende la conoscenza “legale”, che può far ritenere osservata la norma che prescrive l’avviso. Sul punto deve pertanto affermarsi anche il seguente principio: “In materia di notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo ai sensi dell’art. 149 c.p.p. deve ritenersi osservata la forma della notificazione urgente dell’avviso o della convocazione al difensore, quando l’avviso, dato a mezzo telefono, è ricevuto dal difensore personalmente, anche se poi lo stesso non è seguito dalla conferma mediante telegramma. (Sez. U, n. 23 del 12/10/1993 – dep. 11/01/1994, ******, Rv. 195624). Peraltro, nella fattispecie concreta, occorre evidenziare che il comportamento del difensore contattato è stato tale, secondo quanto emerge dagli atti, da impedire la notifica dell’atto con diverse modalità. Secondo il collegio tale circostanza ricondurrebbe la prospettata nullità, peraltro insussistente, come visto, alla disciplina prevista dall’art. 182 e.p.p., comma 1,secondo cui la stessa non può essere eccepita da chi vi ha dato causa o ha concorso a darvi causa. Non vi è dubbio che, nel caso di specie, proprio il comportamento ostruzionistico del difensore, nonostante gli accordi presi con i carabinieri, non ha consentito nel corso del giorno 23 dicembre 2011 la notifica dell’avviso di udienza con modalità diverse da quelle telefoniche, e dunque avrebbe concorso a dare causa alla dedotta nullità che non potrebbe essere validamente eccepita anche sotto questo profilo (vedi Cass., Sez. 2. n. 6902 del 16 dicembre 1991). Con l’ulteriore precisazione che all’udienza del 27 dicembre 2011 l’avv. D.G., una volta eccepita la nullità della notifica all’avv.ta S., ha comunque rassegnato le proprie conclusioni.
Ciò premesso, nel merito il Tribunale ha evidenziato chiaramente l’insussistenza dell’eccezione di incompetenza territoriale, peraltro formulata in modo assolutamente generico e ai limiti dell’inammissibilità.
Sotto il profilo della sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari il Tribunale ha evidenziato come il provvedimento impugnato sia stato adottato sulla base di atti che hanno comunque consentito una corretta verifica dell’esistenza delle condizioni legittimanti l’adozione della misura. Con logica argomentazione i giudici del riesame hanno sottolineato come gli elementi acquisiti forniscano un consistente e affidabile quadro indiziario in ordine all’attività delittuosa esercitata dal C.L.G. , con riferimento all’usura, all’esercizio abusivo di attività di intermediazione finanziaria, ai tentativi di estorsione, e quindi trovi giustificazione anche per evitare la reiterazione dei reati contestati.
3. Il provvedimento pertanto appare chiaramente esente da censure sotto il profilo giuridico, configurando chiaramente l’ipotizzabilità dei reati contestati, ricondotta alla sussistenza di congrui elementi che non possono essere censurati in fatto per apprezzarne la reale coincidenza con le risultanze processuali e la loro qualificazione giuridica (v. Cass., SS.UU., 20 novembre 1996, *****, CED 206657).
4. Anche per quanto riguarda le esigenze cautelari il provvedimento impugnato appare esente da censure logico – giuridiche. È stato chiaramente sottolineato il pericolo di inquinamento delle prove, accertato attraverso elementi acquisiti sulla base delle intercettazioni telefoniche, e il pericolo di reiterazione dei reati, sempre in base alle medesime intercettazioni.
5. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria perché provveda ai sensi dell’art. 94, c. 1 ter disp. att. c.p.p..

 

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda ai sensi dell’art. 94, c. 1 ter disp. att. c.p.p.. 

Redazione