Notai: nessuna concorrenza sleale se il preventivo è più basso di quello di un collega (Cass. n. 10234/2013)

Redazione 02/05/13
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Svolgimento del processo

Con provvedimento del 30.11.2009 la Commissione Amministrativa Regionale Disciplina del Lazio, istituita presso il Consiglio Notarile distrettuale di Roma, irrogava al notaio B.C. di (omissis), all’esito di procedimento disciplinare,la sanzione dell’avvertimento, concesse le attenuanti generiche, per i seguenti addebiti: A)condotta disdicevole nei confronti di una cliente,non conforme al dettato dell’art. 147 della L.N.; il COREDI riteneva pacifica e non contestata la condotta irrispettosa nei confronti di Ba.Cr., riportata nell’esposto 2.1.2009, con cui si esponeva che il notaio B. aveva proferito parole insultanti e, in particolare, la frase “volete i soldi con il morto ancora caldo”; B) il lecita concorrenza attuata mediante riduzione dei compensi professionali e loro irregolare documentazione, in contrasto con l’art. 14 lett. a) del codice deontologico nonché violazione dell’art. 147 lettera b)della L.N.; la Commissione (CO.RE.DI) verificava il mancato rispetto dei minimi tariffari per 3 fatture su 126 nell’anno 2006, di 5 fatture su 120 nell’anno 2007 e di 10 fatture su 144 nell’anno 2008; il notaio aveva,inoltre, emesso fatture in acconto non seguite da fatture a saldo, in numero di 7 nel 2006, in numero di 23 nel 2007 ed in numero di 30 nel 2008; ravvisava, quindi, la sussistenza dell’illecito disciplinare di “illecita concorrenza sleale per riduzione non occasionale dei compensi dovuti e per irregolare documentazione”;
C) mancato conseguimento di crediti formativi per il biennio 2006/2007 e per il 2008,con inadempimento dell’obbligo di aggiornamento della preparazione professionale, in violazione dell’art. 2 del codice deontologico e dell’art. 147 lett. b) della L.N.; al riguardo il COREDI dava atto che il notaio era stato colpito, nel 2006, da carcinoma prostatico curato chirurgicamente in data … e della conseguente severa incontinenza urinaria, ma riteneva che le precarie condizioni di salute avrebbero consentito al Notaio di attendere alle attività formative di aggiornamento professionale, tenuto conto dei numerosi atti notarili da lui stipulati fuori sede.
Avverso detto provvedimento il B. proponeva reclamo, ex art. 158 L. n. 89/1913, con atto notificato il 13.7.2010 e,con sentenza depositata il 14.2.2011, la Corte di Appello di Roma revocava la sanzione applicata,ritenuti infondati i tre addebiti disciplinari.

Motivi della decisione

La Corte territoriale osservava:
l’illecito di cui al capo A) non era stato provato, posto che dalla memoria difensiva, depositata in sede disciplinare, risultava che il B. aveva negato di aver proferito la frase indicata nell’esposto e che la Commissione aveva omesso ogni accertamento sul punto; quanto al secondo capo d’incolpazione rilevava che le condotte si riferivano(salvo che per tre fatture del 2006)ad epoca successiva all’entrata in vigore dell’art. 2 D.L.223/2006 convertito nella legge 4.8.2006 n. 248, abolitiva dell’obbligatorietà delle tariffe minime; affermava che l’art. 30 del D.lgs. n. 249/2006, sostitutivo dell’art. 147 L.N., non aveva reintrodotto, per i notai, i minimi tariffari obbligatori in quanto l’eventuale “riduzione” dei compensi avrebbe integrato una condotta disciplinarmente illecita solo quando il mancato rispetto delle tariffe suggerite dall’ordine professionale avesse comportato, abitualmente, una remunerazione irrisoria e, comunque, non adeguata dell’attività professionale svolta (V. pag. 3 e 4 sent. imp.); nella specie doveva escludersi detta abitualità per il numero modesto delle fatture emesse al di sotto dei minimi tariffari. Con riferimento all’addebito sub C) osservava la Corte di appello che la decisione del COREDI non aveva valutato che il compimento fuori sede di attività professionale non comportava, di norma, la permanenza per molte ore in luoghi affollati e in condizioni disagevoli, come invece si verificava in occasione di convegni e congressi scientifici; che la gravità della malattia tumorale, l’età avanzata del notaio (nato nel …), il fatto che il B. fosse stato costretto ad assentarsi dal lavoro per due periodi di un mese a causa delle sue condizioni di salute che avevano determinato un ricovero ospedaliero dall'(omissis) , escludevano l’illecito in questione. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Viterbo e Rieti, formulando tre motivi illustrati da memoria.
Ha resistito con controricorso B.C. .
A seguito di ordinanza di questa Corte del 21.9.2012, il Consiglio notarile ricorrente ha provveduto all’integrazione del contraddittorio nei confronti del P.G. della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma che ha depositato atto di intervento adesivo al ricorso proposto dalla Commissione di Disciplina, il ricorrente deduce:
1) erronea, illogica e insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in tema di disponibilità delle prove nonché dell’art. 147 della legge notarile n. 89/1913; la Corte di Appello aveva disatteso il “principio di non contestazione” fissato dall’art. 115 c.p.c., posto che il notaio non aveva contestato di aver pronunciato la frase offensiva di cui all’addebito sub A), fatto che essendo incontroverso, ben poteva essere posto a base della decisione del COREDI, secondo il libero convincimento, ex art. 116 c.p.c.;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2230 co. 2 e 2233 c.c.; degli artt. 74-80 e 147 L. n. 89/1913 nonché dell’art. 30 del D. Lgs. n. 249/2006;
violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 D.L. 223/2006 (c.d. decreto Bersani) convertito con L. n. 248/2006 nonché degli artt. 12 e 15 disp. preliminari al C.C.; erronea, illogica ed incongrua motivazione su un fatto controverso e decisivo in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.;
la Corte di Appello non avrebbe dovuto applicare il “decreto Bersani”, considerata la specialità della tariffa notarile e la normativa comunitaria che espressamente escludevano l’applicazione del principio di libera circolazione e concorrenza per i notai, quali soggetti che “partecipano all’esercizio di pubblici poteri”; la Corte di merito aveva, quindi, violato il principio secondo cui “lex specialis derogat generali”, disattendendo il carattere speciale del D. Lgs. n. 249/2006 rispetto al decreto Bersani, non tenendo conto dell’inderogabilità della tariffa notarile, funzionale alla duplice esigenza prevista dall’art. 147 L. n. 89/1913, di impedire la sleale concorrenza tra professionisti e di tutelare la dignità della categoria professionale, come pure affermato dalla S.C. con sentenza n. 9878/2008;
3) violazione e falsa applicazione della L. n. 89/1013; dell’art. 147 lett. b), come sostituito dall’art. 30 D.Lgs. n. 249/2006 e concomitante violazione dell’art. 2 del codice deontologico; omessa, erronea e insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.;
con riferimento al terzo capo di incolpazione la Corte di Appello aveva ignorato che, nell’arco dell’intero biennio 2006-2007 e nel primo anno del biennio 2008-2009, il B. aveva, in modo sistematico e non occasionale,violato il codice deontologico conseguendo solo cinque crediti formativi a fronte dei 100 richiesti per ogni singolo biennio, omettendo di valutare che il notaio aveva svolto attività professionale molto superiore alla media del distretto, con l’emissione di 390 fatture attestanti una quantità di lavoro incompatibile con i motivi di salute addotti; la Corte di appello aveva, inoltre, ignorato che il Notaio avrebbe potuto curare il proprio aggiornamento professionale anche per via tele informatica attraverso i corsi della Fondazione del Notariato previsti per conseguire i crediti formativi; in ogni caso,secondo i normali criteri di diligenza, il B. avrebbe dovuto chiedere preventivamente al Consiglio di appartenenza la soluzione per il proprio aggiornamento professionale e non giustificarsi solo al momento della contestazione dell’addebito.
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo, se pure formulato sotto il profilo della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e del vizio di motivazione, in realtà, prospetta genericamente ( una diversa valutazione della ricostruzione del fatto relativo all’illecito sub A), senza attingere la “ratio decidendi” della sentenza, fondata essenzialmente sul difetto di prova di tale illecito e sulla negazione del fatto contestato, da parte del Notaio, come risultante dalla memoria difensiva depositata in sede disciplinare.
Priva di fondamento è la seconda doglianza, avendo la Corte di merito correttamente escluso che l’art.30 del D. Lgs. 1.8.2006 n. 249, con cui era stato sostituito il disposto dell’art. 147 L.N., avesse reintrodotto per i notai i minimi tariffari ed evidenziando che la legge di conversione del D.L. 223/2006 (c.d. decreto Bersani) ed il D. Lgs. 249/2006, art. 30, (sostitutivo dell’art. 147 della ***** n. 89/1913), erano coevi ed erano stati pubblicati il medesimo giorno (l’11.8.2006) sulla Gazzetta ufficiale. Tale interpretazione normativa è stata di recente confermata da questa Corte (V. Cass. n. 3715/2013) che, con motivazione del tutto condivisibile, ha superato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’inderogabilità della tariffa dei notai sarebbe stata ripristinata dall’art. 30 del d. lgs. n. 249/2006, laddove, nel riformulare l’art. 147 della legge notarile, ha previsto la punibilità del notaio che “fa illecita concorrenza ad altro notaio, con riduzioni di onorari, diritti e compensi”. Al riguardo la sentenza ha precisato, in aderenza alla giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. n. 321/83), che occorre fare riferimento alla data di promulgazione della legge per stabilirne l’anteriorità o posteriorità rispetto ad un’ altra “ai fini dell’abrogazione attiva o passiva”, traendone la conseguenza che “l’art. 30 del d. lgs. n. 249 del 2006, essendo stato emanato il 1 agosto 2006, è anteriore alla legge n. 248 del 2006, promulgata il 4.8.2006; e quest’ultima, avendo una valenza di sistema e di riforma economica – sociale, con l’esplicito obiettivo di assoggettare tutte le professioni ai principi di tutela della concorrenza, prevale sulle anteriori discipline professionali di settore”, facendo venir meno, quindi, anche la rilevanza, sul piano disciplinare, della condotta del notaio che offra la propria prestazione professionale con onorari e compensi ridotti rispetto a quelli previsti dalla tariffa notarile, dovendosi, peraltro, applicare la disciplina in tema di concorrenza nei servizi professionali di cui agli artt. 9 e 12 del d.l. 24/1.2012, n. 1 (convertito con L. 24 marzo 2012, n. 27).
Privo di fondamento è, infine, il terzo motivo che investe l’illecito relativo al mancato aggiornamento professionale.
La Corte d’Appello ha escluso la sussistenza di tale illecito disciplinare, “tenuto conto della gravità della malattia tumorale maligna e delle sue conseguenza invalidanti sull’integrità biologica del professionista”, aggiungendo che, nel …, il B. era stato costretto ad assentarsi dal lavoro, per due periodi di un mese a causa delle sue condizioni di salute che avevano comportato anche la necessità di un ricovero ospedaliero dall'(omissis) , periodo ricadente nell’arco temporale di contestazione dell’illecito.
Orbene, tale valutazione di merito, fondata su accertamenti in fatto,esula dal sindacato di legittimità in quanto adeguatamente motivata con riferimento alla sussistenza di una causa giustificativa dell’inadempimento all’obbligo di aggiornamento professionale contestato. Alla stregua di quanto osservato il ricorso va rigettato. Ricorrono giusti motivi, stante la novità delle questioni trattate e tenuto conto che l’arresto giurisprudenziale citato è molto recente, per l’integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Redazione