Non sussiste la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa nei confronti della Repubblica federale di Germania riguardo all’eccidio delle Fosse Ardeatine (Cass. n. 4284/2013)

Redazione 21/02/13
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Ordinanza

 

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte, rilevato che:

con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione F. B. espone: di avere citato in giudizio la Repubblica Federale di Germania ed Pr.Er. per ottenere la loro condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla detenzione ed alle torture subite da suo padre nel carcere di via (omissis), nel periodo compreso tra il (omissis), ed alla successiva uccisione avvenuta nelle (omissis) dello stesso anno; che il Pr., con sentenza definitiva, è stato condannato alla pena dell’ergastolo per avere cagionato la morte di 335 persone presso la citata località nel summenzionato giorno del (omissis); che la Repubblica Federale di Germania è solidalmente responsabile e deve rispondere delle conseguenze civili del reato commesso dagli appartenenti alle forze militari tedesche nell’esercizio delle loro funzioni; che la Repubblica Federale di Germania, costituitasi in giudizio, ha eccepito il difetto assoluto di giurisdizione, invocando il principio della c.d. immunità ristretta; che, invece, tale giurisdizione sussiste in quanto l’immunità dello stato straniero dalla giurisdizione civile non opera in presenza di comportamenti di estrema gravità che si configurano quali crimini internazionali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali;

osserva che:

queste Sezioni Unite hanno in precedenza affermato che il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana ha assunto il valore di principio fondamentale dell’ordinamento internazionale, riducendo la portata e l’ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello sulla “sovrana uguaglianza” degli Stati, cui si collega il riconoscimento della immunità statale dalla giurisdizione civile straniera; con la conseguenza che la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta, che impone agli Stati l’obbligo di astenersi dall’esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non ha carattere assoluto, nel senso che essa non accorda allo Stato straniero un’immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale; tale immunità non potendo essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali (il principio risulta affermato a partire da Cass. SU 11 marzo 2004, n. 504 e poi seguito dalla giurisprudenza di legittimità anche in sede penale);

tuttavia, nel corso di questo giudizio per regolamento di giurisdizione è sopravvenuta la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja in data 3 febbraio 2012, la quale ha accolto il ricorso proposto dalla Germania contro l’Italia per avere quest’ultima “mancato di riconoscere l’immunità, riconosciuta dal diritto internazionale, ad un altro stato sovrano come la Germania per violazioni del diritto internazionale umanitario commesse dal (omissis)”, dichiarando sia l’illegittimità dei provvedimenti giudiziari italiani con cui era stata affermata l’esecutività di sentenze straniere ed erano state disposte misure coercitive-esecutive nei confronti della Germania, sia che “la Repubblica italiana, promulgando l’opportuna legislazione o facendo ricorso ad altro metodo a sua scelta, dovrà fare in modo che le decisioni dei suoi giudici e quelle di altre autorità giudiziarie che violano l’immunità riconosciuta alla Repubblica Federale di Germania dal diritto internazionale siano rese inefficaci”;

in particolare, la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia ha svolto le seguenti osservazioni: l’esame della prassi internazionale, della giurisprudenza delle Corti (internazionali e supreme) e dei comportamenti degli Stati non conforta la tesi secondo la quale il diritto all’immunità sarebbe condizionato alla gravità dell’atto di cui lo Stato è accusato o al carattere inderogabile della norma che detto Stato avrebbe violato; neppure vale addurre, quale precedente, la decisione della House of Lords sul caso Pinochet, posto che esso concerneva l’immunità di un capo di Stato e non di uno Stato e veniva in considerazione un procedimento penale e non un procedimento civile; non è configurabile alcun conflitto tra norma consuetudinaria internazionale che riconosce agli Stati l’immunità della giurisdizione e le norme di jus cogens, posto che queste due categorie di norme si ricollegano a profili diversi (quelle che regolano l’immunità dello Stato sono di natura procedurale e si limitano a stabilire se i giudici di uno Stato siano autorizzati ad esercitare la loro giurisdizione verso un altro); una norma dello jus cogens è una norma che non subisce alcuna deroga, ma le norme che determinano la portata e l’estensione della giurisdizione, così come le condizioni nelle quali tale giurisdizione può essere esercitata, non contravvengono alle norme di natura materiale con valore di jus cogens, e non v’è nulla d’intrinseco alla nozione di jus cogens che imporrebbe di modificare tali norme o di scartarne l’applicazione; deve escludersi che sussista alcuna prassi seguita dagli Stati tale da far affermare che il diritto internazionale colleghi il diritto di uno Stato all’immunità all’esistenza di altri rimedi efficaci in grado di far conseguire il risarcimento;

della sentenza della Corte Internazionale di Giustizia ha già tenuto conto la prima sezione penale della Corte di cassazione che, con la sentenza 9 agosto 2012 n. 32139, ha dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione del giudice nazionale in merito alla domanda di risarcimento dei danni proposta in sede penale nel giudizio a carico di ex combattenti della divisione “(omissis)” delle (omissis), ritenuti dal giudice di merito responsabili dell’eccidio di 350 civili inermi avvenuta in vari comuni della (omissis) tra il (omissis);

a fondamento di tale decisione questa Corte penale, pur esprimendo perplessità sulle argomentazioni adottate dalla Corte internazionale di giustizia nella sentenza ricordata, ha in estrema sintesi ritenuto che la tesi inaugurata dalla menzionata Cass. n. 5044 del 2004 (secondo cui, come si è visto, il principio del jus cogens deroga all’immunità giurisdizionale degli Stati) è rimasta isolata e non è stata “convalidata dalla comunità internazionale”, di cui la Corte internazionale di giustizia è massima espressione, sicchè il principio dell’jus cogens “non può essere portato ad ulteriori applicazioni”;

siffatte conclusioni condividono oggi le Sezioni Unite civili in sede di regolamento di giurisdizione, con la conseguenza che occorre dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti della Repubblica Federale di Germania in ordine all’azione proposta nel processo in trattazione; a conferma di tale indirizzo è sopravvenuta (tra la decisione ed il deposito di questa decisione) la legge 14 gennaio 2013, n. 5, la quale, al primo comma dell’art. 3, stabilisce che “Ai fini di cui all’articolo 94, paragrafo 1, dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945 e reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848, quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l’assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile, il giudice davanti al quale pende controversia relativa alle stesse condotte rileva, d’ufficio e anche quando ha già emesso sentenza non definitiva passata in giudicato che ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione, il difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado del processo”.

P.Q.M.

La Corte dichiara il difetto di giurisdizione limitatamente all’azione proposta nei confronti della Repubblica Federale di Germania e rimette al Tribunale di Roma per il prosieguo nei confronti delle altre parti.

Redazione