Nomina componenti della Giunta: diritto alle pari opportunità (TAR Campania, Napoli, n. 4230/2013)

Redazione 11/09/13
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SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 3539 del 2013, proposto da: S. V., rappresentato e difeso dall’avv. ***************, con domicilio eletto in Napoli, via A. De Gasperi N.33;
contro
Comune Di Santa Maria Capua Vetere, n.c.;
nei confronti di
C. M., G. R., *****, n.c.;
per l’annullamento
– dei provvedimenti di nomina degli assessori comunali di Santa Maria Capua Vetere nella parte in cui non prevede il rispetto degli obblighi internazionali e dei vincoli comunitari e costituzionali di pari opportunità anche in materia di composizione della Giunta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2013 il dott. **************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

1. Il presente gravame si presta ad essere definito con sentenza in forma semplificata, attesa la sua manifesta fondatezza, non ravvisandosi ragioni per discostarsi dall’orientamento espresso sul punto dalla Sezione (Tar Napoli, I, n. 1427 del 2011).
Parte ricorrente impugna il decreto sindacale in epigrafe emarginato lamentando l’illegittimità della nomina di soli componenti maschili all’interno della Giunta Comunale di Santa Maria Capua Vetere.
1.1. In punto di legittimazione vale osservare che, ove la ricorrente si legittimi quale possibile aspirante all’incarico assessorile, la posizione acquista la qualificazione ed il grado di differenziazione necessari a configurare la sussistenza delle condizioni di legittimazione ed interesse all’impugnazione. Pertanto, tenuto conto che la ricorrente ha dichiarato di essere in possesso di tutte le condizioni per la nomina a garanzia della rappresentanza femminile, l’impugnazione deve senz’altro ritenersi ammissibile in quanto assistita da un personale interesse ad agire.
2. Ciò chiarito, merita sicura condivisione la censura di difetto di istruttoria e di motivazione, con la quale parte ricorrente stigmatizza che nel decreto sindacale non si coglie né la necessaria attività istruttoria preordinata ad acquisire la disponibilità allo svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone di sesso femminile, né una adeguata motivazione sulle ragioni della mancata applicazione del principio di pari opportunità sancito dall’art. 51 della Costituzione.
La doglianza attorea deve essere accolta sulla scorta dell’orientamento già espresso in materia dalla Sezione (TAR Campania Napoli, Sez. I, 7 giugno 2010 n. 12668), integralmente condiviso dal Consiglio di Stato (sent. n. 4502 del 2011), che si intende in questa sede integralmente richiamato.
Vale appena ribadire che gli articoli 46 e 47 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 riconoscono al Sindaco un ampio potere discrezionale in ordine alla scelta dei componenti della Giunta, potere che può estendersi anche all’individuazione di persone esterne al Consiglio, senza che sussista uno specifico obbligo di motivazione, questo essendo previsto per la sola ipotesi di revoca. Del resto, quanto maggiore è l’ambito della scelta, tanto più si riduce la necessità di una formale motivazione, in considerazione di corrispondenti minori esigenze di controllo che esistono in ordine ad una decisione che sfugge ad un sindacato generale di perseguimento dell’interesse pubblico, per inquadrarsi piuttosto nell’alveo di una responsabilità di tipo politico. Tuttavia, quando l’ambito di estensione del potere discrezionale, anche quello amplissimo che connota un’azione di governo, è conformato da vincoli o indirizzi che ne segnano in parte l’esercizio, sebbene non in termini di risultato, costituisce requisito di legittimità formale e sostanziale l’illustrazione delle ragioni e delle modalità con cui il potere è stato speso rispetto a quel determinato parametro di conformazione. Ed è questa un’indagine senza’altro consentita al giudice di legittimità, non trattandosi di sindacare l’opportunità della scelta, ma l’osservanza effettiva di un limite al potere. In questa direzione è proprio la natura politica della scelta che incontra il limite esterno della promozione del principio di pari opportunità; ne discende che, concretamente, non possono essere posti a sostegno della mancata presenza di una donna nella Giunta ragioni di opportunità politica, perché in questo modo si porrebbe un’aprioristica prevalenza della libertà di scelta che invece deve recedere rispetto all’attuazione di obiettivi di promozione.
Nei suddetti sensi deve essere interpretato anche il vigente statuto del Comune di Santa Maria Capua Vetere, contenendo esso disposizioni che promuovono l’effettiva attuazione del principio costituzionale di pari opportunità in occasione della nomina dei componenti della giunta (cfr., in particolare, l’articolo 5).
In definitiva, non emergendo dal tenore del decreto impugnato che sia stata compiuta la necessaria attività istruttoria volta ad acquisire la disponibilità alla nomina di persone di sesso femminile, né essendo stata esternata adeguata motivazione in ordine alle ragioni della mancata applicazione del principio di cui all’art. 51 della Costituzione, si deve propendere per l’illegittimità dell’attività amministrativa condotta dal Sindaco per l’individuazione della compagine assessorile.
2.1 Né può sostenersi che i provvedimenti di nomina dei componenti della giunta sono atti di natura politica, caratterizzati da amplissima discrezionalità e dal rapporto di fiducia tra sindaco ed assessori, e che nella nomina degli assessori deve essere privilegiato il dato politico rispetto a quello tecnico, tenendo conto anche della necessità di rispettare il risultato elettorale conseguito dai singoli consiglieri comunali che potrebbero aspirare alla nomina. Infatti, si ribadisce che le ragioni di opportunità politica non possono costituire ostacolo per impedire che nella fattispecie trovi concreta applicazione il precetto di cui all’art. 51 della Costituzione.
In conclusione, deve essere dichiarata l’illegittimità del gravato decreto sindacale per difetto di istruttoria e di motivazione, con la conseguenza che il ricorso deve essere accolto nei sensi sopra precisati.
Tale decreto va pertanto annullato, dovendo il Sindaco di Santa Maria Capua Vetere procedere alla nomina dei nuovi assessori, tenendo conto dei principi contenuti nella presente decisione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi precisati in motivazione e, per l’effetto, annulla il decreto sindacale impugnato.
Condanna il Comune di Santa Maria Capua Vetere al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 2.000 (duemila), nonché alla refusione del contributo unificato come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2013

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