Lo spurgo spetta all’inquilino anche nelle locazioni non abitative (Cass. n. 17892/2012)

Redazione 18/10/12
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Svolgimento del processo

1.- Nei tre giudizi di convalida di sfratto per morosità promossi nel 1990 da S. L. quale procuratore di A. G., nei confronti della Cooperativa I. conduttrice di un immobile composto da cantinato e piano
rialzato adibito a poliambulatorio medico, la convenuta sostenne di non aver pagato per i rigurgiti di acque luride provenienti dalla tazza di un gabinetto del piano cantinato, tali da impedire l’uso dell’immobile e che la locatrice non aveva provveduto ad eliminare.
I tre giudizi e quello di opposizione ad un decreto ingiuntivo richiesto dalla locatrice per gli ulteriori canoni intanto maturati furono riuniti.
Il tribunale di Palermo, espletata c.t.u. ed assunta la prova testimoniale, accolse le domande attoree con sentenza del 15.7.2003, l’appello avverso la quale e stato rigettato dalla Corte d’appello di Palermo con Sentenza n. 961 del 2008 sul sostanziale rilevo che dall’espletata istruttoria era risultato che gli inconvenienti lamentati dalla conduttrice non erano dipesi da difetti, originari o sopravvenuti, dell’appartamento locato.
2.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione la Cooperativa conduttrice, affidandosi a due motivi, cui resiste con controricorso G. G. in affermata qualità di erede della madre M.

Motivi della decisione

1.- La controricorrente infondatamente contesta la legittimazione della ricorrente Cooperativa I. trasformatasi da soc. coop a r.l, in società cooperativa il 30.3.2005, per l’assorbente ragione che la trasformazione di una società in un altro dei tipi previsti dalla legge non si traduce comunque nell’estinzione del soggetto e nella correlativa creazione di uno diverso, ma configura una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto (Cass., sez. un., n. 23019/2007).
E’ del pari infondata la contestazione, operata dalla ricorrente Cooperativa, della legittimazione di G. G. quale erede di A. G., essendo stato dalla controricorrente documentalmente provato, mediante produzione effettuata all’atto del deposito del controricorso, che G. G. è l’unica erede della madre A. G. deceduta il 12.10.2009 (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in data 19.11.2009).
2.- Col primo motivo – deducendo violazione degli artt. 1576, 1577, 1578, 1585, 1609 c.c. – la ricorrente società conduttrice si duole di non essere stata considerata esente da responsabilità per avere più volte avvisato il locatore della necessità di interventi di manutenzione straordinaria all’impianto fognario, il cui mancato funzionamento impediva completamente l’uso dell’immobile locato.
2.1.- Col secondo motivo e denunciata violazione dell’art. 1460 c.c. per avere la corte d’appello disatteso l’exceptio inadimpleti contractus, in ordine al mancato pagamento dei canoni locativi; eccezione che avrebbe invece dovuto ritenere fondata in relazione al totale venir meno della prestazione del locatore.
3.- Il ricorso è infondato.
E’, infatti, erroneamente negato che l’art. 9 della legge n. 392/1978, che pone a carico del conduttore lo spurgo di pozzi neri e latrine, sia applicabile anche alle locazioni non abitative, stante il richiamo di cui all’art. 41, primo comma, della legge stessa; e non è contestata la ratio decidendi (al di là della formale menzione dell’art. 1585 tra le norme di cui è denunciata la violazione) secondo la quale alla conduttrice cooperativa era imputabile il non aver “agito contro il condominio per tutelare il suo diritto di godimento, come consentito dal secondo comma dell’art. 1585 c.c.” (così la sentenza impugnata, alle ultime due righe di pagina 5).
In siffatto contesto, corretta o no che sia in diritto l’interpretazione offerta dalla Corte d’appello dell’art. 1585 c.c., mentre è inammissibile la diversa (rispetto a quella compiuta dalla Corte di merito, conforme a quella del tribunale) valutazione in fatto che la ricorrente propone delle risultanze istruttorie (il cui apprezzamento è stato dal giudice effettuato con motivazione peraltro non censurata in questa sede), la allegazione degli effetti giuridici della insuperabilità dell’affermato inadempimento della conduttrice si infrange contro la fondamentale ragione della decisione, costituita dalla ravvisata non imputabilità al locatore dell’inconveniente costituito dal rigurgito fognario al piano seminterrato e dalla possibilità che la conduttrice avrebbe avuto di adoperarsi per risolverlo direttamente.
4.- La peculiare (ma tuttavia non specificamente censurata) interpretazione dell’art. 1585 c.c. sulla quale la Corte di merito ha fondato la decisione sfavorevole alla ricorrente induce a ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa le spese.

Roma, 20 settembre 2012

Redazione