Licenziamento disciplinare e direttore di banca (Cass. n. 21633/2013)

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Massima

E’ legittimo il licenziamento per il direttore di una filiale di banca per aver violato la normativa bancaria nella quale rientravano le norme dettate in tema di negoziazione degli assegni del Regio Decreto n. 1736 del 1933.

 

1. Questione

La Corte d’Appello rigettava l’impugnazione proposta dal direttore di banca nei confronti dell’azienda, avverso la sentenza del Tribunale, con la quale il suddetto giudice di primo grado aveva respinto la domanda del direttore di banca di declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli dalla Banca, per giusta causa e di condanna della stessa alla reintegra nel posto di lavoro e al risarcimento del danno. Il Tribunale evidenziava che il direttore di banca della filiale aveva consentito, autorizzando la relativa negoziazione per cassa, che venissero posti all’incasso assegni di traenza non trasferibili emessi a favore di soggetti terzi non correntisti, e cio’ in violazione delle norme di legge volte a contrastare il riciclaggio di danaro di sospetta provenienza illecita. Sottolineato il ruolo di particolare delicatezza e rilevanza rivestito dal direttore di filiale, il Tribunale evidenziava la gravità dell’illecito contestato, trattandosi di condotta posta in essere in violazione della normativa interna dettata per la gestione dei rapporti con i clienti ed in dispregio delle disposizioni di legge. Escludeva che il dipendente potesse andare esente da responsabilità per aver ottenuto dal Capo Area espressa autorizzazione ad agire nei termini ritenuti illeciti, palesandosi al più anche la responsabilità di quest’ultimo, e riteneva la sanzione proporzionata alla gravità della condotta. La Corte d’Appello riteneva la legittimità del licenziamento sia pure per ragioni parzialmente difformi da quelle indicate nella motivazione della sentenza del Tribunale. Il giudice di secondo grado, in particolare, affermava che la contestazione riguardava la violazione della normativa bancaria nella quale rientravano le norme dettate in tema di negoziazione degli assegni del Regio Decreto n. 1736 del 1933, e non vi era il richiamo alla normativa antiriciclaggio in ragione dell’importo degli assegni. 2. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre il direttore della filiale della banca, il cui ricorso è stato rigettato.

 

2. Licenziamento disciplinare e principio di immediatezza

Come da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – nel licenziamento per giusta causa l’immediatezza della comunicazione del provvedimento espulsivo rispetto al momento della mancanza addotta a sua giustificazione, si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, proprio perchè la tardività della contestazione e del provvedimento di recesso induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento, ritenendo non grave o, comunque, non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore.

In altri termini, la tempestività della reazione dei datore di lavoro all’inadempimento del lavoratore riveste un particolare rilievo in quanto, quando si tratti di licenziamento per giusta causa, il tempo, più o meno lungo, trascorso tra l’accertamento del fatto attribuibile al lavoratore e la successiva (contestazione ed) intimazione di licenziamento disciplinare può, in concreto, indicare l’assenza di un requisito della fattispecie prevista dall’art. 2119 c.c. (incompatibilità del fatto contestato con la prosecuzione del rapporto di lavoro) ed essere, quindi, sintomatico della mancanza d’interesse all’esercizio del diritto potestativo di licenziare; tale considerazione, va, tuttavia, integrata con il rilievo anch’esso rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità- secondo cui il requisito della immediatezza deve essere inteso in senso relativo, polendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell’impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo, (cfr. Cass. 6 ottobre 2005, n. 19424; Cass. 5 aprile 2003, n. 5396).

 

 

Rocchina Staiano
Dottore di ricerca; Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.

Sentenza collegata

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Staiano Rocchina

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