Libri contabili: non sempre fanno prova contro l’imprenditore (Cass. n. 16373/2012)

Redazione 26/09/12
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Svolgimento del processo

Con sentenza del 25 maggio 2007 la Corte d’Appello dell’Aquila, in riforma della sentenza del Tribunale dell’Aquila dell’11 maggio 2005, ha rigettato l’opposizione proposta dalla Felix Impianti s.r.l.

avverso la cartella esattoriale emessa con la quale le si chiedeva il pagamento della somma di Euro 44.172,98 a titolo di credito contributivo. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia considerando che i contributi omessi si riferiscono alla retribuzione dovuta a titolo di indennità sostitutiva di riduzione di orario lavorativo (ROL) e che tale riduzione di orario non risulta fruita dai lavoratori non essendone annotazione nelle scritture tenute dal datore e che fanno prova contro di esso; inoltre la stessa società ha concluso un accordo transattivo relativo all’indennità sostituiva del ROL reclamata dai dipendenti, e che non avrebbe sottoscritto in mancanza del diritto degli stessi lavoratori. La ************** s.r.l. propone due ricorsi per cassazione avverso tale sentenza aventi il medesimo contenuto, il secondo dei quali contenenti i quesiti di diritto la cui omissione, nel primo ricorso, era stata rilevata dal contro ricorrente in sede di controricorso. I ricorsi sono articolati su due motivi.

Resiste con controricorsi l’I.N.P.S..

La ricorrente ha presentato memoria ex art. 368 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il primo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 2709 c.c.. In particolare si contesta l’affermazione secondo cui le scritture fanno prova contro il datore di lavoro argomentandosi che la prova si può riferire al contenuto delle scritture stesse e non anche a quanto ivi non contenuto.

Con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 1965 c.c., e difetto di motivazione. In particolare si assume che l’essere addivenuti ad una transazione in relazione alla pretesa dei dipendenti relativa all’indennità sostitutiva del ROL non costituisce riconoscimento del mancato godimento del ROL stesso;

per cui erroneamente la Corte territoriale non ha considerato le deposizioni testimoniali dei dipendenti che hanno invece affermato di avere usufruito dei ROL in questione.

I due ricorsi vanno riuniti essendo stati proposti avverso la medesima sentenza.

Il primo ricorso è pacificamente inammissibile per la mancata formulazione dei quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c..

Il secondo ricorso è fondato. Il principio dell’art. 2709 c.c., a norma del quale i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l’imprenditore, si riferisce solo ai fatti, alle prestazioni ed ai rapporti che positivamente risultano dalle scritture. (Cass. 12585/05; Cass. 1624/00). Il che comporta che l’accertamento tramite le risultanze dei libri contabili della esistenza di un rapporto specifico e della prestazione da cui essa trae origine non costituisce anche la prova negativa della inesistenza di altri rapporti o prestazioni, a meno che questi non siano logicamente incompatibili con quello risultante dalla scrittura (Cass. 12585/95; Cass. 1624/00; Cass. 2995/2009). La motivazione della sentenza impugnata ha disatteso tale principio con un iter argomentativo non corretto sorretto dall’errato presupposto per il quale le scritture contabili possono essere fatte valere contro l’imprenditore anche riguardo ai fatti non compresi nelle stesse.

Con riferimento al secondo motivo si osserva che effettivamente la motivazione della sentenza impugnata si rivela insufficiente anche riguardo alla prova dell’effettivo pagamento dell’indennità in questione sulla base di un atto transattivo di cui non viene neppure riportato il contenuto finendo con il ribaltare il principio dell’onere della prova secondo cui incombe all’I.N.P.S. dimostrare che i dipendenti della società non avevano goduto dei permessi ROL e quindi ad essi era stata corrisposta l’indennità in questione.

La sentenza impugnata va quindi, in accoglimento del ricorso di cui al n. 21389/07 R.G., cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma che provvederà a motivare la sentenza tenendo conto dei rilievi sopra indicati, e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Le spese di questo giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi;

Dichiara inammissibile il ricorso R.G. n. 17850/07;

Accoglie il ricorso R.G. 21389/07, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma anche per le spese del presente giudizio di legittimità. 

Redazione