Legittimo il verbale redatto in forma digitale (Corte di Cassazione, sez. VI Civile 13 maggio 2015, n. 9815)

Redazione 13/05/15
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Una donna si oppone ad un verbale della polizia municipale, elevato per l’accesso in zona a traffico limitato senza autorizzazione. 
Il Tribunale respinge l’opposizione osservando che l’accesso al varco è stato documentato dal comune così come la mancanza del relativo permesso, mentre la parte opponente ha prodotto solo un rilievo fotografico privo di data certa, che impesce di ricollegarlo alla reale situazione dei luoghi al momento dell’infrazione.
Inoltre, dal verbale risultava esattamente il nome e la matricola dell’operatore, per cui era infondata la tesi della nullità del verbale per mancata indicazione del responsabile del procedimento.

La donna ricorreva in Cassazione, lamentando che nel verbale di accertamento era indicato solo il nome dell’agente accertatore, cioè colui che materialmente ed in un secondo momento aveva visionato la fotografia rilevata dallo strumento posto all’accesso del varco, aveva letto la targa e redatto il verbale in originale sottoscrivendolo. L’immissione dei dati nel sistema informatico è, invece, attività del tutto differente che si sostanzia nell’inserimento da parte di altro soggetto di tutti i dati tratti dal verbale in modo da ottenerne la riproduzione meccanizzata, che è poi notificata al trasgressore. Nel caso di specie manca l’indicazione di quest’ultimo soggetto.

La Corte di Cassazione ricorda che in tema di sanzioni amministrative, inflitte per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, come previsto dagli articoli 383, comma quarto, e 385, commi terzo e quarto, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada. I dati devono essere accompagnati dalla indicazione del responsabile della immissione e della trasmissione. Ove per la validità sia prevista l’apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dalla indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.


Corte di Cassazione, sez. VI Civile 13 maggio 2015, n. 9815


Svolgimento del processo

Con sentenza del 23.2.2011 il Tribunale di Roma rigettava l’appello proposto da M.R. contro la sentenza deI giudice di pace del medesimo centro, che aveva a sua volta respinto l’opposizione della R. ad un verbale della polizia municipale di Roma, elevato per l’accesso in zona a traffico limitato (ZTL) senza la prescritta autorizzazione, e notificato il 26.4.2006.
Osservava il Tribunale che l’accesso al varco era stato documentato dal comune di Roma così come la mancanza del relativo permesso, mentre la parte opponente aveva prodotto solo un rilievo fotografico privo di data certa, che impediva di ricollegarlo alla reale situazione dei luoghi al momento dell’infrazione; che dal verbale risultava esattamente il nome e la matricola dell’operatore e, quindi, del responsabile dell’immissione dei dati nel sistema informatico, sicché era infondata la tesi della nullità del verbale per mancata indicazione del responsabile del procedimento; che, peraltro, il verbale d’accertamento ha valore di atto pubblico, che come tale fa fede fino a querela di falso riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale.
Avverso tale sentenza M.R. propone ricorso affidato a tre motivi.
Resiste Roma capitale, nuova denominazione del comune di Roma, resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.

 

Motivi della decisione

1. – Il primo motivo di ricorso espone la violazione o falsa applicazione dell’art. 23, comma 12, legge n. 689101, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 166 c.p.c., in relazione al n. 3 (e 4: n.d.r.) dell’art. 360 c.p.c. Sostiene parte ricorrente che non avendo il comune di Roma contestato la documentazione prodotta dall’opponente a riprova dell’orario di accesso alla ZTL, il giudice di merito non poteva escluderne il valore probatorio, tenuto conto, altresì, del fatto che l’onere di dimostrare l’infrazione amministrativa grava sulla parte opposta e non su quella opponente.
1.1. – Il motivo è manifestamente infondato.
Il principio di non contestazione, positivizzato di recente in termini generali con la modifica dell’art. 115, 1° comma c.p.c. da parte dell’art. 45, comma 14°, della legge n. 69109, peraltro non applicabile nella specie in base all’art. 58, 1° comma detta legge, che ne limita l’applicazione ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della legge stessa, è altro rispetto a quanto mostra di supporre parte ricorrente.
La dicotomia contestazione/non contestazione attiene alla fase introduttiva e assertiva del giudizio, e mira a distinguere i fatti pacifici, rispetto ai quali non v’è necessità d’istruzione probatoria, da quelli controversi, che invece devono essere dimostrati. Ne deriva che contestato o non può essere solo un fatto storico allegato, non un documento od altro mezzo di prova dedotto per dimostrane l’esistenza.
Quanto, poi, all’onere di provare i fatti costitutivi dell’illecito amministrativo, va osservato che l’esistenza e l’operatività, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al verbale d’accertamento, dei limiti alla circolazione stabiliti per la zona a traffico limitato (ZTL), è stata correttamente riténuta dimostrata dal Tribunale sulla base dello stesso verbale d’accertamento, che fa piena prova fino a querela di falso di quanto ivi attestato (giurisprudenza costante di questa Corte: cfr. per tutte, Cass. n. 2434/11).
2. – Il secondo e il terzo mezzo d’annullamento denunciano la violazione o falsa applicazione dell’art. 383, terzo comma, D.P.R. n. 495192, dell’art. 6­quater D.L. n. 6/91 e dell’art. 3 D.Lgs. n. 39/93, e il vizio motivazionale, in relazione, rispettivamente, ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c. Nel verbale d’accertamento dell’infrazione è indicato solo il nominativo dell’agente accertatore, che è colui che materialmente e in un secondo momento ha visionato la fotografia rilevata dallo strumento posto all’accesso del varco, ha letto la targa e ha redatto il verbale in originale sottoscrivendolo. L’immissione dei dati nel sistema informatico è, invece, attività del tutto differente che si sostanzia nell’inserimento da parte di altro soggetto di tutti i dati tratti dal verbale in modo da ottenerne la riproduzione meccanizzata, che è poi notificata al trasgressore.
Nel caso di specie, prosegue, la parte ricorrente, manca l’indicazione di quest’ultimo soggetto né è specificato -nel verbale che l’agente accertatore, il solo ad essere indicato, rappresenti anche il responsabile dell’immissione dei dati; e la motivazione della sentenza impugnata è contraddittoria, perché non chiarisce le ragioni per cui l’accertatore dovrebbe coincidere con l’operatore e quest’ultimo con il responsabile dell’immissione dei dati.
2.1. – I predetti motivi, da esaminare congiuntamente per la loro complementarietà, sono infondati.
Essi tentano di accreditare l’equivoco che nei casi in cui, come nella specie, sia stato impiegato un mezzo di rilevazione a distanza dell’infrazione al codice della strada, esista, nel senso che debba essere formato, un verbale d’accertamento cartaceo redatto e sottoscritto a mano in ufficio dal soggetto che constata l’illecito in base ai rilievi fotografai trasmessi dall’apparecchiatura installata all’ingresso della ZTL, e un responsabile e/o un operatore che immette i relativi dati nel sistema informatico per produrre il documento a stampa che è poi notificato al responsabile dell’infrazione. E che i due soggetti, accertatore e operatore responsabile dell’immissione dei dati nell’elaboratore, debbano necessariamente essere diversi.
2.1.1. – Come questa Corte ha già avuto modo di precisare, in tema di sanzioni amministrative, inflitte per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, come previsto dagli articoli 383, comma quarto, e 385, commi terzo e quarto, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, e dall’articolo 3, comma secondo, del D.Lgs n. 39 del 1993, secondo il quale nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell’atto, che, nella specie, è il verbalizzante. Tale indicazione consente, di affermare la sicura attribuibilità dell’atto al soggetto che, secondo le norme positive, deve esserne l’autore (Cass. nn. 21918/06, 19780/06 e 1923/99).
Infatti, il quarto comma dell’art. 383 D.P.R. n. 495/92, contenente il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, dispone che il verbale d’accertamento, se redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati, deve riportare le stesse indicazioni contenute nel modello previsto per la redazione del verbale cartaceo. Pertanto, il verbale è redatto o in forma cartacea o mediante l’impiego di sistemi meccanizzati o di elaborazione dati, non potendosi dare l’ipotesi della formazione di un duplice originale, uno cartaceo destinato a rimanere agli atti dell’ufficio, l’altro digitale e destinato alla stampa e alla notifica al responsabile dell’infrazione, ma avente la medesima efficacia giuridica del primo.
Se ne trae conferma proprio dalle sostanzialmente analoghe norme dell’art. 6-quater del D.L. n. 6/91, introdotto dalla legge di conversione n. 80/91, contenente disposizioni urgenti in favore degli enti locali per l’anno 1991, e dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche.
La prima dispone che l’immissione e la riproduzione di dati, informazioni e documenti, nonché la emanazione di atti amministrativi da parte degli enti locali, mediante sistemi informatici, devono essere accompagnate dalla indicazione della fonte e del responsabile della immissione e della trasmissione. Ove per la validità sia prevista l’apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dalla indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile; in tal caso, il contenuto del documento è valido fino a querela di falso.
La seconda recita che nell’ambito delle pubbliche amministrazioni l’immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l’emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall’indicazione della fonte e del responsabile dell’immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l’apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.
Da tali disposizioni si ricava agevolmente che nel caso di illecito stradale rilevato a distanza, tanto l’immissione e la riproduzione dei dati quanto l’emanazione del verbale sono effettuate da un medesimo soggetto che ne assume la responsabilità e che diviene a tutti gli effetti autore dell’atto d’accertamento, non essendovi spazio, né dal punto di vista logico né da quello normativo, per ipotizzare come necessaria la presenza di altri soggetti che svolgano un’ulteriore, diversa e autonoma funzione avente rilevanza esterna.
3. – In conclusione il ricorso va respinto.
4. – Seguono le spese, liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in € 800,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Redazione