Legittimo assegnare al lavoratore mansioni inferiori alla qualifica purché non prevalenti (Cass. n. 4301/2013)

Redazione 21/02/13
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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Cagliari, riformando la sentenza di primo grado,respingeva la domanda di F.G., proposta nei confronti del Comune di Villa Sant’Antonio, di cui era dipendente con inquadramento nella categoria B1 posizione economica C2, avente ad oggetto la declaratoria d’illegittimità dell’ordine di servizio n. 2/2005 con cui era stato disposta la sua assegnazione a mansioni inferiori a quelle dell’inquadramento rivestito, con condanna della controparte al pagamento di tutti i danni professionali, morali ed esistenziali patiti.

La Corte del merito riteneva che le mansioni, di cui al predetto ordine di servizio, ancorchè dequalificanti, non erano inesigibili in quanto, risolvendosi in adempimenti che implicavano un circoscritto impegno temporale, non intaccavano lo svolgimento in prevalenza delle mansioni confacenti all’inquadramento del F..

Di conseguenza, la Corte di appello,applicando il principio secondo cui era possibile l’adibizione a mansioni inferiori del dipendente per esigenze di servizio allorquando fosse assicurato in modo prevalente ed assorbente l’espletamento di quelle concernenti la qualifica di appartenenza, affermava la legittimità dell’ordine di servizio in parola.

Respingeva, poi, comunque, la Corte territoriale la richiesta di risarcimento danni sul rilievo della mancanza di qualsiasi allegazione e, quindi, di prova del danno.

Avverso questa sentenza il F. ricorre in cassazione sulla base di cinque censure, illustrate da memoria.

Resiste con controricorso il Comune intimato.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il F., deducendo carenza ed insufficienza della motivazione, indica ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. quale fatto controverso: “il preteso svolgimento da parte del dipendente, in via del tutto prevalente ed assorbente, delle mansioni di assunzione (..) precedentemente svolte dopo l’emissione dell’ordine di servizio n. 2/2005, del 29/11/05, che gli ha affidato attività, riconosciute, sia in primo che secondo grado, come riconducibili alla categoria inferiore (…). Fatto decisivo, in quanto su tale adibizione del tutto prevalente ed assorbente la corte del merito ha fondato il rispetto del disposto del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52 e la conseguente legittimità dell’ordine di servizio, senza che sia stata fornita sufficiente ed idonea giustificazione in merito alla conciliabilità di tale pretesa adibizione prevalente: a) con l’impossibilità, per il dipendente, operatore terminalista settore amministrativo, di accedere ai programmi gestionali, alla rete del comune ed ad internet (…) dal 26.09.05 al 01.12.05 e oltre (…);

b) con la totale privazione di ogni mansione e compito disposta, nei confronti del dipendente, nei mesi successivi alla sospensione dell’o.d.s.; privazione accertata giudizialmente dal tribunale di Oristano, con ordinanza del 3.07.06; fatti dedotti dal F. e confermati dai documenti di causa”.

Con la seconda critica il F., allegando carente ed insufficiente motivazione, indica quale fatto controverso, ex art. 366 bis c.p.c. cit.: “la pretesa transitorietà e limitazione temporale (…) e la pretesa accessorietà delle attività affidate al F. con l’ordine di servizio n. 2/2005 (….) rispetto alle mansioni di terminalista. Fatti decisivi in quanto utilizzati dalla corte del merito, unitamente al fatto di cui al primo motivo, per affermare il rispetto del disposto del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52 e la conseguente legittimità dell’ordine di servizio, senza che sia stata fornita motivazione sufficiente ed adeguata in merito alla conciliabilità di tali affermazioni: a) con l’inesistenza nell’o.d.s. di qualsiasi riferimento ad una temporaneità dell’incarico e con la necessaria prevista sostituzione del B…..b) con l’evidente insussistenza di una complementarità e/o connessione delle mansioni deteriori affidate al dipendente con l’o.d.s. de quo (..) con le mansioni di terminalista svolte dal F. (…) e con l’idoneità delle medesime a consentire al dipendente l’utilizzo del suo bagaglio professionale, amministrativo ed informatico”.

I motivi, che in quanto strettamente connessi dal punto di vista logico e giuridico vanno tratti unitariamente, sono infondati.

Al riguardo va premesso che, a norma dell’art. 366 bis c.p.c., il motivo va valutato in base all’indicazione del fatto controverso, non potendo questo essere integrato dalle argomentazioni poste a base della censura (per tutte V. da ultimo Cass. S.U. 5 luglio 2011 n. 14661).

Preliminarmente, poi, mette conto rimarcare che con la censura di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non può chiedersi a questa Corte un accertamento di fatto atteso che nel nostro ordinamento processuale la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico- formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito al quale spetta, in via esclusiva, il compito di valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) (in tal senso per tutte Cass. 12 febbraio 2008 n. 3267 e Cass. 27 luglio 2008 n. 2049).

Tanto precisato rileva il Collegio che, nella specie, con motivazione coerente ed adeguata, la Corte del merito ritiene che le mansioni di cui all’ordine di servizio in esame non incidono sullo svolgimento in maniera prevalente delle mansioni d’inquadramento in quanto si tratta di prestazioni che richiedono un impegno di breve durata.

E’, quindi, priva di qualsiasi illogicità l’argomentazione adottata sul punto dalla Corte territoriale.

Nè è oggetto dell’attuale controversia la privazione dell’accesso al dipendente ai programmi gestionali, ecc..

Per il resto si tratta di accertamento di fatto che, in quanto sorretto da idonea motivazione, è sottratto al sindacato di questa Corte alla quale non è consentito un riesame delle emergenze di causa.

Con la terza critica il F., denunciando violazione delle regole ermeneutiche di cui agli artt. 1362 – 1363 c.c., formula il seguente quesito di diritto: “in applicazione dei canoni ermeneutica d’interpretazione di cui agli artt. 1362 – 1363 c.c. si può: a) riconoscere l’adibizione in via del tutto prevalente ed assorbente alle mansioni di assunzione (…), di un dipendente, che dai documenti di causa: risulti impossibilitato ad utilizzare i programmi gestionali APS, internet e qualsiasi altro servizio legato alla rete;

– non abbia, secondo il suo responsabile, per le sue mansioni, necessità di essere collegato al sistema di rete, nè all’autorizzazione all’uso di programmi condivisi, tanto meno all’uso di internet-; e risulti essere stato del tutto provato di ogni mansione e compito, avendo il Tribunale di Oristano accertato che veniva lasciato inattivo (doc. E)?; dare prevalenza ad una singola clausola negoziale (….), senza tener conto delle altre clausole negoziali (…) dando altresì prevalenza a tale clausola negoziale, contenuta in un atto che fungeva da presupposto dell’atto impugnato (la delibera della Giunta Comunale) non riportata nè menzionata nell’atto stesso.

La critica non è condivisibile.

Infatti con la stessa si tenta di accreditare l’assunto secondo il quale la Corte del merito ha ritenuto, attraverso l’interpretazione dell’ordine di servizio in esame, lo svolgimento delle mansioni inferiori, in tale ordine indicato, come non incedenti sull’espletamento in maniera prevalente ed assorbente delle mansioni confacenti all’inquadramento di appartenenza.

Tanto, però, non trova riscontro nella sentenza impugnata laddove siffatta non incidenza deriva da un accertamento di fatto che, come rilevato in occasione dell’esame dei motivi che precedono, in quanto adeguatamente motivato, è sottratto al sindacato di questa Corte.

Che si tratti di un accertamento di fatto è confermato, altresì, dalla denuncia di cui ai citati precedenti motivi con i quali si censura appunto siffatto accertamento.

Non è, quindi, conferente alla ratio decidendi della sentenza impugnata la censura di erronea interpretazione dell’atto in questione.

Nè può sottacersi che con la critica in esame il ricorrente mira sostanzialmente ad ottenere da questa Corte un diverso accertamento di fatto circa lo svolgimento di mansioni prevalenti, accertamento questo, come rilevato in occasione dell’esame dei primi due motivi, non consentito in sede di legittimità.

Con il quarto motivo il F., allegando violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 articola il seguente interpello: “può considerarsi legittimo e conforme al disposto del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52 un ordine di servizio, come quello per cui è causa, che affida a un dipendente pubblico attività riconducibili alla categoria inferiore e quindi oggettivamente comprese in una diversa area professionale e che risultino, altresì, del tutto estranee alle mansioni di assunzione del dipendente non complementari nè connesse a tali mansioni ed inidonee a consentire al dipendente l’utilizzo ed il mantenimento del proprio bagaglio professionale?”.

Il motivo è infondato.

Il ricorrente, infatti, non tiene conto della specifica ratio posta a base delle sentenza impugnata secondo la quale è legittima l’adibizione a mansioni inferiori del dipendente per esigenze di servizio allorquando è assicurato in modo prevalente ed assorbente l’espletamento di quelle, concernenti la qualifica di appartenenza.

Ratio questa che trova riscontro nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. 2 maggio 2003 n. 6714, Cass. 10 giugno 2004 n. 11045 e Cass. 7 agosto 2008 n. 17774, quest’ultima posta a fondamento del decisum di cui alla sentenza impugnata).

Nè tiene conto il ricorrente che la Corte del merito accerta in fatto che l’espletamento delle mansioni inferiori, in quanto implicanti un impiego di energie lavorative di breve durata, non incidono sullo svolgimento in modo prevalente ed assorbente delle mansioni di appartenenza.

L’ultimo motivo di censura attinente al vizio di motivazione relativo alla pretesa mancata allegazione e specificazione dei danni rimane assorbito.

Il ricorso, in conclusione, va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 50,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per compensi oltre accessori di legge.

Redazione