Le spese sostenute dall’assicurato per la difesa in giudizio devono essere rimborsate dall’assicurazione (Cass. n. 3638/2013)

Redazione 14/02/13
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Svolgimento del processo

Il Giudice di pace di Napoli ha dichiarato la esclusiva responsabilità di I.F. per aver tamponato con la sua autovettura assicurata con la Axa Assicurazioni, un veicolo che lo precedeva, ed ha accolto la domanda di risarcimento danni proposta nei suoi confronti da C.F. e D.A. per le lesioni riportate, quali trasportate, sull’autovettura di proprietà dello I., condannando la Axa Assicurazioni, chiamata in giudizio dallo I. per essere manlevato dalla pretesa delle danneggiate, al risarcimento dei danni riportati dalle due trasportate ed al rimborso delle spese di lite Rigettando la domanda dello I. per il rimborso delle spese sostenute per difendersi dalla pretesa delle danneggiate.

A seguito di impugnazione dello I., che ha lamentato l’omessa di pronuncia sulla domanda da lui proposta nei confronti della Axa Assicurazioni per il rimborso delle spese sostenute da esso assicurato per resistere all’azione delle danneggiate, con sentenza del 18-11-2008 il Tribunale di Napoli ha confermato la decisione di primo grado. Propone ricorso I.F. con tre motivi e presenta memoria.

Resiste la Axa Assicurazioni.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si denunzia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 1917 c.c., comma 3 e degli artt. 1932, 2697, 2727, 2729 c.c., degli artt. 2, 24 e 11 Cost. e vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Lamenta il ricorrente la mancata liquidazione delle spese di resistenza espressamente richieste nei confronti della Axa Assicurazioni fin dalla costituzione nel giudizio intentato nei suoi confronti dalla C. e dalla D..

2. Il motivo è fondato.

L’art. 1917 c.c., comma 3 prevede che le spese sostenute dall’assicurato per resistere all’azione del danneggiato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia nel caso sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicurato ed assicuratore in proporzione del rispettivo interesse.

3. Questa Corte ha affermato che nell’assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e difesa dell’assicurato, giustificata dall’instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito un danno, è svolta anche nell’interesse dell’assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all’obbiettivo ed imparziale accertamento dell’esistenza dell’obbligo di indennizzo. Pertanto, anche nel caso in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso l’azione, l’assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell’assicurato, nei limiti stabiliti dall’art. 1917 cod. civ., comma 3 Cass. Sentenza n. 5300 del 28/02/2008.

4. Nell’assicurazione della responsabilità civile, sulle somme dovute dall’assicuratore all’assicurato in adempimento dell’obbligo di manlevarlo, ai sensi dell’art. 1917 c.c. vanno corrisposte anche le spese giudiziali sostenute dall’assicurato per resistere all’azione del danneggiato, ma queste, tuttavia, nel rapporto di garanzia, si ripartiscono fra assicuratore ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse e nei limiti di quanto effettivamente provato, nel senso che esse, costituendo un accessorio dell’obbligazione risarcitoria, gravano sull’assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale (Cass., n. 2525/98; Cass., n. 13088/95; Cass., n. 10170/93) 5. Tali massime si pongono nel solco della uniforme interpretazione che viene data alle regole contenute nell’art. 1917 c.c., comma 3.

In particolare, viene ribadito che le spese sostenute dal danneggiato, ed a questo dovute dall’assicurato soccombente, secondo la regola processuale dell’art. 91 c.p.c., rappresentando un accessorio dell’obbligazione risarcitoria dell’assicurato, devono gravare integralmente sull’assicuratore, ovviamente entro i limiti del massimale, esulando in tal modo dalle due regole contenute nel menzionato art. 1917 c.c., comma 3 (la c.d. regola del “quarto”, secondo cui le spese sostenute per resistere all’azione dei danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata, e la c.d. regola proporzionale, per la quale, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse). In questo senso, in giurisprudenza, Cass. civ., 6 marzo 1998, n. 2525, inedita; Cass. civ., 22 dicembre 1995, n. 13088, inedita; Cass. civ., 14 ottobre 1993, n. 1017 ; Cass. civ., 25 luglio 1981, n. 4810, inedita.

6. Di fatti la norma di cui all’art. 1917 c.c., comma 3, non riguarda, come appena sopra accennato, il regime e la misura delle spese giudiziali relative alla controversia tra assicuratore ed assicurato circa la fondatezza dell’azione di garanzia, che vanno liquidate nell’intero semplicemente secondo il principio della soccombenza, ma soltanto le spese direttamente sostenute dall’assicurato per resistere alla pretesa del terzo ovvero quelle che l’assicuratore direttamente assume di sè quale gestore della lite.

7. Nel caso di specie la società assicuratrice non ha neanche dedotto che le spese sostenute dall’assicurato per la sua difesa superino i limiti posti dall’art. 1917 c.c., comma 3, per cui l’assicurato potrà pretendere dall’assicuratore la rifusione delle spese legali sostenute per la propria difesa.

8. La sentenza impugnata, che ha negato il rimborso allo I. delle spese sostenute per resistere alla domanda delle danneggiate in violazione della menzionata disposizione normativa, va dunque cassata sul punto, con rinvio ad altro giudice che si uniformerà all’enunciato principio e provvederà sulle spese di giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia ad altra sezione del Tribunale di Napoli che provvederà anche alle spese del giudizio di cassazione.

Redazione