Le spese personali con i soldi dell’azienda costano il licenziamento (Cass. n. 15352/2012)

Redazione 13/09/12
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Svolgimento del processo 1.- La sentenza attualmente impugnata rigetta l’appello di N. A. avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. 251 del 9 settembre 2008 di rigetto della domanda del N., volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento in tronco intimatogli il 24 luglio 2007 dalla Brico Business Cooperation (d’ora in poi: BBC) s.r.l., con le consequenziali pronunce di cui all’art. 18 St. lav..

La Corte d’appello di Firenze, per quel che qui interessa, precisa che:

a) sono infondate le censure del N. sulla asserita incompletezza della lettera di contestazione degli addebiti e di quella successiva di intimazione del licenziamento, visto che entrambe si riferiscono agli stessi addebiti;

b) è anche infondata la doglianza relativa all’intempestività della contestazione degli addebiti, visto che il periodo di circa due mesi di cui si è avvalsa la società appare congruo per l’effettuazione delle necessarie verifiche, riguardanti tutta la durata del rapporto di lavoro a decorrere alla relativa instaurazione risalente a circa un anno prima del verificarsi del fatto addebitato al N.;

c) quanto alle formalità di intimazione del licenziamento, va esclusa la necessità della previa affissione del codice disciplinare, in quanto la condotta addebitata al dipendente – consistente nell’aver utilizzato come retribuzione i rimborsi spese inerenti l’attività lavorativa – ha una indiscussa rilevanza ai fini della giusta causa del licenziamento, perchè – a prescindere dall’entità del relativo importo – equivale ad appropriazione indebita delle suddette somme di denaro dell’azienda e configura quindi di per sè un comportamento illecito disciplinarmente valutabile;

d) nel merito, la sanzione espulsiva appare proporzionata al fatto contestato, in quanto se da un lato la speciale tenuità del danno patrimoniale cagionato al datore di lavoro non esclude la sussistenza della giusta causa, d’altra parte assume, invece, un ruolo importante l’idoneità della condotta ad incrinare il rapporto di fiducia anche nel suo aspetto di sintomo di un certo modo di porsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti nel rapporto;

e) nella specie, la posizione ricoperta dal N. in ambito aziendale – quale impiegato di primo livello con compiti ispettivi e frequenti trasferte – porta a concludere che le reiterate mancanze contestategli abbiano compromesso irrimediabilmente il vincolo fiduciario insito nel rapporto di lavoro, senza che contino in senso contrario nè il contenimento di quanto speso nella somma complessivamente a disposizione del lavoratore per i due pasti giornalieri, nè la asserita “condivisione” e non l’offerta dell’unico pasto giornaliero consumato con altri (la fidanzata dell’epoca), nè la dedotta buona fede derivante dall’erronea interpretazione del regolamento aziendale (la cui disciplina sul punto è molto analitica e chiara).

2- Il ricorso di A. N. domanda la cassazione della sentenza per quattro motivi; resiste, con controricorso, la BBC s.r.l..

Le parti depositano anche memorie ex art. 378 c.p.c..

 

Motivi della decisione

1 – Profili preliminari.

1.- Deve essere, in primo luogo, precisato che l’eccezione della BBC s.r.l., di inammissibilità del terzo e del quarto motivo del ricorso per cassazione del N., prospettata nel controricorso, sull’assunto che le relative censure non trovino riscontro nel thema decidendum del giudizio di appello, è stata formulata senza il rispetto del principio di specificità e autosufficienza dei motivi del ricorso per cassazione, che da un lato si applica anche al controricorso (arg, ex Cass. 2 febbraio 2006, n. 2262; Cass. 28 maggio 2010, n. 13140) e, dall’altro lato – trovando la propria ragion d’essere nella necessità di consentire al Giudice di legittimità di valutare la fondatezza delle censure senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte – vale anche in relazione ai motivi di appello, cui si faccia riferimento nel ricorso per cassazione (principale e/o incidentale) o nel controricorso (arg. ex Cass. 10 gennaio 2012, n. 86; Cass. 21 maggio 2004, n. 9734).

2 – Sintesi dei motivi di ricorso.

2.- Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 e 2104 c.c., L. n. 300 del 1970, art. 7, art. 1455 cod. civ., nonchè L. n. 604 del 1966, art. 5, in relazione alla qualificazione della natura del licenziamento rispetto ai fatti contestati e ai relativi effetti.

Con il secondo motivo si denunciano: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 e 2104 c.c., L. n. 300 del 1970, art. 7, in riferimento alla mancata affissione del codice disciplinare; b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Con i primi due motivi, si sostiene che: 1) la sentenza impugnata, nella sua impostazione, risulterebbe affetta da un errore di prospettazione, consistente nel ritenere che le condotte addebitate al N. abbiano una indiscussa rilevanza ai fini della giusta causa del licenziamento, in quanto l’utilizzazione di somme di denaro dell’azienda per spese personali – a prescindere dal relativo importo – equivale ad appropriarsene indebitamente e configura quindi un comportamento illecito disciplinarmente rilevante che non richiede la previa affissione del codice disciplinare; 2) la motivazione della sentenza stessa sarebbe contraddittoria ove la Corte d’appello, dopo avere ritenuto che il comportamento rilevante sul piano disciplinare sia rappresentato dall’appropriazione indebita e non dal mancato rispetto della disciplina sui rimborsi dei pasti, ha poi escluso la possibilità per il lavoratore di invocare la propria buona fede, per il fatto che – svolgendo funzioni ispettive – non poteva non conoscere la dettagliata normativa relativa ai rimborsi dei pasti.

3.- Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2119, 2106 e 1455 c.c., dell’art. 36 Cost., della L. n. 604 del 1966, art. 3, in riferimento alla completa obliterazione di ogni indagine volta a valutare l’entità del danno.

Con il quarto motivo si denunciano: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2119, 2106, 1455, 1175 e 1375 c.c., della L. n. 604 del 1966, art. 3, in riferimento alla valutazione dell’elemento soggettivo; b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Con gli ultimi due motivi si contesta il metodo di valutazione seguito dalla Corte territoriale nell’applicazione della clausola generale della giusta causa e si sottolinea, in particolare, che il Giudice del merito avrebbe dovuto tenere conto sia della scarsa entità del pregiudizio patrimoniale arrecato all’azienda sia dell’assenza di dolo e di precedenti disciplinari, cioè dell’elemento soggettivo della condotta.

3 – Esame delle censure.

4.- I motivi – da esaminare congiuntamente, data la loro intima connessione – non sono da accogliere.

4.1.- Nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di legge, contenuto nell’intestazione dei motivi, tutte le censure si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata per errata valutazione del materiale probatorio acquisito, ai fini della ricostruzione dei fatti.

Al riguardo va ricordato che la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al Giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, bensì la sola facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal Giudice del merito, non essendo consentito alla Corte di cassazione di procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze probatorie, sicchè le censure concernenti il vizio di motivazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal Giudice del merito (vedi, tra le tante: Cass. 18 ottobre 2011, n. 21486; Cass. 20 aprile 2011, n. 9043; Cass. 13 gennaio 2011, n. 313; Cass. 3 gennaio 2011, n. 37; Cass. 3 ottobre 2007, n. 20731; Cass. 21 agosto 2006, n. 18214; Cass. 16 febbraio 2006, n. 3436; Cass. 27 aprile 2005, n. 8718).

Infatti, la prospettazione da parte del ricorrente di un coordinamento dei dati acquisiti al processo asseritamente migliore o più appagante rispetto a quello adottato nella sentenza impugnata, riguarda aspetti del giudizio interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti che è proprio del giudice del merito, in base al principio del libero convincimento del giudice, sicchè la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass. 6 marzo 2008, n. 6064; Cass. 20 giugno 2006, n. 14267; Cass. 12 febbraio 2004, n. 2707; Cass. 13 luglio 2004, n. 12912; Cass. 20 dicembre 2007, n. 26965; Cass. 18 settembre 2009, n. 20112).

Nella specie le valutazioni delle risultanze probatorie operate dal Giudice di appello sono congruamente motivate e l’iter logico- argomentativo che sorregge la decisione è chiaramente individuabile, non presentando alcun profilo di manifesta illogicità o insanabile contraddizione.

4.2.- In particolare, va osservato, in primo luogo, che l’affermazione della inutilità, nella specie, dell’affissione del codice di disciplinare, risulta del tutto conforme alla consolidata e condivisa giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di sanzioni disciplinari, la garanzia di pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica laddove il licenziamento faccia riferimento a situazioni concretanti violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro. Ciò comporta che gli illeciti per i quali è obbligatoria la affissione del suddetto codice sono quelli relativi alla violazione di prescrizioni strettamente attinenti all’organizzazione aziendale, per lo più ignote alla collettività e quindi conoscibili solo se espressamente previste ed inserite, perciò, nel codice stesso da affiggere ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 7 (Cass. 23 agosto 2006, n. 18377; Cass. 18 giugno 1996, n. 5583; Cass. 18 settembre 2009, n. 20270; Cass. 14 settembre 2009, n. 19770).

In questa ottica, non assume rilievo, di per sè, la tenuità del danno patrimoniale arrecato al datore di lavoro, ma si tiene conto del tipo di comportamento che, in quanto tale costituisca una grave violazione dei doveri fondamentali del lavoratore – come quelli della correttezza, della fedeltà e del rispetto del patrimonio e della reputazione del datore di lavoro – e il cui disvalore disciplinare non possa non essere immediatamente percepito dal lavoratore stesso, a prescindere dalle ricadute patrimoniali e dal dolo e/o dagli “artifici” posti in essere (cui fa riferimento il ricorrente).

Infatti, questi ultimi sono elementi che possono, eventualmente, rilevare per la valutazione del comportamento posto in essere dal lavoratore, dal punto di vista penalistico, mentre come è noto la valutazione disciplinare di una condotta è del tutto autonoma rispetto a quella penalistica.

Ne consegue che, nella specie, non può dubitarsi del fatto che la condotta posta in essere dal N. – di utilizzazione di somme messegli a disposizione dell’azienda per motivi diversi da quelli per i quali ne aveva avuto la disponibilità – costituisca una grave violazione quanto meno del fondamentale dovere di correttezza, soprattutto ove si consideri che il lavoratore occupava in ambito aziendale una posizione, che da un lato lo portava a controllare – nello svolgimento delle mansioni ispettive affidategli la correttezza del comportamento degli altri dipendenti e dall’altro lato gli attribuiva una notevole autonomia operativa e quindi anche di spesa – derivante dalla frequenti trasferte.

4.3.- Quanto alla conclusione della sussistenza in concreto degli estremi della giusta causa del recesso – che, peraltro, si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, come accade nella specie – va osservato che la Corte d’appello vi è pervenuta attraverso un’attenta valutazione da un lato della gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all’intensità dell’elemento intenzionale, dall’altro della proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, sottolineando, in particolare che la condotta addebitata al N. e dallo stesso ammessa abbia determinato la lesione dell’elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro e sia stata quindi tale da giustificare la massima sanzione disciplinare, tanto più in considerazione della particolare posizione che il lavoratore occupava in ambito aziendale, di cui si è detto.

Di qui la evidenziazione, nell’iter motivazionale della sentenza impugnata, della accertata proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto ai fatti ritualmente contestati e ammessi da parte del lavoratore, salvo restando che è jus receptum che, in tema di verifica giudiziale della correttezza del procedimento disciplinare, il giudizio di proporzionalità tra violazione contestata e provvedimento adottato si sostanzia nella valutazione della gravità dell’inadempimento del lavoratore e dell’adeguatezza della sanzione, tutte questioni di merito che ove risolte dal giudice di appello con apprezzamento in fatto adeguatamente giustificato con motivazione esauriente e completa, si sottraggono al riesame in sede di legittimità (Cass. 15 novembre 2006, n. 24349; Cass. 7 aprile 2011, n. 7948).

A fronte di questa situazione, le doglianze mosse dal ricorrente si risolvono sostanzialmente nella prospettazione di un diverso apprezzamento delle stesse prove e delle stesse circostanze di fatto già valutate dal Giudice di merito in senso contrario alle aspettative del medesimo ricorrente e si traducono nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio, del tutto inammissibile in sede di legittimità.

4 – Conclusioni.

5.- In sintesi, il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio di cassazione -liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 30,00 (trenta/00) per esborsi, Euro 2000, 00 (duemila/00) per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Redazione