Le guardie giurate non sono pubblici ufficiali (Cass. pen. n. 25152/2013)

Redazione 07/06/13
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Ritenuto in fatto

1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza del 27 ottobre 2010 con cui il Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Altamura, aveva condannato J.A. alla pena di un anno e due mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 612, 336 e 339 c.p. (capo A), art. 699 c.p. (capo B) e artt. 582 e 585 c.p. (capo C), oltre al risarcimento dei danni liquidati per ciascuna parte civile in Euro 2.500, con sospensione della pena subordinata al risarcimento stesso.
I giudici hanno ritenuto dimostrata la responsabilità dell’imputato per avere minacciato e tentato di colpire con un coltello R.V. e D.V., guardie giurate intervenute per sedare un litigio trasformatosi in rissa a cui aveva preso parte anche il J. .
2. L’avvocato *****************, nell’interesse dell’imputato, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione della sentenza, che avrebbe utilizzato argomentazioni di stile anziché rispondere alle critiche formulate nell’appello, in cui si sottolineava la mancanza di riscontri alle deposizioni delle due guardie giurate, evidenziando l’irrilevanza del certificato medico prodotto.
Con un successivo motivo il ricorrente ha censurato la sentenza per avere ritenuto sussistente il reato di cui all’art. 336 c.p. senza dimostrare quale fosse l’atto di ufficio che l’imputato avrebbe impedito, dal momento che all’arrivo delle due guardie giurate la rissa era già conclusa.
Sotto un diverso profilo si rileva che a R. e a V. non era attribuibile né la qualifica di pubblici ufficiali né quella di incaricati di pubblico servizio, in quanto come guardie giurate non stavano attendendo ad alcuna tutela riguardante proprietà immobiliari o mobiliari e la rissa era ormai cessata, sicché non sarebbe configurabile il reato di cui all’art. 336 c.p.. In ogni caso, si assume che la condotta dell’imputato non fosse diretta ad impedire o turbare l’attività delle due guardie giurate.
Riguardo alle lesioni contestate al capo C), si ritiene che debbano essere riqualificate nel reato di percosse.
Con un terzo motivo il ricorrente ha dedotto l’erronea applicazione della legge penale, censurando la sentenza per avere ritenuto l’autonoma sussistenza del reato di lesioni personali, in quanto la presunta violenza deve ritenersi già ricompresa nell’ipotesi di cui all’art. 336 c.p..
Con l’ultimo motivo, si contesta l’eccessività della pena e la assenza di motivazione in ordine ai criteri con cui è stata determinata.

Considerato in diritto

3. Il ricorso è fondato con riferimento al reato di cui al capo A).
La sentenza impugnata ha riconosciuto la qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo alle due guardie giurate in quanto intervenute su segnalazione del titolare di un esercizio commerciale “innanzi al quale si stava verificando una rissa”, ritenendo che l’intervento fosse stato richiesto allo scopo di tutelare la proprietà mobiliare e immobiliare dell’esercizio, ricompreso nell’ambito di un complesso residenziale in cui svolgevano attività di vigilanza.
Si osserva che in forza del combinato disposto degli artt. 133 e 134 del T.U.L.P.S., le guardie giurate possono essere destinate, previa autorizzazione prefettizia, soltanto alla vigilanza e alla custodia di entità patrimoniali, rivestendo la qualifica di incaricato di pubblico servizio allorché svolgano attività complementare a quella istituzionalmente loro affidata; si è anche precisato che sebbene in servizio presso pubbliche amministrazioni, esse svolgono esclusivamente compiti di tutela del patrimonio e che, qualora intervengano al di fuori delle loro attribuzioni istituzionali non possono assumere la qualità di incaricati di pubblico servizio ovvero di pubblici ufficiali (Sez. VI, 14 novembre 2008, n. 45444, Divano; Sez. VI, 27 aprile 2004, n. 28347, ******).
Nel caso in esame, emerge, dalla stessa sentenza, che la rissa era avvenuta non all’interno del locale, ma nella strada prospiciente e che all’arrivo delle guardie giurate la rissa era già terminata con la fuga dei litiganti, ad eccezione dell’imputato che aveva proferito nei loro confronti minacce ed ingiurie, prima di essere bloccato. Si tratta di circostanze di fatto, ritenute pacifiche, che avrebbero dovuto portare ad escludere che l’intervento delle due guardie giurate rientrasse nei compiti d’istituto loro affidati; d’altra parte, che si sia trattato di attività estranea a quella istituzionale collegata alla vigilanza e alla custodia dei beni, neppure rientrante in quella ad essa complementare, lo ammette la stessa sentenza là dove, per escludere ogni ipotesi di atto arbitrario, si riferisce all’intervento delle due guardie giurate come finalizzato a “garantire l’ordine pubblico turbato dalla condotta minacciosa e poi oppositiva dell’imputato”.
Ed effettivamente è quanto accaduto nella fattispecie, in quanto V. e R. non hanno posto in essere alcun atto che possa essere ricompreso nell’attività di vigilanza e di custodia di entità patrimoniali, dal momento che l’esercizio commerciale davanti al quale vi era stata una rissa non era affatto minacciato dall’azione dell’imputato, azione che si è rivolta esclusivamente nei loro confronti. Ne consegue che non potendo derivare la qualità di incaricato di pubblico servizio dall’esplicazione dell’intervento posto in essere dalle due guardie giurate, perché estraneo ai compiti di istituto, non è configurabile il reato di cui all’art. 336 c.p..
Pertanto, la sentenza impugnata, con riferimento al reato di cui al capo A), deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
4. Gli altri motivi sono infondati.
4.1. La doglianza con cui si censura la sentenza per non avere ricompreso le lesioni personali nel reato di cui all’art. 336 c.p. deve ritenersi superata con la disposta pronuncia di annullamento del capo A) della sentenza di appello.
Del tutto immotivata è la richiesta di qualificare il reato di lesioni come percosse.
4.2. L’ultimo motivo, con cui si contesta l’eccessività della pena, deve ritenersi superato, in quanto gli atti vanno trasmessi ad altra sezione della Corte d’appello di Bari per la rideterminazione della pena in ordine ai reati residui contestati ai capi B) e C).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo A) perché il fatto non sussiste; rigetta il ricorso nel resto.
Rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Bari per la determinazione della pena.

Redazione