Lavoratori Socialmente Utili: sulle procedure di assunzione decide il giudice ordinario (Cons. Stato n. 5902/2012)

Redazione 21/11/12
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FATTO e DIRITTO

Premesso che:

– il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, Sez. I, con la sentenza n. 151 del 6 aprile 2012, ha dichiarato inammissibile il ricorso con indicazione dell’A.G.O. quale giudice competente a conoscere della presente controversia;

– il ricorso verteva sulla domanda di annullamento della determinazione dirigenziale n. 627/c del 5/12/2011, con la quale il Comune di Tursi procedeva all’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 unità cat. “C1” Part-time 50%, presso l’Ufficio Unico delle Entrate Tributi/Vigilanza;

– l’appellante riteneva che il TAR Basilicata avesse interpretato erroneamente la domanda laddove ha affermato che la causa petendi è il diritto all’assunzione mediante scorrimento della propria graduatoria, con conseguente inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario;

– l’appellante sosteneva inoltre che la determinazione dirigenziale N. 627/C del 05/12/2012, Protocollo n. 13761 è espressione dell’attività autoritativa della pubblica amministrazione e che la stessa è soggetto terzo rispetto alla determina impugnata ed ai conseguenti contratti di lavoro stipulati.

Rilevato che:

– l’appellante nel giudizio di primo grado ha qualificato la domanda in correlazione all’interesse azionato, con riferimento all’illegittimità dell’assunzione delle controinteressate, posto che il Comune avrebbe dovuto attingere alla graduatoria della ricorrente, nella quale era collocata in terza posizione;

Ritenuto, pertanto, che:

– il Giudice di prime cure ha correttamente dichiarato il difetto di giurisdizione del G.A., dovendo la controversia essere devoluta al Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. n. 165-2001 con cui è stato attribuito all’A.G.O. il contenzioso inerente ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle P.A., ivi comprese le controversie concernenti le assunzioni al lavoro;

– l’interesse sotteso al ricorso, secondo la perimetrazione della domanda effettuata dalla ricorrente e correttamente interpretata dal Giudice di I grado è di vedersi riconosciuto il diritto all’assunzione con contestazione di quello altrui;

– l’esame del ricorso di primo grado, necessario per perimetrare correttamente la causa petendi del ricorso e, di conseguenza, il cd. petitum sostanziale, sulla base del quale verificare la corretta instaurazione della controversia avanti al Giudice Amministrativo, conduce inequivocabilmente a tale conclusione poiché l’azione impugnatoria ivi esercitata, nonché la deduzione degli ipotetici motivi di illegittimità, hanno carattere esclusivamente descrittivo, episodico e condizionale, avendo il ricorrente avanzato chiaramente la tesi di dover essere lui il destinatario dell’assunzione a pubblico impiego aspirata e di aver visto pregiudicato tale diritto dall’indizione, da parte dell’Amministrazione, della procedura attivata ;

– infine, per quanto concerne in specifico le procedure di c.d. stabilizzazione (assunzione) degli L.S.U., nel cui ambito si inquadra la presente controversia, la giurisprudenza ha ormai stabilito che esse ricadano nella giurisdizione dell’A.G.O. (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 26 novembre 2008, n. 5844);

Ritenuto, in conclusione, che alla luce delle predette argomentazioni l’appello deve essere respinto, in quanto infondato;

Ritenuto che le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2012

Redazione