La notificazione via telefax è perfezionata con l’attestazione dell’invio dell’atto (Cass. pen. n. 17573/2013)

Redazione 17/04/13
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Ritenuto in fatto

Z.E. ricorre per Cassazione avverso la sentenza 22.12.2011 con la quale la Corte d’Appello di Brescia, in riferimento al delitto di ricettazione, lo ha condannato alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione e 1.200,00 Euro di multa, così confermando la decisione 13.7.2010 del Tribunale di Bergamo.
La difesa dell’imputato richiede l’annullamento della decisione impugnata deducendo:
p.1.) ex art. 606 I comma lett. C) cpp, violazione dell’art. 148 comma 2 bis cpp, con conseguente nullità ex art. 179 cpp. In particolare la difesa lamenta l’omessa notificazione al difensore dell’avviso della udienza avanti alla Corte d’Appello, sostenendo che l’atto, trasmesso dalla Cancelleria della Corte d’Appello tramite Fax ai sensi dell’art. 148 comma 2 bis cpp, non sarebbe stato ricevuto dall’apparato installato nello studio del professionista, perche guasto (come attestato da documentazione allegata alla memoria depositata ex art. 585 cpp).
p.2.) ex art. 606 I comma lett. C) cpp, violazione dell’art. 420 ter cpp, perché il Tribunale non ha accolto la richiesta di rinvio della udienza ad altra data, pur essendo stato documentato con certificazione medica l’impedimento dell’imputato a comparire per motivi di salute.
p.3.) ex art. 606 I comma lett. B) ed E) cpp, violazione degli artt. 179, 420 ter, 598 cpp, art. 111 Costituzione e art. 6 CEDU, perché sarebbe stata preclusa all’imputato la possibilità di esercitare il diritto di difendersi personalmente.
p.4.) ex art. 606 I comma lett. E) cpp, vizio di motivazione. La difesa espone di avere richiesto alla Corte d’Appello la rinnovazione dell’istruttoria attraverso l’audizione del testimone D.S. e l’escussione del consulente tecnico; la difesa lamenta che tale istanza non è stata presa in considerazione dalla Corte territoriale che non ha fornito spiegazione alcuna della propria decisione.
p.5.) Ex art. 606 I comma lett. E) cpp, carenza di motivazione in relazione alla formulata richiesta del riconoscimento della continuazione fra i fatti di cui al presente procedimento e quelli di cui alle sentenze 2.7.2004 (Corte d’Appello di Milano) e 27.4.2005 e 19.7.2005 del Tribunale di Monza e della sezione distaccata di *****.
p.6.) ex art. 606 I comma lett. E) cpp, carenza di motivazione in merito alla richiesta di esclusione della recidiva specifica infraquinquiennale.

 

Ritenuto in diritto

Il primo motivo di ricorso va rigettato.
Dalla consultazione del fascicolo processuale si rileva che il decreto di citazione avanti alla Corte d’Appello, è stato comunicato all’avvocato ******** tramite Fax in data 29.1.2011 [v. Fg. 8] trasmesso con la utenza telefonica 0292871343. Dalla lettura della copia del fax si rileva l’ora di trasmissione e l’indicazione dell’avvenuta trasmissione dell’atto – con conseguente ricezione da parte dell’utenza destinataria – per via telematica. Dalla lettura del fascicolo [v. Fg. 9] risulta che altro fax del medesimo tenore è stato trasmesso all’avv.to L. codifensore dell’imputato, che, alla prima udienza (entro i termini di cui all’art. 491 cpp) ha dedotto quanto denunciato in questa sede e che la Corte d’Appello ha rigettato con motivazione che appare corretta. Come già affermato in una precedente decisione, di questa Corte va qui ribadito che la notificazione eseguita mediante telefax ex art. 148 comma 2 bis cpp non richiede, per il suo perfezionamento, la conferma da parte dei destinatario dell’avvenuta ricezione, essendo sufficiente l’attestazione dell’avvenuto invio dell’atto, seguita dal rapporto di trasmissione positiva. Va in particolare osservato che l’apparato “fax” è già predisposto per stampare in modo automatico l’attestazione dell’avvenuta trasmissione del documento al numero telefonico chiamato, con la indicazione delle pagine trasmesse e per taluni apparecchi anche con la fotocopia del frontespizio del documento trasmesso, segnalando nel contempo il buon esito dell’invio telematico con il relativo rapporto di trasmissione. Incombendo pertanto al difensore la dimostrazione di non avere ricevuto l’atto in questione (siccome già risultata allo stato provata la sua trasmissione), occorre che il deducente alleghi prova specifica ed inequivoca della mancata ricezione del fax, dando dimostrazione che il giorno e l’ora in cui l’atto è stato trasmesso dalla cancelleria del giudice, non è stato ricevuto con specifica indicazione delle ragioni tecniche per le quali risulti, sulla copia dell’atto trasmesso, attestato telematicamente il contrario. Nel caso sottoposto all’esame di questa Corte non risulta che sia stata fornita alcuna indicazione in ordine a quanto sostenuto dalla difesa avanti alla Corte d’Appello; nel contempo la difesa non ha fornito alcuna indicazione delle ragioni per le quali la valutazione e la decisione della Corte d’Appello sia manifestamente illogica. E comunque censurabile sul piano della legittimità. Né peraltro vale a supplire il difetto di deduzione la avvenuta produzione di documentazione sulle condizioni di efficienza dell’apparato Fax, come avvenuto mediante memoria integrativa ex art. 585 cpp. Infatti, al di là di ogni questione di merito da trattarsi in diversa sede, va rammentato che il giudizio avanti alla Corte di Cassazione è e resta un giudizio di legittimità e non di fatto, con la conseguenza che non è questa la sede ove illustrare i motivi e le ragioni per le quali il Fax del difensore non avrebbe funzionato, essendo quella di merito la sede ove svolgere le opportune considerazioni. In diritto la difesa non ha dedotto alcun argomento dal quale si possa evincere l’erroneità (sul piano del diritto) della decisione della Corte territoriale.
La doglianza va quindi rigettata.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso, si osserva che la Corte territoriale ha reso motivazione non censurabile sul piano del diritto, avendo ritenuto che il Tribunale correttamente non avesse ritenuto sufficiente la documentazione medica prodotta dalla difesa per attestare lo impedimento a comparire dello imputato. Sul punto la Corte territoriale afferma che “… il certificato prodotto alla udienza del 13.7.2010 il sanitario si è limitato ad attestare una non meglio specificata malattia con prognosi di tre giorni non fornendo alcun elemento idoneo a valutare la fondatezza, serietà e gravità dell’allegato impedimento”. La difesa censura la pronuncia della Corte d’Appello in termini del tutto generici dolendosi dell’erroneità della decisione del Tribunale, (successivamente non adeguatamente censurata dalla Corte territoriale), perché assunta senza una previa visita di controllo fiscale, utilizzando considerazione del tutto empiriche.
La doglianza è infondata. Va infatti osservato in diritto che è legittimo il provvedimento con il quale il giudice di merito rigetti una richiesta di rinvio dell’udienza fondata su esigenze sanitarie attestate da un certificato medico che si limiti ad attestare un’infermità in sé non invalidante e la prognosi, senza nulla affermare in ordine alla determinazione della impossibilità fisica assoluta a comparire [v. Cass. Sez. VI 24398/2008; Cass. Sez. VI 20811/10].
La genericità dell’attestazione della condizione di malattia (nel caso in esame non sarebbe neppure stata indicata la patologia riscontrata) in tal caso, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, esime il giudice dallo svolgere accertamenti specifici sulle condizioni di salute e di impedimento dell’imputato il quale ha l’onere, al fine di evitare inutili dilazioni, di fornire specifica e documentata prova di una impossibilità assoluta a comparire. La decisione della Corte territoriale sul punto è corretta e la doglianza va rigettata.
La terza censura è manifestamente infondata. Sulla scorta delle motivazione relative alle due precedenti doglianze (strettamente connesse a questa, costituendone l’antecedente logico) si rinvengono le ragioni per le quali nessuna lesione è stata cagionata ai diritti dell’imputato il quale è stato posto nelle condizioni concrete di svolgere le proprie difese che, se “pregiudicate”, secondo la prospettazione difensiva (peraltro qui non accolta), ciò è da ricondursi ad esclusiva responsabilità del deducente.
Il terzo motivo di ricorso va rigettato. La motivazione della decisione impugnata [pag. 6] indica, ancorché in modo implicito, le ragioni per le quali è stata ritenuto superfluo la rinnovazione del dibattimento richiesta dalla difesa a pag. 14 del proprio atto di appello: audizione del testimone D.S. ed escussione del consulente tecnico. La Corte territoriale pone in evidenza che “…Lo stesso imputato afferma di avere ricevuto l’assegno da D.S.A. , soggetto questo del quale già una volta precedentemente egli aveva sperimentato l’attitudine a falsificare documenti…..tanto più che anche in tale occasione, egli afferma di avere riconosciuto che l’assegno apparentemente tratto da tale L.S. sulla banca intesa BCI di …, era stato compilato con la grafia di D.S.A. (cfr dichiarazione a firma Z.E. prodotta ali ‘udienza dibattimentale del 13.7.2010)….”.
rendere evidente il pensiero del giudicante, sì da escludersi che il giudizio espresso sia frutto di mero arbitrio.
La motivazione pertanto appare adeguata e la doglianza va rigettata.
Il ricorso va quindi rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Redazione