La condotta riparatoria estingue il reato anche se intervenuta dopo l’udienza di comparizione (Cass. pen. n. 19295/2013)

Redazione 06/05/13
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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 13.4.11 il Giudice di Pace di Campli dichiarava non doversi procedere a carico di G.G. per il reato ascrittogli ai sensi dell’art. 595 c.p., essendo tale reato estinto per la riparazione attuata dall’imputatoci sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il PM presso il Tribunale di Teramo, rilevando violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) inerente alla applicazione dell’art. 35 D.L. citato.

A sostegno del gravame il ricorrente rilevava che secondo tale disposizione la condotta tesa alla riparazione delle conseguenze del reato deve essere realizzata prima dell’udienza di comparizione innanzi al Giudice di Pace, laddove nel caso di specie, alla prima udienza era stato effettuato senza esito il tentativo di conciliazione. Peraltro il ricorrente rilevava che non erano state specificate le modalità della condotta riparatrice, avvenuta successivamente alla prima udienza di trattazione. Per tali motivi chiedeva dunque l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato.

Invero, come affermato da questa Corte, con ord. Sez. 5 – n. 231 del 2003 – e n. 333 del 2005, nonchè sentenza Sez. 5 – n. 27392 del 4.7.2008 – RV 241173 l’inosservanza dei termini di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, comma 1 per il quale l’adempimento riparatorio deve avvenire prima dell’udienza di comparizione – non determina alcuna nullità o decadenza non essendo tali sanzioni previste espressamente dall’art. 173 c.p.p., nè potendo il giudice qualificare perentorio un termine che la legge non definisce espressamente tale.

Nella specie il Giudice di pace aveva disposto all’udienza del 9.3.2011 il rinvio del procedimento dando atto di possibile definizione transattiva del contesto tra le parti, e all’udienza del 13.4.2011, preliminarmente il difensore – procuratore speciale dell’imputato – aveva formulato l’offerta di una somma (Euro 1.500,00) ai sensi del D.L. n. 274 del 2000, art. 35.

Pertanto deve ritenersi correttamente applicata la disposizione normativa di cui si tratta, non configurandosi nella specie la violazione di un termine “perentorio” stabilito dal legislatore.

Va dunque dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del PM. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2013.

Redazione