La comprovata permanenza della lavoratrice presso il domicilio dei datori di lavoro non è sufficiente a provare l’esistenza di un rapporto di lavoro domestico (Cass. n. 22399/2013)

Redazione 01/10/13
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 24 agosto 2010 la Corte d’appello di Catanzaro, per quanto rileva in questa sede, ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza del 12 gennaio 2009 nella parte in cui ha rigettato la domanda di V.D. relativa ad ulteriori differenze retributive, indennità per ferie non godute e preavviso, in relazione al rapporto di lavoro domestico intercorso alle dipendenze di P.M., P.A. e M.O.
La Corte territoriale ha considerato le prove testimoniali assunte affermando che la comprovata permanenza della lavoratrice presso il domicilio dei datori di lavoro non è sufficiente ad affermare anche lo svolgimento di attività lavorativa per tutto il suddetto tempo di permanenza; riguardo alle indennità di ferie la Corte d’appello ha ritenuto le medesime incluse nel calcolo del CTU in considerazione dell’orario di lavoro osservato, mentre, riguardo al preavviso, ha considerato la rescindibilità ad nutum del rapporto di lavoro domestico.
La V. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su tre motivi.
P.M., P.A. e M.O. restano intimati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ. In particolare si deduce che il giudice dell’appello avrebbe omesso di valutare o avrebbe valutato in modo non sufficiente, le risultanza istruttorie sulla quale si fonderebbe la pretesa delle differenze retributive.
Con il secondo motivo si assume violazione o falsa applicazione di norme di diritto, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto il motivo in esame sarebbe comunque inammissibile per difetto di autosufficienza.
Pure il terzo motivo è infondato. Anche in questo caso il motivo è generico in quanto, tra l’altro, pare presupporre il mancato riconoscimento dell’indennità di preavviso in considerazione della rescindibilità ad nutum del rapporto di lavoro domestico, mentre dalla sentenza impugnata risulta invece che tale indennità è stata riconosciuta sia pure nei limiti della base di calcolo di cui si è detto.
Nulla si dispone sulle spese soccombendo l’unica parte costituita.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma l’11 giugno 2013.

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