Ipotesi depenalizzata di guida in stato di ebbrezza in caso di due esiti diversi dell’alcoltest (Cass. pen. n. 5517/2013)

Redazione 04/02/13
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Osserva

Ricorre per cassazione il difensore dl fiducia di E. A. avverso la sentenza emessa in data 28.4.2011 dalla Corte di Appello di Milano che confermava quella del Tribunale di Lecco in data 11.10.2010 con cui il predetto era Stato riconosciuto colpevole del reato dl cui all’art. 186 comma 2 (lett. b) C.d.S. (commesso il 22.8.2006) e condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di giorni 10 di arresto ed € 300,00 di ammenda oltre alla sospensione della patente per giorni 15.
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine al procedimento di rilevazione del tasso alcolemico e della sua misurazione (0,78 e 0,94 g/I) e la mancata applicazione dell’ipotesi (depenalizzata) di cui alla lett. a) del 2° comma dell’art. 186 C.d.S. nella formulazione successivamente entrata in vigore.
In via preliminare ed assorbente va rilevato, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., che “Ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza — che può essere accertato, non soltanto per l’ipotesi di cui alla fascia a) ma anche per quelle più gravi, con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall’accertamento strumentale – deve comunque essere ravvisata l’ipotesi più lieve quando, pur risultando accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell’agente rientri nell’ambito di una delle due altre ipotesi” (Cass. pen. Sez. IV, n. 6889 del 16.12.2011, Rv. 252728).
Sicchè nel caso di specie, essendovi state due misurazioni di cui la prima (per giunta quella più prossima all’ingestione dell’alcool) rientrante nei parametri di cui alla lett. a) del 2° comma dell’art. 186 C.d.S., nel testo oggi vigente e non essendo decisiva ai fini della qualificazione dell’ipotesi ravvisabile la sintomatologia rilevata, deve ritenersi per il principio in dubio pro reo (ex art. 2 comma 4 c.p.), la minore ipotesi sopra indicata della lett. a) del 2° comma dell’art. 186 C.d.S. oggi vigente.
Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non essere il reato ascritto previsto dalla legge come reato.

 

P.Q.M.

Ritenuta l’ipotesi di cui all’art. 186 comma 2 lett. a) C.d.S., annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non essere il reato ascritto previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 21.11.2012

Redazione