Interrogatorio di garanzia: il giudice non è tenuto a sospenderlo per comunicare al difensore di fiducia la sopraggiunta nomina (Cass. pen. n. 9585/2013)

Redazione 28/02/13
Scarica PDF Stampa

Ritenuto in fatto

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Va premesso che l’indagato ricorrente è stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e che, in seguito all’arresto, egli è stato sottoposto al previsto interrogatorio di garanzia in data 29.8.12.

Successivamente, la sua difesa ha avanzato al G.i.p. una istanza volta ad ottenere una declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare per nullità dell’interrogatorio ex art. 294 in quanto svolto senza che fosse stato dato avviso al difensore nominato di fiducia dall’indagato.

La reiezione di tale istanza da parte del G.i.p. è stata oggetto di appello che il Tribunale per il Riesame ha, con la presente ordinanza, respinto.

2. Motivi del ricorso – Avverso tale decisione, l’indagato ha proposto ricorso personalmente deducendo, come motivo unico, violazione di legge (in particolare, degli artt. 179 c.p.p., e 24 Cost.)

A detta del ricorrente, infatti, ci si troverebbe al cospetto di una nullità assoluta ed insanabile in quanto è irrilevante l’obiezione del Tribunale secondo cui la nomina del difensore sarebbe intervenuta successivamente alla fissazione dell’interrogatorio (come risulta dal fax con cui il G.i.p. ha avvisato l’ufficio di procura dell’avvenuta fissazione dell’interrogatorio). Dagli atti, infatti, risulta che la dichiarazione di nomina, dell’avv. ****************, quale difensore di fiducia, a mod. IP 1, da parte dell’indagato, è avvenuta alle ore 10 del giorno 28.8.12 mentre il fax con cui l’ufficio G.i.p. ha avvisato il P.M. della fissazione dell’interrogatorio di garanzia reca l’ora delle 9.25 dello stesso giorno.

Si obietta che la differenza è minima e non può certo farsi affidamento su un apparecchio fax di una cancelleria di Tribunale della cui precisione nulla si sa.

Si fa, comunque, osservare che anche nel corso dell’esame l’indagato ha dichiarato di non voler rispondere se non dopo aver parlato con il proprio difensore di fiducia mostrando quindi, chiaramente di non approvare la presenza in loco di un difensore di ufficio (peraltro, m sostituzione di quello nominato). Non ha, quindi, pregio l’ulteriore obiezione del Tribunale secondo cui l’eccezione non è stata avanzata tempestivamente in occasione dell’espletamento dell’atto.

Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della ordinanza impugnata.

 

Considerato in diritto

3. Motivi della decisione – Il ricorso è infondato.

È orientamento pacifico di questa giurisprudenza di legittimità che le notificazioni, così come le comunicazioni e gli avvisi, devono essere indirizzate “al difensore della parte che risulti nominato, d’ufficio o di fiducia, si momento m cui sono disposte, senza alcun obbligo di rinnovazione in favore del difensore successivamente nominato”, (sez. III, 11.3.09, *****, rv. 243864; Sez. VI, 27.5.08, Skuqi, Rv. 240582; Sez. IV, 5.5.00, **********, Rv. 217377).

Nella specie non vi è dubbio che il fax con cui il G.i.p. ha avvisato il P.M. dell’avvenuta fissazione dell’interrogatorio ex art. 294 c.p.p., sia avvenuta in orario antecedente la dichiarazione a mod. IP1 fatta dal’indagato.

I dubbi che il ricorrente avanza circa la perfetta funzionalità dell’orologio del fax sono -e restano – tali né non possono essere in alcun modo idonei a discutere la obiettività dell’orario segnato sul fax.

Al contempo è irrilevante ogni discorso circa la “prenotazione” fatta dal detenuto, sin dal giorno precedente, presso l’ufficio matricola per rilasciare dichiarazioni rivolte all’A.G..

Ciò che fa testo è, infatti, il dato formale del momento in cui tale dichiarazione è stata rilasciata e registrata in matricola.

Diversamente, si darebbe spazio ad un regime di totale incertezza circa il momento in cui il detenuto ha fatto la propria dichiarazione (tanto rilevante ai fini del procedimento che la norma – art. 123 comma, ult. pt. – la considera non ricettizia, vale a dire, presuntivamente conosciuta ipso facto dal giudice, nel momento stesso in cui essa viene rilasciata).

Per quel che attiene, poi, alle considerazioni svolte dal detenuto circa il comportamento da lui tenuto nel corso dell’udienza camerale deputata all’interrogatorio, deve osservarsi che il fatto di avere egli dichiarato di non voler rispondere se non dopo aver parlato con il proprio avvocato di fiducia ha costituito semplicemente esplicazione di una sua precisa facoltà della quale egli ha ritenuto opportuno dare una spiegazione che però non era dovuta (risultando dei tutto irrilevante la ragione per la quale l’indagato/imputato decida, in qualsiasi momento del procedimento, di avvalersi della facoltà di non rispondere).

Né si può sostenere, come tenta di fare il ricorrente, che la esplicitazione della ragione per la quale egli non ha risposto possa essere intesa come una implicita eccezione di una (inesistente) nullità.

Quand’anche essa fosse stata da intendere come tale, infatti, non avrebbe meritato accoglimento essendo già stato affermato (sez. II, 16.1.96, Archesso, rv, 204037) che, qualora il giudice che procede all’Interrogatorio al sensi dell’art. 294 c.p.p. non abbia avuto conoscenza della nomina del difensore di fiducia effettuata dall’indagato “in vinculis” con dichiarazione resa all’ufficio matricola dell’istituto carcerario, qualunque sia la causa di ciò, una volta raccolta a verbale la nomina, “non è tenuto a sospendere l’interrogatorio per dare avviso al difensore nominato, essendo l’obbligo dell’avviso configurabile ove la nomina Intervenga In tempo utile, e non anche ove essa sia contestuale al compimento dell’atto”.

Non essendovi, perdo, alcuna irregolarità, è ultroneo e superfluo anche il discorso del Tribunale circa la intempestività dell’eccezione non formulata neppure dal difensore.

Ed infatti, ai fini della regolarità dell’espletando interrogatorio di garanzia, ciò che rilevava era che l’indagato fosse assistito da un difensore.

In difetto di nomina di quello di fiducia – non esistente, come visto, al momento della fissazione dell’interrogatorio ex art. 294 c.p.p. – all’indagato ne era stato nominato uno di ufficio e, di certo, di nulla deve dolersi l’Indagato se, in concreto, all’interrogatorio si è presentato un suo sostituto processuale che ha presenziato all’atto.

Nel respingere il ricorso, seguono, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la comunicazione, ex art. 94, co. 1 ter, disp. att. c.p.p. alle autorità penitenziarie.

 

P.Q.M.

 

Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p..

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Visto l’art. 94 co. 1 ter disp. att. c.p.p..

Ordina che, a cura della cancelleria, sia trasmessa copia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario competente per gli adempimenti di cui al l’art. 94 co. 1 bis disp. att. c.p.p.

Redazione