Incidente stradale, inosservanza di specifiche norme da parte dell’utente della strada, evento dannoso, nesso causale (Cass. pen., n. 46277/2013)

Redazione 19/11/13
Scarica PDF Stampa

Considerato in fatto

Il Procuratore ******** presso la Corte di Appello di Napoli ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in data 12.6.012 emessa dalla Corte di Appello di Napoli a conferma della sentenza in data 15.12.08, con la quale il GUP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, aveva assolto D.C. dal reato di cui all’art. 589 c.p. ascrittogli per aver causato la morte di B.G. in conseguenza di sinistro stradale.
Secondo la dinamica dell’incidente ricostruita nei giudizi di merito, il B., alla guida del suo ciclomotore Piaggio, percorreva la strada provinciale delle Dune nel comune di Literno, quando, all’altezza della strada laterale via Sossio, intraprendeva a sinistra l’attraversamento della sede stradale senza dare la precedenza ai veicoli che procedevano nell’opposto senso di marcia, invadendo la corsia percorsa dall’auto Smart condotta dal D. ed intersecando la sua traiettoria. Il D., vistasi tagliare la strada dal ciclomotore, non aveva fatto in tempo a frenare né a porre alcuna manovra di emergenza volta ad evitare il veicolo. Si era verificato un urto fra le parti frontali dei due mezzi, a seguito del quale il conducente del ciclomotore era stato sbalzato lateralmente, mentre il ciclomotore, nella fase di scarrocciamento sulla sede stradale, all’indietro, era stato urtato dall’auto Renault condotta da C.M. che sopraggiungeva nella corsia di marcia occupata dal mezzo. A seguito dell’urto, il B., che non indossava il casco, decedeva per le lesioni riportate.
I Giudici di merito ritenevano che la responsabilità del sinistro fosse da ascriversi al B. per avere effettuato l’improvvisa manovra di attraversamento della sede stradale senza dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano. Quanto alla velocità tenuta dal conducente della Smart, accertata fra i 60 e 70 KM/H, sebbene questa fosse superiore al limite di 50 KM/H vigente in quel tratto di strada, i giudici hanno ritenuto che non fosse da porsi in relazione causale con l’incidente in quanto, considerata la repentinità della manovra posta in essere dalla vittima, e la breve distanza cui si trovava il D., non sarebbe stato possibile frenare o porre in essere una manovra di emergenza per schivare l’ostacolo.
A sostegno del ricorso per Cassazione, il PG ricorrente deduce vizio di motivazione della sentenza in quanto, nel disancorare la verificazione dell’evento dal profilo di colpa specifica del conducente, ovvero il superamento del limite di velocità, omette di fornire una congrua motivazione in termini di certezza su aspetti di fondamentale importanza per la ricostruzione delle causa del sinistro. Difatti i giudici del gravame non spiegano per quali ragioni debba ritenersi che se l’automobilista avesse rispettato il termine di velocità, l’impatto si sarebbe ugualmente verificato e con esiti mortali, omettendo di fare ricorso a rilievi tanatologici e alla valutazione della diversa capacità cinetica e forza d’urto dell’auto in base all’incidenza delle velocità, nella produzione dell’evento, pervenendo frettolosamente ad un giudizio di assoluta imprevedibilità dell’evento pur in presenza di un’apprezzabile violazione del limite di velocità, basandosi solo su illazioni probabilistiche del ct.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dal PG ricorrente, la sentenza impugnata contiene una congrua esaustiva motivazione, esente da vizi logici, sull’assenza di responsabilità dell’imputato, che questo collegio non può che condividere.
Occorre preliminarmente rilevare che, in caso di incidente stradale, l’inosservanza di specifiche norme di legge o di precetti di comune prudenza da parte dell’utente della strada, non deve far necessariamente presumere la sussistenza del nesso causale fra il suo comportamento e l’evento dannoso, nesso che deve essere comunque provato, dovendosi escludere quando sia dimostrato che il sinistro stradale si sarebbe verificato ugualmente senza quella condotta (Cass. Sez IV, 24.5.07 n. 24898, rv 236854, 7.7.08 n. 37094, rv 241025).
Ciò posto, si deve rilevare che correttamente la sentenza impugnata ha individuato la causa dell’incidente nella condotta del ciclomotorista, che ha effettuato improvvisamente la svolta a sinistra senza dare la precedenza al veicolo che sopraggiungeva in senso opposto, ponendo in essere una manovra altamente imprudente e spericolata, in violazione di specifiche norme (art. 140, 145, 171 cds).
Quanto alla doglianza del PG ricorrente in ordine all’assenza di accertamenti sul tempo di avvistamento dell’ostacolo in rapporto alla velocità tenuta e alla forza d’urto del veicolo investitore, la sentenza impugnata deve essere integrata con quella di primo grado, facente parte integrante del corpo motivazionale, in quanto, trattandosi di sentenze di merito conformi (cd “doppia conforme”), l’esame sulla congruità ed esaustività della motivazione deve riguardare entrambe le motivazioni. Si richiama a questo proposito l’orientamento della giurisprudenza di legittimità con riguardo al rapporto fra le sentenza di merito di primo e secondo grado, secondo cui, allorchè dette sentenze concordino nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, esse si integrano vicendevolmente e la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente formando un unico complesso corpo argomentativo (cass. sez I 26.6.2000 n. 8868, sez. II 13.1.97 n. 11220)
Orbene, il giudice di primo grado ha evidenziato, sulla base delle risultanze della ct disposta dal P.M., che, non essendo state rilevate tracce di frenata ed essendo il ciclomotore in fase di attraversamento ortogonale della sede stradale, l’automobilista aveva percepito la presenza del mezzo ad una distanza inferiore a 20 metri. A 1,5 secondi dall’urto si trovava a circa 15 metri dal punto d’urto considerando una velocità di 40 Km/h compatibile con le caratteristiche del veicolo. Di conseguenza anche se avesse tenuto una distanza contenuta nel limite di 50 Km/h, il D. non avrebbe potuto evitare il ciclomotore data la repentinità della manovra e la brevissima distanza di avvistamento che ha reso di fatto impossibile ogni manovra di arresto o di aggiramento.
Dunque, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che il superamento del limite di velocità non è così rilevante da far ritenere che, se l’imputato avesse tenuto una velocità più contenuta, la collisione non si sarebbe verificata, considerata la repentinità della manovra da parte del B., a distanza ravvicinata dall’auto, tale da non consentire al conducente di questa alcuna manovra di emergenza per evitare il ciclomotore. Di conseguenza la violazione della norma sul limite di velocità da parte dell’odierno ricorrente non deve porsi in rapporto causale con l’incidente.
Il ricorso deve dunque essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Redazione