Inammissibili le censure sollevate dal ricorrente nella parte in cui sollecitano il giudice amministrativo a sostituirsi alle scelte di merito pianificatorie rimesse in via esclusiva all’amministrazione (Cons. Stato n. 6259/2012)

Redazione 06/12/12
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FATTO e DIRITTO

1. Con sentenza di questa Sezione n. 2547 del 3 maggio 2012 – resa in sede di esecuzione del giudicato indicato in epigrafe -:

a) è stato ordinato al comune di Monopoli di approvare il piano particolareggiato di via A. Pesce (in prosieguo p.p.), secondo le prescrizioni indicate in motivazione, entro il 15 settembre 2012;

b) scaduto infruttuosamente il termine di cui alla precedente lettera a):

b1) è stata disposta la condanna del comune di Monopoli, ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., a pagare in favore del signor *********** la somma di euro mille per ogni giorno di ritardo;

b2) è stato ordinato al commissario ad acta di approvare il piano particolareggiato, secondo le prescrizioni indicate in motivazione, entro il 15 novembre 2012;

c) il comune di Monopoli è stato condannato a rifondere in favore del signor *********** le spese, le competenze e gli onorari di giudizio liquidati nella misura complessiva di euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori come per legge (12,50% a titolo di spese generali, I.V.A. e C.P.A.);

d) la causa è stata rinviata per l’eventuale ulteriore corso alla camera di consiglio del 4 dicembre 2012.

2. Il dirigente dell’Area organizzativa tecnica del comune di Monopoli – cfr. note prot. n. 30709 del 31 maggio 2012 e 35210 del 27 giugno 2012 – ha indetto per i giorni 5 giugno e 9 luglio 2012 due riunioni per esaminare, nel contraddittorio di tutte le parti coinvolte, le modalità di esecuzione del giudicato (cfr. verbali in pari data e relativi allegati).

3. Con deliberazioni n. 137 del 25 luglio 2012 e n. 158 del 10 settembre 2012, la giunta comunale ha, rispettivamente, adottato e approvato il p.p. in questione; nel corso del procedimento sono state esaminate e disattese analiticamente le osservazioni presentate dai privati interessati e, in particolare, quelle formulate dal sig. G. (per un totale di 8, come da atto depositato presso il comune in data 27 agosto 2012, cfr. nota del dirigente Area organizzativa e tecnica del comune di Monopoli prot. n. 44922/2012-urb del 7 settembre 2012).

4. Il commissario ad acta ha elaborato e depositato presso la segreteria della sezione (in data 5 novembre 2012), conformemente a quanto prescritto dalla citata sentenza n. 2547 del 2012, una sintetica relazione a mezzo della quale ha asseverato l’intervenuta tempestiva esecuzione del giudicato.

5. Il signor G. ha depositato, in data 5 novembre 2012, una memoria difensiva non notificata corredata da pertinente documentazione.

In particolare:

a) sono state sostanzialmente reiterate le osservazioni a suo tempo formulate, dal G. e da altri soggetti interessati, nei confronti della delibera di adozione del p.p.;

b) conseguentemente è stato chiesto:

I) l’accertamento della non conformità del p.p. al giudicato ed a tutte le pronunce della sezione attuative del medesimo;

II) l’accertamento dell’inadempimento del commissario ad acta, la sua sostituzione con diverso ausiliario e con divieto di delegare le operazioni esecutive al dirigente dell’Ufficio tecnico comunale;

III) la condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a.)

IV) la condanna dell’amministrazione alla refusione delle ulteriori spese di giudizio;

V) in subordine, l’ordine, al comune ed all’attuale commissario ad acta, di rinnovare il procedimento di approvazione del p.p. recependo tutte le osservazioni formulate in sede amministrativa dal signor G..

6. Il comune di Monopoli ha depositato in segreteria:

I) in data 28 settembre e 13 novembre pertinente documentazione;

II) in data 17 novembre 2012, una prima memoria in cui ha chiesto darsi atto della intervenuta completa esecuzione del giudicato;

III) in data 23 novembre 2012, una seconda memoria di replica, in cui ha confutato analiticamente tutte le doglianze e domande proposte dal signor G..

7. Alla camera di consiglio del 4 dicembre 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Le domande e le censure introdotte dal signor G. sono in parte inammissibili e in parte infondate e devono essere respinte nella loro globalità sulla scorta dei seguenti autonomi argomenti:

a) se la memoria difensiva in data 5 novembre 2012 dovesse qualificarsi come formale opposizione all’attività posta in essere dal commissario ad acta, la stessa sarebbe inammissibile perché non notificata alle controparti in violazione dell’obbligo sancito dall’art. 114, co. 6, c.p.a.;

b) se la memoria difensiva dovesse qualificarsi come autonomo ricorso (per l’esecuzione del giudicato o per l’impugnativa del p.p. per vizi propri), essa sarebbe inammissibile, da un lato, per la omessa notificazione all’amministrazione intimata in violazione dell’obbligo sancito dall’art. 114, co. 1, c.p.a., e perché tutte le doglianze hanno ad oggetto tratti liberi dell’azione amministrativa non condizionati dalle prescrizioni del giudicato (via via dettagliate dalle pronunce intervenute nel corso del giudizio e, in particolare, dalla sentenza n. 2547 del 2012); dall’altro, in quanto il ricorso è stato proposto direttamente davanti al Consiglio di Stato in violazione della regola del doppio grado di giudizio sancita dagli artt. 5 e 6 c.p.a.;

c) in ogni caso le censure sollevate sono inammissibili nella parte in cui sollecitano il giudice amministrativo a sostituirsi alle scelte di merito pianificatorie rimesse in via esclusiva all’amministrazione e sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo; invero, come evidenziato dalla più recente giurisprudenza, il giudice amministrativo, anche se adito in sede di esecuzione del giudicato e dunque in uno dei casi di giurisdizione di merito tassativamente indicati dall’art. 134 c.p.a., non deve superare il limite esterno della propria giurisdizione allorquando sia chiamato ad esercitare (come nel caso di specie), un’attività cognitoria di legittimità e non realmente esecutiva del giudicato (cfr. Cass., sez. un., 19 gennaio 2012, n. 736; sez. un., 9 novembre 2011, n. 23302; successivamente, nella giurisprudenza amministrativa, Cons. St., sez. IV, 29 agosto 2012, n. 4638);

d) le censure sono anche infondate nella parte in cui risulta per tabulas (come confermato dal commissario ad acta), che l’amministrazione comunale ha eseguito il giudicato nei tempi e nei modi imposti dalla sentenza n. 2547 del 2012; in particolare il comune, in sede di redazione del p.p.:

I) non ha tenuto conto delle cubature illegittimamente realizzate, nelle more del giudizio, sui terreni ubicati nella maglia per cui è causa; correttamente il comune ha stabilito che adotterà, a seguito della definitiva approvazione del p.p. ed a valle della conclusione del presente giudizio di ottemperanza, tutte le misure necessarie per eliminare gli eccessi di cubatura realizzati contra ius;

II) non ha tenuto conto dello ius superveniens e, in particolare, dell’art. 16, l.r. n. 5 del 2010 (che consentirebbe l’approvazione di variante in grado di allocare diversamente le volumetrie all’interno del medesimo comparto, variante indispensabile per riequilibrare l’eccessiva densità edilizia della sottozona residenziale n. 3); limitamente a tale profilo, il comune si è dichiarato disposto a seguire le indicazioni del privato rimettendosi alle valutazioni di questo giudice; sul punto la sezione rileva che non può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati ovvero quando residuano in capo all’amministrazione margini di discrezionalità, stante il divieto sancito dagli artt. 31, co. 3, e 34, co. 1 e 2, c.p.a. attuativo del principio costituzionale di separazione dei poteri dello Stato; non di meno, una volta conclusa la vicenda contenziosa con il riscontro della conformità del p.p. al giudicato, rimane ferma l’ordinaria iniziativa procedimentale, da parte del comune ovvero dei privati interessati, in relazione all’esercizio dei poteri di pianificazione urbanistica generale ed attuativa (con effetti di revisione del p.p. in questione) purché, ovviamente, nell’osservanza di tutte le condizioni di legge;

III) ha rispettato il limite, derivante dal giudicato, di non approvare soluzioni urbanistiche comportanti varianti al p.r.g. ratione temporis vigente;

IV) ha esattamente disatteso ogni doglianza inerente la violazione, da parte del p.p., delle altezze massime previste dal p.r.g.

9. In conclusione la sezione dà atto della completa e tempestiva esecuzione del giudicato per cui è causa nonché della inammissibilità ed infondatezza di tutte le domande proposte dal signor G. successivamente alla sentenza di questa sezione n. 2547 del 2012.

Si dà atto, inoltre, che opportunamente il commissario ad acta non ha formulato richiesta di liquidazione di ulteriore compenso a saldo.

Nella particolare complessità della vicenda il collegio ravvisa eccezionali motivi, ai sensi degli artt. 26, co. 1, e 92, co. 2, c.p.a. per compensare integralmente fra tutte le parti costituite le spese di giudizio sostenute successivamente alla pubblicazione della più volte menzionata sentenza n. 2547 del 2012.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:

a) dà atto della completa e tempestiva esecuzione del giudicato per cui è causa e per l’effetto respinge le ulteriori domande proposte dal signor ***********;

b) dichiara integralmente compensate fra tutte le parti costituite le spese della fase di giudizio successiva alla pubblicazione della sentenza di questa Sezione n. 2547 del 3 maggio 2012.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2012

Redazione