Inammissibile, perché difetta del requisito di definitività, il ricorso di cassazione proposto avverso l’ordinanza adottata in sede di reclamo contro un provvedimento di natura cautelare (Cass. n. 18058/2013)

Redazione 25/07/13
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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che A.S., con ricorso in data 30 marzo 2007, ha chiesto al Tribunale di Tivoli di ordinare a P. C. il rilascio dell’immobile, di proprietà di esso i-stante, nel quale egli aveva vissuto con la convenuta nel corso di una relazione sentimentale durata quattro anni, da cui era nato un bambino riconosciuto da entrambi i genitori;

che, a sostegno della domanda, il ricorrente deduceva che, a seguito di contrasti insorti, la C. aveva finito per negare all’istante qualunque contatto con il minore, cambiando la serratura della porta di casa e impedendogli l’ingresso;

che, nella resistenza della convenuta, il giudice adito ha rigettato la domanda ex art. 700 c.p.c., di rilascio dell’immobile, precisando, quanto alla domanda possessoria, che il ricorrente avrebbe potuto far valere le sue ragioni nel giudizio pendente tra le parti e che la decisione era comunque connessa a quella del Tribunale per i minorenni in ordine all’assegnazione della casa familiare ai sensi dell’art. 155 quater c.c.;

che, con ordinanza in data 14 agosto 2007, il collegio ha respinto il reclamo dell’Ardiscile il Tribunale ha rilevato che difettano i presupposti di legge per l’accoglimento della domanda di rilascio proposta, dovendo la questione essere affrontata dal Tribunale per i minorenni competente per le decisioni in merito all’assegnazione della casa familiare;

che, anche a qualificare come possessoria la domanda dell’ A. tesa a riottenere la disponibilità esclusiva dell’immobile, la stessa – ha proseguito il Tribunale – non può essere accolta, “essendo acquisita agli atti la prova del precedente compossesso delle parti”;

che per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale, resa in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., l’ A. ha proposto ricorso, con atto notificato il 5 novembre 2007, sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria;

che l’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3^, 27 aprile 2010, n. 10069; Sez. 6^ – 2, 21 luglio 2010, n. 17211; Sez. 1^, 19 novembre 2010, n. 23504; Sez. 3^, 24 maggio 2011, n. 11370), il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., è ammesso soltanto contro provvedimenti connotati dagli indefettibili caratteri della definitività e della decisorietà, nel senso che siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale, con la conseguenza che esso non è proponibile avverso l’ordinanza adottata dal tribunale in sede di reclamo contro un provvedimento di natura cautelare, difettando il requisito della definitività;

che, in applicazione di tale principio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo stato proposto avverso l’ordinanza resa nel procedimento di reclamo, ex art. 669 terdecies c.p.c., a seguito del provvedimento ante causam di rigetto del ricorso cautelare;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiarai inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 luglio 2013.

Redazione