Inammissibile il ricorso in appello in Cassazione sottoscritto da difensore non iscritto all’albo speciale(Cass. n. 41025/2012)

Redazione 19/10/12
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Corte di Cassazione Penale n. 41025/2012, sez. V del 19/10/2012

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 14 luglio 2010 il giudice di pace di Catanzaro ha dichiarato A. R., A. M. e R. R. colpevoli, in concorso tra loro, del delitto di lesioni volontarie lievissime ai danni di S. A. li ha perciò condannati alla pena di euro 400,00 di multa ciascuno.
2. Hanno interposto tre separati appelli gli imputati,

ciascuno lamentando errata interpretazione dei dati probatori e il R. inoltre, carenza e illogicità della motivazione.
2.1. Trattandosi di sentenza inappellabile, perché recante condanna alla sola pena pecuniaria, gli atti sono stati trasmessi a questa Corte Suprema per il giudizio dl cassazione.
 
Considerato in diritto
1. In via del tutto preliminare corre l’obbligo di rimarcare che i ricorsi nell’interesse degli imputati R. R. e A. M. risultano essere stati proposti rispettivamente dall’Avv. *** e dall’Avv. ***, i quali non risultano iscritti all’albo dei patrocinanti davanti alla Corte di Cassazione. I gravami così attivati nell’interesse dei menzionati imputati devono dunque considerarsi inammissibili ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen.; infatti, secondo un principio ripetutamente affermato da questa Corte Suprema, la necessità della sottoscrizione, a pena di inammissibilità, del ricorso per cassazione da parte di difensore iscritto nell’apposito albo speciale opera anche nel caso di qualificazione in ricorso di un atto proposto come appello (così Sez. 3, n. 16703 del 12/01/2011, *******, Rv. 249985; v. anche Sez. 1, n. 38293 del 16/09/2004, ******, Rv. 229737).
2. Del pari inammissibile, ma per altre ragioni, è il ricorso proposto nell’interesse di A. R. Infatti le censure con esso elevate, anche là dove apparentemente s’indirizzano a denunciare pretesi vizi della motivazione, si traducono in realtà nella sollecitazione di un riesame del merito – non consentito in sede di legittimità — attraverso la rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti.
2.1. Il giudice di pace ha dato conto delle ragioni che l’hanno indotto a ravvisare la corresponsabilità del R. nella consumazione del reato di lesione personale volontaria ai danni di S. A.; a tal fine ha valorizzato non soltanto le dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili in quanto lineari e non inquinate da sentimenti di astio, ma altresì la deposizione del teste ******** tali emergenze il giudicante ha tratto il convincimento che il R. avesse attivamente partecipato all’aggressione nei confronti dell’A., sferrandogli pugni e calci in concorso coi due coimputati R. e M.
2.2. Della linea argomentativa così sviluppata il ricorrente non segnala alcuna caduta dl consequenzialità, che emerga ictu oculi dal testo stesso del provvedimento; mentre il suo tentativo dl screditare le emergenze probatorie a suo carico si risolve nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta motivatamente propria dal giudice di merito: il che non può trovare spazio nel giudizio di cassazione.
3. Alla declaratoria dl inammissibilità dei ricorsi conseguono, per ciascun ricorrente, le statuizioni di cui all’art. 616 cod. proc. pen..
 
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 12/07/2012.

Redazione