Il collegio ritiene, altresì, che ricorrano i presupposti di cui all’art. 122 c.p.a. per la dichiarazione di inefficacia del contratto d’appalto, essendo stata presentata dalla ricorrente la domanda di subentro nel contratto, nella forma di domanda risarcitoria in forma specifica.

Redazione 24/04/14
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N. 03959/2014 REG.PROV.COLL.

N. 09714/2013 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

(…)

DIRITTO

Con il ricorso introduttivo Ricorrente Italia S.r.l. ha impugnato la nota prot. n. 30.705 del 16 settembre 2013 con cui Consip S.p.a. ha comunicato l’aggiudicazione definitiva del lotto n. 4 della gara per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei e dei servizi connessi in favore delle amministrazioni pubbliche – edizione 6, a Controinteressata Lunch Coupon S.r.l., nonché i verbali delle sedute riservate in data 19 aprile 2013 e 10 maggio 2013 con cui la commissione di gara ha ritenuto attendibili le giustificazioni fornite dalla Controinteressata Lunch Coupon S.r.l. nell’ambito del procedimento di verifica dell’offerta anormalmente bassa..

Il primo motivo, con il quale si contesta l’incongruità delle giustificazioni prodotte dalla controinteressata in ordine ai ricavi p provenienti dei servizi aggiuntivi variante 1 e variante 2, è fondato.

Le giustificazioni fornite, al riguardo, dalla Controinteressata Lunch Coupon S.r.l. presentano, invero, profili di incongruità che inficiano la stessa attendibilità dell’offerta che non può essere assolta dai sospetti di anomalia derivanti dalla percentuale di ribasso pari al 19,25% sull’importo a base d’asta e dalla commissione applicata agli esercizi dell’1,8%.

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Lombardia, sez. III, 27 maggio 2004, n. 2004; idem, 7 marzo 2005, n. 508), il giudizio di anomalia ha natura globale e sintetica e deve risultare da un’analisi di carattere tecnico delle singole componenti di cui la proposta si compone e della relativa incidenza sull’offerta considerata nel suo insieme, al fine di valutare se l’anomalia delle dette componenti si traduca nell’inattendibilità dell’offerta complessiva stessa (Cons. St., sez. VI, 10 febbraio 2000, n. 707 e 14 gennaio 2002, n. 157; T.A.R. Lazio, sez. III, 20 febbraio 2003, n. 1357 e 2 aprile 2004, n. 3075).

Il giudizio in questione deve mirare a valutare se la proposta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale.

Deve, quindi, concludersi che l’esito della gara può essere travolto dalla pronuncia del giudice amministrativo solo allorquando il giudizio negativo sul piano dell’attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l’intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante, e ciò a causa del residuare di dubbi circa l’idoneità dell’offerta a garantire l’efficace perseguimento dell’interesse pubblico (Cons. St., sez. VI, 3 maggio 2002, n. 2334 e 19 maggio 2000, n. 2908).

Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, va osservato in primo luogo il significativo scostamento della offerta della aggiudicataria rispetto a quella della ricorrente e delle altre società partecipanti. Controinteressata infatti ha offerto una commissione pari all’1,8%, rispetto alle commissioni medie delle altre aziende del 5% ed una percentuale di sconto pari al 19,25%, molto più elevata rispetto a quella di Ricorrente del 17%.

Ciò ha determinato un significativo scarto tra i ricavi e i costi del servizio relativi alla offerta di Controinteressata, che la stessa ha giustificato facendo riferimento al dato storico dei ricavi provenienti dai servizi aggiuntivi della precedente edizione della gara, e ai maggiori ricavi provenuti da un miglioramento di tali servizi aggiuntivi.

Tuttavia, confrontando lo scostamento tra i ricavi e i costi del servizio e le giustificazioni fornite al riguardo dalla controinteressata emergono significative incongruenze.

Invero, il fatturato lordo registrato nel 2012 è di € 4.900.000 pari all’8,4% del fatturato lordo complessivo, tale percentuale proiettata sul valore della gara in esame consentirà un guadagno di almeno € 7.500.000 (pari all’8,4% di € 90.000.000) previsti per il lotto 4. Controinteressata ha sostenuto di poter raggiungere una percentuale superiore rispetto a quella dell’anno precedente pari al 10% del fatturato, per un ammontare complessivo di euro 9 milioni, in virtù delle migliorie apportate al servizio che dovrebbero attrarre un numero maggiore di esercenti.

Tuttavia dagli atti di gara si evince che nella precedente edizione della procedura di evidenza pubblica Consip 5, il pacchetto dei servizi aggiuntivi offerto dalla controinteressata comprendeva: servizi di pubblicità, servizi di manutenzione del locale, informazione e consulenza legale, servizi di verifiche e correzione delle fatture, servizi di raccolta e spedizione dei buoni pasto. Di tali servizi solo uno (quello di raccolta e spedizione dei buoni pasto) appare riprodotto nell’ambito della variante 1 della gara in esame.

Il fatturato di euro 4.900.000 pari all’8,4% del fatturato lordo del 2012 che costituisce il dato storico di riferimento, fornito dalla Controinteressata Lunch Coupon S.r.l. a giustificazione della propria offerta, si riferisce, quindi, ad una pluralità di servizi non analoghi a quelli della variante 1 proposta nella gara in esame (Consip 6).

A ciò si aggiunga che Controinteressata non ha previsto di ripetere un fatturato analogo a quello del 2012, ma addirittura ha sostenuto di poterlo incrementare fino a raggiungere il 10% del fatturato lordo, ciò sebbene preveda ad offrire nell’ambito della variante 1 solo uno dei cinque servizi aggiuntivi previsti per la gara del 2012.

E ciò nonostante il mercato abbia fatto registrare, a causa della crisi economica, una consistente diminuzione degli esercizi pubblici che dovrebbero essere coinvolti nell’uso dei buoni pasto.

In senso contrario non vale quanto eccepito dalla controinteressata secondo cui il miglioramento del servizio con la smaterializzazione dei buoni sarebbe tale da giustificare l’incremento delle previsioni di fatturato, in quanto, come osservato dalla ricorrente, Controinteressata non ha alcuna esperienza in tale servizio, per cui non è possibile attingere al dato storico fornito.

Sotto tale profilo peraltro appaiono anche contraddittorie le giustificazioni fornite dalla controinteressata laddove, mentre nel documento tecnico di gara (pagina 4 e ss.) indica, in tema di costo dell’attività di smaterializzazione per l’esercizio convenzionato, “un costo per l’attivazione, un canone mensile più un fisso per ogni buono validato”, nella memoria depositata il 3 marzo 2014 sostiene che il corrispettivo dovuto dall’esercente per il servizio di raccolta e/o smaterializzazione del buono non è commisurata al numero dei buoni effettivamente materializzati, quanto piuttosto alla stessa messa a disposizione del servizio in sé e per sé considerato, a prescindere dalla percentuale di effettiva futura utilizzazione del servizio medesimo, che costituisce frutto di legittime insindacabili scelte imprenditoriali.

Delle due l’una: o il costo della smaterializzazione è imputato sotto forma di percentuale dovuta per ogni buono pasto validato oppure prescinde dai buoni ed è imputato all’esercente indipendentemente dal numero dei buoni che vengono utilizzati.

In tale prospettiva si osserva che solo il conteggio dei buoni costituisce elemento in grado di attestare la reale adesione del servizio, per cui le giustificazioni rese dalla controinteressata appaiono quanto meno poco credibili.

Siffatte incongruenze, alle quali si aggiungono le diverse opzioni preferite dalle altre imprese partecipanti alla gara che hanno contabilizzato i ricavi per i servizi aggiuntivi della variante 1 sulla base dell’effettivo numero dei buoni utilizzati presso di esercenti, avrebbero dovuto indurre la stazione appaltante ad una ulteriore e più approfondita verifica, che invece si è limitata nel caso di specie alla mera acquisizione delle dichiarazioni di Controinteressata.

Va, poi, aggiunto che la controinteressata, ha addirittura omesso di indicare dati essenziali dell’offerta, come la commissione che avrebbe applicato agli esercenti per i servizi aggiuntivi, per cui occorre fare riferimento alla percentuale del 10% indicata nelle difese delle resistenti (pagina 9 della prima memoria Consip e pagine 30 della memoria Controinteressata).

Tale percentuale, tuttavia, perché possa essere in grado di colmare il divario tra costi e ricavi, come dedotto dalla ricorrente, lascia presupporre una adesione pressoché totale degli esercenti ai servizi aggiuntivi della variante 1, o quantomeno fortemente maggioritaria, con indubbie conseguenze circa il rispetto di uno dei requisiti essenziali individuati dalla lex specialis di gara, quale è quello della facoltatività di tale servizio. Come peraltro chiaramente indicato dalla determinazione dell’autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 5/2011.

Altre incongruenze si registrano anche in relazione alle giustificazioni fornite per gli incrementi di utile riguardanti i servizi di cui alla variante 2.

Controinteressata ha indicato un utile pari a € 800.000, di gran lunga superiore a quello ritenuto dalle altre imprese partecipanti, riconducendola ad un miglioramento del servizio di pubblicità, mediante l’uso di motori di ricerca internet, anche in questo caso l’innovatività del servizio lascia aperti, però, seri dubbi sulla possibilità di conseguire l’utile dichiarato, atteso che anche in questo campo la controinteressata non ha dimostrato di possedere una pregressa esperienza, sulla base della quale fondare le previsioni proposte in sede di giustificazione dell’offerta.

Né maggiormente attendibili appaiono le generiche iniziative di fidelizzazione della clientela che non sono stato adeguatamente sostenute da riscontri documentali.

In conclusione, in base a quanto sopra rilevato, l’offerta di Controinteressata Lunch Coupon S.r.l. non risulta giustificata.

La rilevata fondatezza delle predette censure solleva il Collegio dall’obbligo di esaminare il terzo motivo ed motivi aggiunti che possono, quindi, essere assorbiti.

In conclusione il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti depositati il 19 dicembre 2013 vanno accolti con conseguente annullamento degli atti gravati.

Premesso quanto sopra il collegio ritiene, altresì, che ricorrano i presupposti di cui all’art. 122 c.p.a. per la dichiarazione di inefficacia del contratto d’appalto, essendo stata presentata dalla ricorrente la domanda di subentro nel contratto, nella forma di domanda risarcitoria in forma specifica.

Invero, qualora la controinteressata fosse stata esclusa, l’istante avrebbe conseguito l’aggiudicazione del servizio, in quanto classificata seconda nella gara, a seguito di scorrimento nell’ordine di graduatoria. La natura del servizio consente, peraltro, il subentro nel contratto in conformità all’interesse manifestato dalla ricorrente.

Ne consegue che il contratto di appalto in corso di esecuzione deve essere dichiarato inefficace a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, con subentro della ricorrente nel contratto stesso, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 104/2010, previa verifica del possesso dei prescritti requisiti.

La complessità della questione induce il Collegio a compensare tra le parti le spese di giudizio ad eccezione del contributo unificato, che, come per legge, va posto a carico delle parti soccombenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) dispone quanto segue:

accoglie il ricorso principale e i motivi aggiunti depositati il 19 dicembre 2013 e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati;

dichiara l’inefficacia del contratto di appalto stipulato e il subentro nello stesso della ricorrente a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del dispositivo della presente sentenza;

dispone il risarcimento in forma specifica del danno subito dall’interessata mediante aggiudicazione della gara alla ricorrente e suo contestuale subentro nella esecuzione del servizio;

– compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:

**************, Presidente

***************, ***********, Estensore

**************, Consigliere

 

   

 

   

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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