Espulsione di un cittadino extracomunitario: va eseguito il provvedimento d’espulsione dello straniero condannato (Cass. n. 12166/2012)

Redazione 16/07/12
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Premesso in fatto

Che con relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il Consigliere relatore ha riferito quanto segue:
“1. – Il sig. M.A., di nazionalità marocchina, propose ricorso al Giudice di pace di Palermo avverso il decreto di espulsione del Prefetto della stessa città emesso nei suoi confronti, in data 3 novembre 2010, nonostante fosse stata presentata per lui domanda di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 1 ter d.l. 1 luglio 2009, n. 78, conv., con modif., in L. 3 agosto 2009, n. 102, dato che risultava a suo carico, sotto il diverso nome di A.M., condanna per uno dei reati di cui all’art. 381 c.p.p. e la domanda di emersione era stata archiviata.
Il Giudice di pace ha respinto il ricorso in applicazione dei commi 10 e 13 dell’art. 1 ter d.l. cit. Il comma 10 vieta l’espulsione dello straniero che abbia in corso procedura di emersione, “tranne che nei casi previsti al comma 13″, e il comma 13 prevede la non ammissione alla procedura di emersione dei soggetti, tra gli altri, che “risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381″ c.p.p.
2. – I sig. A. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi di censura, cui non ha resistito l’autorità intimata.
3. – Con i tre motivi di ricorso si sottolinea che la procedura di emersione risultava archiviata solo in via “telematica”, dunque senza l’emissione di un provvedimento cartaceo comunicato all’interessato, mentre in generale l’espulsione per mancato rilascio del permesso di soggiorno non può essere disposta prima della formale emissione di un provvedimento di diniego del permesso (Cass. 19447/2007), e che non erano precisati, nel decreto di espulsione, gli estremi della condanna per uno dei reati di cui all’art. 381 c.p.p.
3.1. – Tali rilievi non possono essere condivisi.
Non rileva, infatti, nella specie la mancanza di un provvedimento formale di chiusura della procedura di emersione e dunque di diniego del permesso di soggiorno, comunicato all’interessato, dato che, come esattamente osservato dal Giudice di pace, per il combinato disposto dei commi 10 e 13 dell’art. 1 ter d.l. n. 78 del 2009, cit., l’espulsione di chi sia stato condannato per uno dei reati di cui all’art. 381 c.p.p. è consentita anche nella pendenza del procedimento di emersione.
La doglianza, poi, relativa alla omessa precisazione degli estremi della predetta condanna nel decreto di espulsione è inammissibile, trattandosi di questione (che rimanda ad accertamenti di fatto) nuova, della quale non è traccia nel provvedimento impugnato e che lo stesso ricorrente non deduce di aver ritualmente posto già nel giudizio di primo grado”;
che tale relazione è stata comunicata al P.M. e notificata all’avvocato della parte ricorrente;
che il P.M. non ha presentato conclusioni scritte;
che la parte ricorrente non ha presentato memorie.

Considerato in diritto

Che, essendo la predetta relazione condivisa dal Collegio;
che il ricorso va pertanto respinto;
che in mancanza di attività difensiva della parte intimata non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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