Esecuzione giudicato – sospensione: Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria – ORD. n. 23/12

Redazione 11/01/12
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N. 00023/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00231/2010 REG.RIC.           

N. 00235/2010 REG.RIC.           

N. 00236/2010 REG.RIC.           

N. 00237/2010 REG.RIC.           

N. 00240/2010 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 231 del 2010, proposto da***

contro***

sul ricorso numero di registro generale 235 del 2010, proposto da***

contro***

sul ricorso numero di registro generale 236 del 2010, proposto da***

contro***

sul ricorso numero di registro generale 237 del 2010, proposto da***

contro***

sul ricorso numero di registro generale 240 del 2010, proposto da***

contro***

per l’ottemperanza

quanto al ricorso n. 231 del 2010:

al giudicato di cui al decreto ingiuntivo n. 68/2008 del 12 febbraio 2008 del Giudice di Pace di Palmi;

quanto al ricorso n. 235 del 2010:

al giudicato di cui al decreto ingiuntivo n. 61/2008 del 5 febbraio 2008 del Giudice di Pace di Palmi;

quanto al ricorso n. 236 del 2010:

al giudicato di cui al decreto ingiuntivo n. 464/2007 del 12 luglio 2007 del Giudice di Pace di Palmi;

quanto al ricorso n. 237 del 2010:

al giudicato di cui al decreto ingiuntivo n. 116/2008 del 28 febbraio 2008 del Giudice di Pace di Palmi;

quanto al ricorso n. 240 del 2010:

al giudicato di cui al decreto ingiuntivo n. 465/2007 del 12 luglio 2007 del Giudice di Pace di Palmi.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011 il dott. ************* e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la nota prot. N. 0030956 del 26 maggio 2011, con la quale il Dott. ***************, ************* in servizio presso la Prefettura di Reggio Calabria, designato Commissario ad acta in esecuzione della sentenza di questo Tribunale n. 923 del 5 ottobre 2010, ha chiesto al Tribunale istruzioni sull’attività ancora da svolgere, attesa l’esistenza di sopravvenienze normative.

Considerato che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tar Milano, Sezione Terza, con sentenza 2 dicembre 2011 n. 3094, le prescrizioni di cui all’art. 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed all’art. 1, comma 51 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) – secondo le quali nell’ambito delle Regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari “non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, fino al 31 dicembre 2011” (termine poi prorogato fino al 31 dicembre 2012 dall’art. 17, comma 4, lettera e) del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011 n. 111) – vanno riferite anche al giudizio di ottemperanza, nel caso in cui quest’ultimo sia rivolto alla mera esecuzione di una sentenza dell’A.G. ordinaria di condanna al pagamento di una somma di denaro, e ciò analogamente a quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa con riferimento al divieto di azioni esecutive nei confronti dei Comuni dissestati, introdotto dall’art. 81 del Decreto Leg.vo 25 febbraio 1995, n. 77, nel testo novellato dall’art. 21 del Decreto Leg.vo 11 giugno 1996, n. 336, divieto esteso in via interpretativa anche ai giudizi di ottemperanza (Cfr. Cons. Stato, V, 3 marzo 2004, n. 1035; C.G.A. 11 novembre 2005, n. 797, alle quali espressamente si rinvia).

Rilevato, in particolare, che con i piani di rientro dai disavanzi sanitari il Legislatore ha affidato ad appositi “commissari ad acta” (in Calabria il Presidente della Giunta regionale) il compito di effettuare una ricognizione dei debiti e di predisporre un piano volto ad individuare le modalità ed i tempi dei pagamenti e che, in un sistema siffatto (assimilabile, per alcuni aspetti – primo tra tutti quello della pianificazione dei pagamenti – ad una vera e propria procedura concorsuale), la proroga della sospensione delle azioni esecutive è stata introdotta con l’unico scopo di “assicurare il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti oggetto della ricognizione”.

Rilevato che le disposizioni nazionali prima richiamate devono essere considerate compatibili con la Direttiva 29 giugno 2000, n. 2000/35/CE, relativa ai pagamenti nelle transazioni commerciali, pubblicata nella G.U.C.E. 8 agosto 2000, n. L 200, entrata in vigore in data 8 agosto 2000 e recepita dallo Stato italiano con L.1 marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001) e con D.Lvo. 9 ottobre 2002, n. 231, atteso che:

– in base al 15° considerando, la suddetta direttiva “non disciplina le varie procedure per l’esecuzione forzata di un siffatto titolo (esecutivo), né le condizioni in presenza delle quali può essere disposta la sospensione dell’esecuzione ovvero può essere dichiarata l’estinzione del relativo procedimento”, essendo tali profili riservati alle legislazioni nazionali;

– in ogni caso, premesso che i piani di rientro dai disavanzi sanitari, per come sono strutturati, sono assimilabili alle procedure concorsuali, l’art. 6, comma 3, lettera a) della Direttiva consente ai singoli Stati di escludere dall’attuazione della Direttiva stessa “i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore” .

Rilevato altresì che l’esistenza di consistenti disavanzi sanitari è ben nota a livello comunitario, tanto è vero che il 25° considerando della Direttiva 16 febbraio 2011 n. 2011/7/UE, (da recepire entro il 16 marzo 2013, data di contestuale abrogazione della Direttiva 29 giugno 2000, n. 2000/35/CE), risulta essere così formulato: “particolarmente preoccupante è la situazione dei servizi sanitari in gran parte degli Stati membri. I sistemi di assistenza sanitaria, come parte fondamentale dell’infrastruttura sociale europea, sono spesso costretti a conciliare le esigenze individuali con le disponibilità finanziarie, in considerazione dell’invecchiamento della popolazione europea, dell’aumento delle aspettative e dei progressi della medicina. Per tutti i sistemi si pone il problema di stabilire priorità nell’assistenza sanitaria in modo tale da bilanciare le esigenze dei singoli pazienti con le risorse finanziarie disponibili. Gli Stati membri dovrebbero quindi poter concedere agli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria una certa flessibilità nell’onorare i loro impegni”.

Rilevato infine che la grave situazione economica del Paese impone un’applicazione rigorosa di tutte le disposizioni che disciplinano in senso restrittivo l’erogazione della spesa (Cfr. i numerosi interventi legislativi dell’estate 2011, nonché, da ultimo, il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, con L. 22 dicembre 2011, n. 214).

Rilevato che, nella specie, nel giudizio instaurato non sussiste alcun profilo di cognizione, tale da giustificare, allo stato, la prosecuzione dell’attività del commissario ad acta nominato dal Tribunale.

Ritenuto, in conclusione, che il presente giudizio deve essere assoggettato al termine di sospensione previsto dall’art. 1, comma 51, della L. n. 220/2010.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria

sospende il presente giudizio fino alla scadenza del termine indicato nell’art. 1, comma 51, della legge n. 220/2010.

Rinvia l’ulteriore trattazione della causa alla prima camera di consiglio del mese di marzo 2013, secondo calendario ancora da stabilirsi.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

*************, Presidente, Estensore

***************, Consigliere

******************, Consigliere

 

 

 

IL PRESIDENTE          ESTENSORE

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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