È nulla la notifica inviata ad un numero di fax sbagliato (Cass. pen. n. 29978/2013)

Redazione 12/07/13
Scarica PDF Stampa

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 4/7/2012 rigettava l’istanza proposta nell’interesse di N.A. , avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione tra i delitti di rapina aggravata e di tentata rapina aggravata giudicati con due sentenze del Tribunale.
Questa Corte aveva annullato, con sentenza del 14/12/2010, l’ordinanza del 9/12/2009 che aveva rigettato l’istanza e, con sentenza del 29/11/2011, l’ordinanza del 29/3/2011 che aveva dichiarato inammissibile l’istanza.
Il Tribunale rilevava che lo stato di tossicodipendenza di N. non emergeva dalla lettura delle due sentenze; osservava che le due condotte non avevano alcun legame tra di loro, in quanto la prima rapina era stata commessa in concorso con altri due soggetti in danno di un passante, costretto a consegnare il telefono cellulare con uno schiaffo e delle minacce; la seconda tentata rapina era stata commessa ai danni di un tassista in concorso con il fratello ed era stata frutto di una decisione estemporanea, presa durante il tragitto in taxi. Al momento dell’arresto N. aveva sostenuto che il fratello, cui aveva attribuito la responsabilità del gesto, era ubriaco.
Mancava, quindi, un identico disegno criminoso che legasse le due condotte.
2. Ricorre per cassazione il difensore di A..N. , deducendo violazione di norme processuali ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen..
Il difensore di fiducia non aveva ricevuto alcuna notifica del decreto di fissazione dell’udienza camerale del 4/7/2012.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso: il difensore di fiducia aveva ricevuto tempestiva notifica del decreto di fissazione dell’udienza a mezzo fax.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.
Come emerge dall’analisi del fascicolo del Tribunale di Milano, il decreto di fissazione per l’udienza camerale del 4/7/2012 è stato notificato, sì, via fax al difensore di N. , avv. **************, ma con invio ad un numero di fax errato: (omissis) (corrispondente, fra l’altro, ad un numero interno di questa Corte di Cassazione), mentre il numero di fax dell’avv. ******** – che fa parte del Foro di Milano – è: (omissis) .
L’errore è stato corretto solo al momento di notificare al difensore, con lo stesso mezzo, l’ordinanza oggi impugnata: ma, appunto, la nullità denunciata in ricorso si era già prodotta, atteso che l’udienza è stata tenuta in assenza del difensore e dell’interessato, senza che il primo fosse stato ritualmente avvisato.
L’ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Milano.

Redazione