Diritto di accesso: legittimo il diniego se non sussiste l’attualità dell’interesse (Cons. Stato n. 6162/2012)

Redazione 03/12/12
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Svolgimento del processo

Con l’appello in esame, il maggiore dell’Aeronautica A.M. impugna la sentenza 1 giugno 2012 n. 4985, con la quale il TAR per il Lazio, sez. I-bis ha respinto il suo ricorso proposto per l’accertamento (previa disapplicazione delle determinazioni con esso contrastanti), del suo diritto ad accedere alla documentazione, relativa ad una procedura di avanzamento alla quale egli (allora Sottotenente) aveva partecipato (richiesta avanzata con istanza del 21 dicembre 2011).

La sentenza ha rilevato che i documenti richiesti attengono ad una procedura di avanzamento del 1993, conclusasi in un senso favorevole alle aspettative del M., rilevando quindi l’inattualità dell’interesse all’accesso.

Avverso tale sentenza vengono proposti i seguenti motivi di appello (così precisandosi motivi discorsivamente esposti alle pagg. 6 – 18):

a) error in iudicando, poiché il ricorrente, con l’istanza di accesso, “aveva ampiamente rappresentato l’attualità dell’interesse . . . anche al fine di denunciare eventuali irregolarità/illegittimità alle competenti autorità giurisdizionali e/o amministrative”. In particolare, egli intende “proporre un’azione risarcitoria per cd. mobbing, per rivalersi di tutte le ingiustizie e i comportamenti lesivi, subiti negli anni dai superiori gerarchici e dalla propria amministrazione”;

b) error in iudicando, poiché non influisce sulla accessibilità degli atti l’eventuale conclusione favorevole del procedimento cui gli stessi afferiscono.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, che ha concluso per il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza.

L’appellante, dapprima difeso dagli avv.ti ******* e **************, presso i quali aveva eletto domicilio (in Roma, viale Buozzi 87), con procura conferita a margine di “atto di costituzione di nuovo difensore” in data 10 novembre 2012, ha nominato propri difensori gli avv.ti ******* e ******************, eleggendo nuovo domicilio presso gli stessi (come in epigrafe riportato), senza tuttavia revocare espressamente la precedente nomina degli avv.ti ******* e **************.

Alla camera di consiglio di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.

Motivi della decisione

L’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto.

Come questa stessa Sezione (Cons. Stato, sez. IV, 28 febbraio 2012 n. 1162) ha avuto modo di affermare (sulla scorta delle affermazioni rese da Adunanza Plenaria, 18 aprile 2006 n. 6), con considerazioni che si ribadiscono nella presente sede:

“il diritto di accesso si presenta, dunque, come posizione strumentale riconosciuta ad un soggetto che sia già titolare di una diversa “situazione giuridicamente tutelata”, (diritto soggettivo o interesse legittimo, e, nei casi ammessi, esponenzialità di interessi collettivi o diffusi) e che abbia, in collegamento a quest’ultima, un interesse diretto, concreto ed attuale ad acquisire mediante accesso uno o più documenti amministrativi. La strumentalità del diritto di accesso nega, a tutta evidenza, la sostenibilità di una pur sostenuta “autonomia” della posizione, laddove l’inerenza del documento alla posizione giuridica sostanziale preesistente fonda l’interesse concreto e differenziato della parte che richiede i documenti (Cons. Stato, sez. VI, 10 febbraio 2006 n. 555)”.

Orbene, nel caso di specie, il Collegio ritiene corretta (e dunque condivisibile) l’affermazione, effettuata nella sentenza impugnata, circa un difetto di interesse attuale all’accesso ai documenti amministrativi.

E’ senza dubbio vero che l’eventuale conclusione in senso favorevole all’istante di un procedimento amministrativo non osta all’esercizio del diritto di accesso ai documenti di quel medesimo procedimento (ovviamente, laddove ricorrano a tale fine le condizioni previste dalla legge).

Tuttavia, rientra nelle prerogative dell’amministrazione (e dunque del giudice, in sede di sindacato giurisdizionale) valutare la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del diritto di accesso, e in particolare il suo collegamento con una posizione giuridica sostanziale alla cui tutela esso si presenta strumentale, nonché l’essere tale diritto “diretto, concreto ed attuale”.

Nel caso di specie, i documenti per i quali non vi è stato accesso (oggetto di istanza, del dicembre 2011) sono relativi ad un procedimento del 1993, dunque estremamente risalenti nel tempo.

A fronte di tale elemento obiettivo, l’attualizzazione dell’interesse (collegato ad una odierna esigenza di tutela in giudizio di posizioni giuridiche sostanziali) appare, nell’istanza proposta, estremamente generico, in modo, cioè, da non evidenziare fondati profili di attualità.

Né a diverse conclusioni si giunge alla luce delle argomentazioni ulteriori fornite con il ricorso in appello, considerato peraltro – ai fini della giusta considerazione di eventuali esigenze di difesa – che l’art. 210 c.p.c. prevede che il giudice può, nell’ambito di un giudizio civile e su istanza di parte, ordinare l’esibizione di documenti (anche detenuti dalla Pubblica Amministrazione).

Per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza appellata.

Sussistono, in considerazione delle questioni trattate, giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello proposto da M.A. (n. 7499/2012 r.g.), lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa tra le parti le spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Redazione