Diritto d’asilo: al giudice italiano l’onere delle verifica delle affermazioni del richiedente (Cass. n. 20637/2012)

Redazione 22/11/12
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Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con la pronuncia impugnata è stato respinto il reclamo proposto dal cittadino turco di etnia curda T. I., avverso la sentenza di primo grado che, conformemente al rigetto della Commissione territoriale di Milano, aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato politico o delle misure gradate, formulate dal ricorrente.
Premesso che il richiedente aveva rappresentato di avere aderito al movimento di autodeterminazione degli indipendentisti curdi; di essere stato accusato dalla Polizia turca di appoggiare i guerriglieri ed in particolare di aver rilasciato dichiarazioni sulla questione curda al giornale Gucel Gaziantep che gli erano costate un ordine di arresto e un procedimento penale a proprio carico, la Corte d’Appello di Milano aveva ritenuto che tali dichiarazioni non fossero suffragate da sufficienti riscontri probatori. In particolare, osservava il giudice di secondo grado, era stata prodotta solo la copia di una richiesta di arresto inviata dalla Questura di Gazantiep alla Procura ma non l’ordine di arresto di cui si richiedeva l’acquisizione da parte del giudice. Inoltre, non risultava essere stato nominato un avvocato dal cittadino straniero in ordine al procedimento penale pendente. La richiesta di acquisizione dell’ordine di arresto, peraltro, veniva respinta perché tale atto secondo la Corte, avrebbe potuto essere agevolmente reperito attraverso il fratello del ricorrente. Infine veniva evidenziata la genericità delle deposizioni testimoniali relative all’appartenenza del richiedente al movimento di autodeterminazione curda e veniva respinta l’istanza volta all’espletamento di CTU medica sugli esiti di lesioni sul corpo del richiedente perché risalenti, per sua stessa ammissione, al 1993. Non venivano, pertanto ritenuti sussistenti i presupposti né per le misure tipiche di protezione internazionale né per il riconoscimento del diritto d’asilo costituzionale, in quanto non era stata provata la presenza nel paese d’origine dello straniero di situazioni che fossero impeditive dell’esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti dalla nostra carta costituzionale.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero affidandosi ai seguenti quattro motivi:
1) nel primo è stata denunciata la violazione della normazione relativa al riconoscimento dello status di rifugiato e delle altre misure di protezione internazionale nonché il vizio di motivazione in ordine alle prove assunte, per avere la Corte d’Appello escluso che i fatti rappresentati dal ricorrente, ed in particolare la sua aderenza ad un partito filo curdo nonché l’esistenza di un ordine d’arresto fondato su dichiarazioni rese ad un giornale definite terroristiche, fossero idonee ad integrare le condizioni di accoglimento della domanda nonostante la loro gravità e il sostegno probatorio fondato su testimonianze, documenti (la richiesta d’ordine di arresto) prodotti e su precise istanze istruttorie (l’acquisizione dell’ordine di arresto) ingiustificatamente respinte. In particolare il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente negato validità al documento prodotto con dichiarazione giurata con il quale dalla Questura di Gaziantep era stato richiesto alla Procura un ordine di arresto “per le dichiarazioni rese in data 5/7/2007 al quotidiano di Gaziantep a proposito dell’organizzazione terroristica PKK”, in violazione delle norme che regolano l’ammissibilità delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato stabilite dalla Convenzione di Ginevra;
2) nel secondo, viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.lgs n. 251 del 2007 per non aver ammesso quale prova il documento attestante la richiesta di arresto, decisivo ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, e per non aver esercitato i poteri officiosi attribuiti in questi procedimenti al giudice, rigettando anche la richiesta di acquisizione dell’ordine di arresto, formulata dalla parte. In particolare, la Corte d’Appello non avrebbe considerato che il ricorrente proveniente da un paese che da anni perseguita, con l’accusa di voler attentare all’unità nazionale, la popolazione curda che vive nella zona sud est del paese, è stato penalmente perseguito solo per aver espresso la sua opinione su un giornale;
3) nel terzo, viene denunciata la violazione del|’art. 14 del d.lgs n. 251 del 2007 nonché il vizio di motivazione derivante dal mancato riconoscimento della misura gradata della protezione sussidiaria, in mancanza di una giustificazione autonoma, ovvero non fondata sulla dedotta carenza di presupposti per il rifugio politico;
4) nel quarto, viene denunciata la violazione dell’art. 10 Cost. per essere mancata nella sentenza impugnata una concreta valutazione dei requisiti per il riconoscimento del diritto di asilo costituzionale, risultando del tutto apodittica, senza gli approfondimenti istruttori ad hoc, l’affermazione contenuta nella sentenza “non essendo provata la presenza di situazioni che impediscono il libero esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti dalla nostra carta costituzionale”.
– Ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno, deducendo che dalla decisione della Commissione territoriale emerge chiaramente la non criticità della condizione della Turchia; che le dichiarazioni del ricorrente sono generiche; che viene richiesto al giudice di legittimità un riesame dei fatti ed, infine, che non può ritenersi inapplicabile il principio dispositivo nei procedimenti in oggetto.
Il ricorso merita accoglimento.
Nei procedimenti riguardanti le domande di protezione internazionale, il giudice del merito ha un obbligo di cooperazione istruttoria (S.U. 27310 del 2008; 26056 del 2010) consistente nella verifica officiosa della veridicità della specifica situazione di rischio di persecuzione o di pericolo qualificato, rappresentata dal richiedente, oltre che del contesto socio politico all’interno del quale la situazione rappresentata si colloca. Tale esercizio doveroso dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, desumibile sul piano dei criteri di valutazione delle dichiarazioni della parte richiedente, dall’art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007 e sul piano degli obblighi e delle fonti d’indagine ex officio, dall’art. 8 terzo comma del d.lgs. n. 25 del 2008, non può venire omesso, in virtù dell’applicazione incondizionata del principio dispositivo, come ribadito di recente da una pronuncia di questa sezione così massimata: “Ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda di protezione internazionale, il giudice di merito non può poggiare la propria valutazione sulla esclusiva base della credibilità soggettiva del richiedente, essendo tenuto, ai sensi dell’art. 8, comma 3 del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ad un dovere di cooperazione che gli impone di accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale, peraltro derivanti anche dall’adozione del rito camerale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente asilo che la Commissione Nazionale,ai sensi del comma 3 dell’art. 8 sopra citato, fornisce agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative”.(Cass. n. 10202 del 2011).
Ne consegue che, se, come nella specie, la condizione di persecuzione per ragioni di dissenso politico, rappresentata dal ricorrente, peraltro fondata sull’allegazione dell’esistenza di un ordine di arresto fondato sulla mera esternazione ad un giornale di dichiarazioni reputate terroristiche, non è apparsa suffragata da idonei riscontri probatori, tale valutazione non può determinare come effetto causale automatico il rigetto della domanda ma impone la preventiva acquisizione delle informazioni relative alle attuali condizioni degli aderenti alle formazioni politiche filo curde (o ad alcune di esse) attraverso i canali istituzionali indicati nel citato art. 8 e, in via sussidiaria, anche ad altre fonti qualificate. Peraltro, nel caso di specie, la negativa valutazione del quadro probatorio è seguita anche al rigetto di un’istanza istruttoria avente un valore probante decisivo, secondo la stessa valutazione del giudice di secondo grado, in aperta violazione dell’adempimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria proprio del peculiare regime dell’onere della prova applicabile ai procedimenti in questione, così come ampiamente riconosciuto dal consolidato orientamento di legittimità (S.U. 27310 del 2008). Pertanto, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato politico, l’omesso accoglimento dell’istanza di acquisizione dell’ordine di arresto e la mancata attivazione di una formale richiesta rivolta all’autorità competente nel paese d’origine, mediante le procedure necessarie, costituisce una palese violazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007 e 8 terzo comma del d.lgs. n. 25 del 2008, tenuto conto, in particolare, del fatto che la parte aveva provveduto a produrre la prodromica richiesta della misura restrittiva della libertà personale, formulata dalla Questura e rivolta alla Procura competente. Tale violazione, peraltro, non può essere giustificata dalla mancanza di diligenza della parte, come contraddittoriamente affermato nella sentenza di secondo grado, atteso che la dedotta possibilità per la parte, di accedere agevolmente all’ordine di arresto, risulta un’affermazione priva di una motivazione adeguata, così come incoerente rispetto al parametro della diligenza risulta la circostanza relativa alla mancanza di un legale nel procedimento penale pendente in Turchia.
Anche in ordine all’accertamento dei presupposti relativi alla misura della protezione sussidiaria o del permesso umanitario, da ritenersi ricompresi, al pari dello status del rifugio politico, nell’ampia previsione dell’art. 10, terzo comma Cost. (Cass.10686 del 2012), l’omesso adempimento degli obblighi di verifica della attuale e generale condizione degli aderenti a partiti filo curdi, ed, in particolare, a quello cui appartiene il ricorrente, sotto il profilo della libera manifestazione del dissenso politico o della sua riconduzione a fattispecie delittuose, fondate solo sull’esternazione di opinioni (Cass.17576 del 2010), costituisce anch’essa una violazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 25 del 2008.
L’affermazione contenuta nella sentenza di secondo grado, secondo la quale non sarebbe stata provata, nel paese d’origine del richiedente, la sussistenza di situazioni che impediscono il libero esercizio dei diritti fondamentali, non risulta fondata, infatti su alcun accertamento istruttorio officioso ma esclusivamente sull’errata applicazione dell’onus probandi.
In conclusione, il ricorso va accolto e la pronuncia cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, affinché esamini le domande proposte dal richiedente alla luce dei principi regolanti l’onere della prova, propri dei procedimenti di protezione internazionale, così come specificato in motivazione.

 

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione anche per le spese del presente procedimento.

Così deciso nella camera di consiglio del 3 luglio 2012 e 16 ottobre 2012.

Redazione