Diffamazione sul Web: commenti negativi su Facebook ad un articolo di una testata giornalistica locale (Corte di Cassazione, sez. V Penale, 15/5/2015, n. 20366)

Redazione 15/05/15
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Il Caso: quattro giovani vengono accusati di diffamazione per aver pubblicato su Facebook commenti sprezzanti nei confronti dei giornalisti autori di un articolo riguardante la vicenda di un uomo morto per overdose.

Per la Corte di Cassazione non è possibile contestare il reato di diffamazione in quanto quei commenti non facevano alcun riferimento al giornale, né al luogo di pubblicazione, né agli autori dell’articolo.

 

Corte di Cassazione, sez. V Penale, 15 maggio 2015, n. 20366


Ritenuto in fatto


1. II Giudice dell’udienza preliminare dei Tribunale di Napoli ha pronunciato sentenza di non doversi procedere a carico di F.F., D.M.S:, A.A.M., D:G.A. per insussistenza del fatto.
I quattro erano accusati di diffamazione in danno di S.F. ed E.M., giornalisti dei “Corriere di Capri”, per avere – prendendo spunto da un articolo apparso sul giornale suddetto, intitolato “Muore dopo overdose 38enne caprese” – pubblicato sul proprio profilo Facebook commenti sprezzanti nei confronti dei giornalisti di Capri.
2. Osserva il giudicante che i vari commenti apparsi sul social network hanno preso il via da un primo commento di F.Z.V.F. delle ore 20,45 di una non meglio precisata domenica e che ad esso si sono poi aggiunti altri commenti, senza che mai sia stato menzionato il giornale su cui era apparso l’articolo, né gli articolisti, né il luogo di pubblicazione; inoltre, senza alcun specifico riferimento alla notizia commentata con l’articolo criticato. La genericità dei commenti non consentiva, pertanto, di individuare determinate persone “come parti lese”.
3. Contro la sentenza suddetta hanno proposto ricorso per Cassazione sia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli che il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Napoli per mancanza e contraddittorietà della motivazione.
Deducono che il Giudice dell’udienza preliminare debba, ai fini di una pronuncia di non luogo a procedere, esprimere una valutazione prognostica in ordine alla “completabilità degli atti di indagine preliminare” e alla “inutilità del dibattimento”. Pertanto, anche in presenza di elementi insufficienti o contraddittori, deve dar conto dei fatto che il materiale acquisito è insuscettibile di successivo completamento. Invece, nella specie, il Giudice dell’udienza preliminare non ha formulato alcun doveroso apprezzamento in merito alla possibilità che l’accusa fosse sostenibile nel dibattimento.

 

Considerato in diritto


Entrambi i ricorsi sono infondati. Sebbene lamentino un vizio di motivazione, i ricorrenti prescindono totalmente dalla motivazione della sentenza impugnata, limitandosi ad affermare un principio di diritto esatto, ma non attinente al caso concreto. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha, invero, assolto gli imputati per aver ritenuto che nessuna diffamazione è stata consumata nella specie, per non aver intravisto alcuna correlazione tra i commenti apparsi su Facebook e gli autori dell’articolo pubblicato sul “Corriere di Capri”, in quanto quei commenti non facevano alcun riferimento al giornale in questione, né al luogo di pubblicazione dello stesso, né agli autori dell’articolo; inoltre, non contenevano nemmeno riferimenti all’articolo commentato. Per tale motivo i giornalisti dei Corriere di Capri, e in particolare gli autori dell’articolo “Muore dopo overdose 38enne caprese”, non potevano ritenersi diffamati.
Nessuna contestazione di questi argomenti viene mossa coi ricorso. Pertanto, la possibilità di approfondimento in sede dibattimentale rimane teorica e congetturale, siccome affermata senza specificazione dell’oggetto.

 

P.Q.M.

 

Rigetta i ricorsi dei Pubblico Ministero e del Procuratore Generale. Così deciso il 26/3/2015

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