Diffamazione a mezzo stampa: la prescrizione non si applica alle successive edizioni (Cass. pen. n. 5781/2013)

Redazione 05/02/13
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Svolgimento del processo

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Padova, pronunciando ai sensi dell’art. 425 c.p.p., dichiarava non doversi procedere nei confronti di B.G., in ordine al reato lui ascritto – ai sensi dell’art. 595 c.p., comma 1, e L. n. 47 del 1948, art. 13, perchè quale autore del libro dal titolo (omissis), diffamava l’onore di Ab.Da., in particolare, nella descrizione ricostruzione dell’attività criminale dell’organizzazione indicata come la (omissis) della quale l’ Ab. era stato uno dei principali componenti, attribuiva allo stesso responsabilità per fatti, quali l’omicidio di ****** (a pagg. 100 e 101 del libro) e sequestri di persona (a pagg. 144, 193), in relazione ai quali lo stesso era risultato assolto in sede giudiziaria o comunque mai dichiarato colpevole, riportando testimonianze e fonti antecedenti alle pronunce giudiziali (Corte d’assise d’appello di Roma del 19/01/1989 per l’omicidio Ba. e Tribunale di Roma del 13/07/1979 per il sequestro “(omissis)” e senza dare conto di queste ultime; in (omissis) (luogo ed epoca di stampa del libro) – in quanto lo stesso era estinto per intervenuta prescrizione.

2. Rilevava il giudicante che, nonostante il fatto che la querela fosse stata presentata solo il 04/08/2009 avanti alla Procura di Roma, tuttavia il presunto delitto di diffamazione a mezzo stampa si sarebbe consumato sin dalla data di prima pubblicazione del libro, risalente (come si desume dalle prime pagine del libro) al 1995; le successive edizioni (per quanto si desume dalla copia del testo agli atti) sono datate 1997, 2004, 2005, 2006, nè risulta che nelle edizioni precedenti all’ultima mancassero i passaggi posti all’attenzione con querela, relativi a Ab.Da..

Riteneva, pertanto, che fosse maturato il periodo prescrizionale, non essendovi stata alcuna rinunzia alla prescrizione (per contro perorata dal difensore dell’imputato con memoria depositata il 14/02/2012).

3. Avverso l’anzidetta pronuncia il difensore delle parti civili, avv. ***************, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 595, 157, 158, 160 e 161 c.p.; nonchè contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Contesta, al riguardo l’interpretazione del giudice a quo, sul riflesso che le nuove edizioni costituissero autonoma fattispecie di reato, dalla quale, dunque, avrebbe dovuto farsi decorrere il termine prescrizionale in conformità con il nuovo regime dettato dalla L. n. 251 del 2005, per l’istituto della continuazione, astrattamente applicabile alla fattispecie.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto accoglimento. Ed invero, il ragionamento del giudice a quo, che reputa maturato, nel caso di specie, il termine prescrizionale, non appare affatto condivisibile.

In proposito, non par dubbio infatti che, in ipotesi di successive edizioni di un libro, recanti riferimenti diffamatori, ciascuna di esse assuma carattere di autonoma fattispecie di reato, siccome dotata di propria – se non di rinnovata – valenza lesiva, essendo, per sua natura, diretta ad una platea sempre nuova di lettori, ovviamente diversa da quella che aveva avuto modo di leggere la prima pubblicazione.

L’assunto che precede è in linea con datato insegnamento di questa Corte regolatrice – meritevole, nondimeno, di essere ribadito – secondo cui, in tema di diffamazione a mezzo stampa, dopo la consumazione del reato coincidente con la diffusione della prima edizione, possono essere commessi altri reati di diffamazione con successive edizioni. L’edizione di un libro, successiva alla prima, non si risolve necessariamente in un fatto penalmente irrilevante poichè, contrariamente ai meri atti riproduttivi di più esemplari mediante il procedimento della stampa è compiutamente autonoma sul piano fenomenico e su quello giuridico – amministrativo (cfr. Cass. Sez. 5, n. 6 del 29/09/1983 – dep. 04/01/1984, ****, rv. 161976).

2. Se così è, distinte fattispecie di reato – integrate dalle successive edizioni del testo, suscettibili in astratto di essere affamiate con il vincolo della continuazione – mantengono la loro autonomia ai fini del computo della prescrizione secondo il nuovo regime, di talchè, se talune di esse sono oramai estinte per decorso de. termine prescrizionale, altre non sono certamente tali.

3. – Il rilevato errore di giudizio ha effetto invalidante della pronuncia impugnata, che va, dunque, annullata nei termini di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Padova per nuovo esame.

Redazione