Difetto di notifica (Sent. N° 594-06-11)

Redazione 28/02/11
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI CATANIA SEZIONE SESTA

SENTENZA

N° 594-06-11

PRONUNCIATA

Riunita con l’intervento dei Signori: IL 28-2-11

Dott. ************à Presidente relatore

Dott. **********************************************

Dott. *********************************************

DEPOSITATA

IN SEGRETERIA OGGI

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

********

sul ricorso n. 6281/09 R.G.R. introdotto da

*****

Contro***

Avverso la cartella di pagamento n. 293 2008 00813118 70 per IRPEF, Addizionale Regionale Irpef, IRAP, IVA – anno d’imposta 1999, notificata in data 16 febbraio 2009, emessa in seguito all’accertamento n.- RJ7H00014, notificato il 7 ottobre 2005.

Omissis

DIRITTO E OSSERVAZIONI

Il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 293 2008 00813118 70 per IRPEF, Addizionale Regionale Irpef, IRAP, IVA – anno d’imposta 1999 va accolto per tardività della notifica avvenuta il 16 febbraio 2009, cioè oltre i termini previsti dall’art. 25 del DPR 602/73 sulla riscossione per l’accertamento definitivo per le somme dovute in base agli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate.

La Commissione, preliminarmente, dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario per le iscrizioni a ruolo di carattere non tributario.

La Commissione, anche preliminarmente, rigetta l’eccezione sulla inesistenza giuridica della notifica dell’atto perché nella fattispecie la notifica sarebbe al limite nulla; comunque, l’avvenuta consegna e la successiva impugnazione della cartella ha raggiunto lo scopo della conoscenza dell’atto impositivo e dell’obbligazione tributaria.

Per quanto riguarda l’eccezione sulla nullità dell’atto per intempestività della notifica e violazione dell’art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 la Commissione rileva la tardività della notifica della cartella di pagamento n. 293 2008 00813118 70 per IRPEF, Addizionale Regionale Irpef, IRAP, IVA – anno d’imposta 1999, avvenuta in data 16 febbraio 2009, emessa in seguito all’accertamento n.- RJ7H00014, notificato il 7 ottobre 2005, ma divenuto definitivo il 6 dicembre 2005 per mancata tempestiva impugnazione per come accertato in seguito alla sentenza n. 156/14/06 di questa Commissione, depositata il 10 aprile 2006, che ha dichiarato l’inammissibilità e ha confermato la definitività.

La stessa Agenzia delle Entrate fa osservare che l’accertamento n.- RJ7H00014, notificato il 7 ottobre 2005, è divenuto definitivo in seguito alla sentenza n. 156/14/06, depositata il 10 aprile 2006 e quindi, decorrendo i termini da tale data, il concessionario oggi agente della riscossione, ai sensi dell’art. 25 comma primo punto c) del D.P.R. 602/73, avrebbe dovuto notificare la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo successivo a quello in cui “l’accertamento è divenuto definitivo per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio.”

Ne consegue che, considerando la definitività dell’accertamento, notificato il 7 ottobre 2005, alla data 6 dicembre 2005 per come accertato e confermato il 10 aprile 2006 – data in cui è stata depositata la sentenza n. 156/14/06 non impugnata in appello – la cartella di pagamento è stata notificata oltre il 31 dicembre 2008, cioè ben 57 giorni dopo il termine previsto dal citato art. 25 -comma 1° punto c) – del DPR 602/73 modificato dall’art. 1 del D.lgs 27 aprile 2001 n. 193, dall’art. 1 comma 417 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 con riferimento ai ruoli resi esecutivi successivamente al 1° luglio 2005 ed infine dall’art. 1 del D.L. 17 giugno 2005 n. 106 convertito con modifiche in legge 156/005.

L’Agenzia delle Entrate aveva iscritto a ruolo le somme dovute il 14 aprile 2008, cioè tempestivamente, mentre l’agente della riscossione ha notificato la cartella il 16 aprile 2009, cioè oltre il termine previsto del 31 dicembre 2008.

Ne consegue che il ricorso va accolto limitatamente all’iscrizione a ruolo di carattere tributario e tutte le altre eccezioni sono assorbite.

Per la peculiarità della controversia, le spese di giudizio sono compensate tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla l’iscrizione a ruolo dei tributi di cui alla cartella di pagamento impugnata con tutte le conseguenze di legge. Dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario per le iscrizioni a ruolo di carattere non tributario.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Così deciso in camera di consiglio in Catania il 28 febbraio 2011

IL PRESIDENTE           RELATORE

Redazione