Deve essere evitato il rischio di manomissione dei plichi contenenti l’offerta (TAR Sent. N. 02304/2011)

Lazzini Sonia 18/02/12
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Il plico contenente l’offerta avrebbe dovuto essere chiuso con ceralacca

e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante della ditta offerente o dal suo procuratore.

Detta prescrizione doveva essere osservata a pena di esclusione atteso che, nelle avvertenze della lettera invito, si legge: “si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso … non venga osservata qualunque altra prescrizione o formalità …”.

Nel caso di specie risulta dalla documentazione in atti, ed è peraltro incontestato tra le parti, che i lembi di chiusura del plico presentato dalla ricorrente principale non sono stati controfirmati dal legale rappresentante dell’offerente.

Segue da ciò che la stazione appaltante avrebbe dovuto comminare la sanzione dell’esclusione dalla gara di cui trattasi.

D’altra parte, irrilevante appare l’osservazione della difesa della ricorrente principale secondo cui in sede di gara non risulta essere stata sollevata alcuna eccezione sull’integrità del plico, garantita dalla presenza della ceralacca.

Invero, la previsione della lex specialis di cui trattasi mira a garantire in astratto ogni rischio di compromissione dei plichi contenenti le offerte; essa stabilisce modalità di chiusura delle buste facilmente rispettabili procedendo con attenzione; dette modalità sono, al contempo, l’apposizione della ceralacca e della firma; risulta quindi del tutto irrilevante ogni indagine sull’effettiva integrità e segretezza dell’offerta presentata (v. Cons. Stato, sez. V, 30 settembre 2010, n. 7219).

Il Collegio ritiene altresì che la firma, in aggiunta alla ceralacca, costituisca una maggiore garanzia nei confronti di eventuali frodi od indebite violazioni del segreto a tutela dell’interesse della p.a. e dei partecipanti a che le buste non possano essere in astratto manomesse.

Segue da ciò la fondatezza del ricorso incidentale e, per l’effetto, l’inammissibilità di quello principale stante la carenza di interesse alla proposizione dello stesso (v. Ad. Plen. n. 15/2011).

Riportiamo qui di seguito il testo della sentenza numero 2304 del 7 dicembre 2011 pronunciata dal Tar Sicilia, Palermo.

Sentenza collegata

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