Dell’incidente causato dal colpo di sonno è responsabile chi si è messo alla guida nonostante la stanchezza (Cass. pen. n. 9172/2013)

Redazione 26/02/13
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RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di Pace di Lovere ha mandato assolto S.S. dal reato di lesioni personali colpose commesse in danno di C. V.. Secondo la ricostruzione operata nella sede di merito, e non controversa, lo S. si trovava alla guida della propria autovettura e percorreva un tratto rettilineo della SS 42 del Tonale e della Mendola quando invadeva l’opposta corsia di marcia ed andava a collidere con l’autovettura condotta dalla C., proveniente dalla direzione opposta. Nel sinistro la donna riportava le menzionate lesioni.

Ad avviso del Giudice di pace, dal momento che il perito nominato dall’ufficio aveva concluso per l’alta probabilità che lo S. al momento del sinistro non fosse cosciente, non potendo peraltro accertarsi se ciò fosse stato dovuto a colpo di sonno o a malore improvviso, a fronte delle osservazioni del p.m. per le quali la colpa dell’imputato era consistita nel porsi alla guida del veicolo dopo una pesante giornata di lavoro sotto il sole senza verificare se avesse i requisiti psico-fisici necessari, ha ritenuto che ove si sia trattato di comportamento conseguente a malore improvviso “il fatto, comunque, si dovrebbe considerare come una accidentalità non conoscibile e neppure prevenibile con l’uso della comune prudenza e diligenza” e che in ogni caso era stata assente la coscienza e volontà dell’imputato.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, riportandosi, quanto ai motivi, alla motivazione redatta dalla persona offesa a sostegno dell’istanza avanzata ai sensi dell’art. 572 cod. proc. pen..

Si censura la violazione di legge commessa dal Giudice di pace laddove ha ritenuto che la mera ipotizzabilità di un malore improvviso potesse valere ad escludere la responsabilità dell’imputato, richiamando al riguardo il principio espressa dal giudice di legittimità per il quale sono necessari elementi concreti capaci di rendere tale ipotesi plausibile, specie ove ricorrano altri elementi che inducano a ritenere che la perdita di controllo del veicolo sia stata dovuta ad altro fattore non imprevedibile, come un improvviso colpo di sonno.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.

4. E’ opportuno ricordare che la giurisprudenza in materia di circolazione stradale colloca il malore nell’ambito dei fattori incidenti sulla capacità di intendere e di volere e non del “caso fortuito”: in tema di circolazione stradale e di responsabilità del conducente di autoveicolo, il malore dello stesso (che è uno scompenso prevalentemente collegato ad una situazione organica, ma che può anche essere espressione di una sindrome funzionale: Cass. sez. un., sent. n. 12093/1980, P.M. in proc. *******), repentinamente ed improvvisamente insorto, è pur sempre una infermità, ovvero uno stato morboso, ancorchè transitorio, ascrivibile alla previsione di cui all’art. 88 c.p.: esso non incide sulla potenzialità intellettiva e volitiva del soggetto, ma, con la perdita o il grave perturbamento della coscienza, spezza il collegamento tra il comportamento del soggetto medesimo e le funzioni psichiche che allo stesso presiedono, determinando così “movimenti o stati di inerzia corporei inconsapevoli ed automatici, cioè privi dei caratteri tipici della condotta, secondo lo schema dell’art. 42 c.p.” (Cass. sez. un. citata). Il malore improvviso, quindi, non è ascrivibile alla categoria del caso fortuito, di cui all’art. 45 cod. pen., giacchè questo – descrivendo “una fattispecie in cui l’uomo, psicologicamente, non 0q risponde per l’intervento del fattore causale imprevedibile” – presuppone pur sempre un’azione umana cosciente e volontaria, mentre il malore improvviso esclude tali connotazioni di coscienza e volontarietà, non realizzando così quelle “condizioni minime” che l’art. 42 cod. pen. richiede perchè un fatto umano, astrattamente costitutivo di reato, divenga penalmente rilevante.

Ne consegue che una volta dedotta la circostanza, il giudice deve valutare la configurabilìtà o meno della capacità di intendere e di volere dell’imputato che la eccepisce.

Sul piano della distribuzione degli oneri probatori, questa Corte ha da tempo un orientamento univoco: “in tema di reati colposi conseguenti ad incidenti stradali, non è sufficiente che vengano formulate delle ipotesi circa le cause della perdita di controllo del veicolo perchè il giudice sia tenuto a svolgere accertamenti complessi sulle effettive condizioni fisio-psichiche dell’imputato al momento del fatto e sullo stato di efficienza del veicolo. In mancanza di allegazione di elementi precisi e specifici e in presenza di risultanze inequivoche confortanti la colpevolezza, deve presumersi che la condotta del soggetto, normalmente capace, sia riferibile ad un’azione cosciente e volontaria e, quindi, liberamente determinata” (Cass. sez. 4, sent. n. 12149 del 12/06/1991, Esposti, Rv. 188689).

In altra decisione si è ulteriormente precisato che “in tema di omicidio colposo determinato dalla perdita di controllo di un autoveicolo, qualora venga prospettata dall’imputato la tesi difensiva del malore improvviso – … – il giudice di merito può correttamente disattenderla in assenza di elementi concreti capaci di renderla plausibile (ad esempio l’età e le condizioni psicofisiche dell’imputato) ed in presenza, peraltro, di elementi idonei a far ritenere che la perdita di controllo del veicolo sia stata determinata da altro fattore non imprevedibile, quale un improvviso colpo di sonno (Cass. sez. 4, sent. n. 41097 del 30.10.2001, *******, rv. 220859; l’orientamento è stato ribadito da Cass. sez. 4, sent. n. 32931 del 20/05/2004, ****, rv. 229082).

5. Il Giudice di pace non ha fatto corretto governo dei principi appena ricordati.

Le circostanze di fatto prese in esame – l’essere stato lo S. al termine di una giornata di lavoro da muratore passata sotto il sole di agosto – non depongono univocamente per l’ipotesi del malore, che peraltro nella motivazione della sentenza impugnata non viene investigata alla luce di quanto manifestato dallo S. subito dopo il sinistro. Mancando tale univocità, ed essendo gli indici evidenziati dal decidente compatibili con l’ipotesi del colpo di sonno, il Giudice di pace avrebbe dovuto approfondire l’accertamento istruttorio onde fugare ogni dubbio al riguardo oppure prendere atto della ricorrenza di elementi idonei a far ritenere che la perdita di controllo del vicolo fosse stata determinata da altro fattore non imprevedibile appunto l’improvviso colpo di sonno e pervenire alle conseguenti decisioni.

6. Si impone pertanto l’accoglimento del ricorso e di conseguenza l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Lovere, che dovrà uniformarsi ai principi qui richiamati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Lovere per nuovo esame.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2013

Redazione