Decreto di sequestro preventivo per equivalente – Beni da sottoporre a sequestro – Individuazione demandata in sede esecutiva – Individuazione valore economico – Estremi catastali (Cass. pen. n. 10438/2012)

Redazione 16/03/12
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Svolgimento del processo

 

Il Tribunale di Napoli, con ordinanza emessa il 27/06/011 – provvedendo sulla richieste di riesame avanzate da G. S. e D.F.M., avverso il decreto di sequestro preventivo per equivalente, come disposto in atti dal Gip del Tribunale di Napoli – accoglieva il gravame, disponendo l’immediata restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto.

 

Il PM presso il Tribunale di Napoli proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e); il tutto limitatamente al sequestro preventivo relativo ai beni immobili.

 

In particolare il PM ricorrente, mediante articolate argomentazioni, esponeva:

 

1. che il sequestro preventivo per equivalente funzionale alla confisca dei beni, era legittimo anche se l’individuazione in concreto dei beni medesimi era stata demandata al PM in sede di esecuzione del decreto medesimo;

 

2. che il valore degli immobili sequestrati desunto dalle rendite catastali era legittimo, senza necessità di accertare il valore dei beni secondo i prezzi correnti del mercato immobiliare.

 

Tanto dedotto, il PM chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

 

Il PG della Cassazione, nell’udienza in Camera di Consiglio dell’08/02/012, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

 

 

 

 

Motivi della decisione

 

Il ricorso è fondato.

 

Il Gip del Tribunale di Napoli, previa richiesta del PM sede, con decreto emesso il 12/04/011, disponeva il sequestro preventivo destinato alla confisca per equivalente dei beni immobili (anche per quota parte) mobili registrati, valori immobiliari, nonchè di somme di denaro presenti sui conti correnti, il tutto, ex art. 322 ter c.p., L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, nei confronti di G.S., indagato per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter, perchè nella qualità di rappresentante legale della “***** srl” non versava l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, in riferimento al periodo di imposta 2007 per l’ammontare di Euro 250.193,00^ somma costituente profitto del reato.

 

Il sequestro preventivo veniva disposto sui citati beni immobili e mobili per un valore pari alla predetta somma di Euro 250.193,00.

 

Il Gip demandava al PM, in sede di esecuzione, l’individuazione in concreto dei beni da sottoporre a sequestro sino alla concorrenza dell’importo massimo di Euro 290.193,00. In sede di esecuzione il sequestro preventivo attingeva (oltre sei autovetture/furgoni, come individuati in atti) due immobili per un valore catastale di Euro 314.879,04; beni facenti parte di un fondo patrimoniale intestato a G.S. e D.F.M.; il tutto sino alla concorrenza delle quote del 50%, riconducibile al G..

 

Il Tribunale di Napoli – in sede di riesame, ex art. 324 c.p.p., – con ordinanza emessa il 27/06/2011 dichiarava la nullità dell’esecuzione del sequestro ed ordinava la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto.

 

Il PM proponeva ricorso per Cassazione, limitatamente al sequestro preventivo relativo ai beni immobili.

 

Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva che la decisione del Tribunale di Napoli, nella sostanza, si fonda sui seguenti assunti principali:

 

a) è illegittimo il decreto di sequestro preventivo per equivalente nella parte in cui non individua in concreto i beni da sottoporre a sequestro, ma demanda al PM, in sede esecutiva la individuazione dei beni medesimi;

 

b) l’individuazione del valore degli immobili mediante gli estremi catastali è arbitraria, dovendosi far riferimento sempre ai valori correnti nel mercato immobiliare.

 

Trattasi di deduzioni errate in diritto per le seguenti ragioni principali:

 

1. in materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ai sensi dell’art. 322 ter c.p.; L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, – ove non sia possibile, in sede di emissione del decreto, individuare specificamente i beni e le cose da sequestrare – è legittimo demandare all’organo preposto all’esecuzione del provvedimento l’individuazione dei beni medesimi. Gli interessati, gravati del sequestro dei beni individuati in sede di esecuzione, potranno attivare con completezza ed esaustività, la tutela integrale dei propri diritti, mediante gli appositi istituti giuridici previsti in materia di misure cautelari reali, quali istanza di revoca, appello, ex art. 322 bis c.p.p., anche con riferimento alla corrispondenza tra le cose sequestrate ed il valore ed i limiti fissati con l’ordine giudiziale (conforme Cass. Sez. 3^ sent. n. 12580 del 25/02/010).

 

2. Il riferimento agli estimi catastali – ai fini dell’individuazione del valore economico dei beni immobili da sottoporre a sequestro preventivo – non costituisce di per sè solo valutazione arbitraria.

 

I parametri catastali relativi ai beni immobili, costituiscono, invero, valori determinati in virtù di procedure disciplinate dalla specifica normativa attinente alla materia de qua. La eventuale non congruità del valore economico determinato in virtù degli estimi catastali in rapporto al valore commerciale corrente nel mercato immobiliare, potrà essere fatta valere dagli interessati nelle forme di rito mediante gli appositi istituti giuridici, quali l’istanza di revoca, le impugnazioni, ex artt. 324 e 322 bis c.p.p..

 

Va annullata, pertanto, l’ordinanza del Tribunale di Napoli in data 27/06/011, con rinvio a detto ufficio giudiziario per un nuovo esame.

 

 

P.Q.M.

 

LA CORTE Annulla con rinvio la impugnata ordinanza al Tribunale di Napoli.

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