Da motivare la custodia cautealre in carcere all’indagato, anche se recidivo, per emissione di fatture a fronte di operazioni inesistenti (Cass. pen. n. 47979/2012)

Redazione 12/12/12
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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 2 luglio 2012 il tribunale di Genova ha rigettato l’istanza di riesame proposta da F.R. nato a (omissis) avverso l’ordinanza dell’8.6.2012 con cui il G.I.P. del Tribunale di La Spezia ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere relativamente ai capi sub B, B1, B2, L3, M, Q, in relazione al procedimento nel quale egli risultava indagato anche per gli ulteriori reati ed in concorso con plurimi coindagati.

Le imputazioni sulle quali si fondava la misura custodiale erano:

CAPO B: T.R. e F.R. indagati per il reato p. e p. dall’art. 110 c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, perchè, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità, ***** quale amministratore di fatto, dalla data di costituzione, della CARGO LINE srl e F.R. quale amministratore unico della suddetta società dall'(omissis), al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti, indicavano nella dichiarazione annuale IVA 2010 per l’anno 2009 presentata il 10.11.2010 (quadro VF operazioni passive e IVA ammessa in detrazione) elementi passivi fittizi per un importo complessivo di Euro 23.040.000,00 e imposta IVA evasa di Euro 4.608.000,00; in particolare si avvalevano delle fatture seguenti emesse per operazioni inesistenti: fattura n. (omissis) del 31.01.2009 emessa da ************ srl nei confronti di CARGO LINE srl (per: “vendita n. 280 containers a Euro 18.000 cadauno per un importo imponibile di Euro 5.040.000,00 con imposta IVA di Euro 1.008.000,00; fattura n. (omissis) del 30.04.2009 emessa da AGI srl nei confronti di CARGO LINE srl (per vendita n. 160 containers a Euro 12.500 cadauno) per un importo imponibile di Euro 2.000.000,00 con imposta IVA di Euro 400.000,00; fattura n. 6 del 15.10.2009 emessa da FRT srl nei confronti di CARGO LINE srl (per: “trasporti effettuati per Vs conto”; quantità n. 1 ; pagamento: “rimessa diretta”) per un importo imponibile di Euro 5.000.000,00 con imposta IVA di Euro 1.000.000,00 ; fattura n. 9 del 31.10.2009 emessa da FRT srl nei confronti di CARGO LINE srl (per “trasporti effettuati per Vs conto”; quantità n. 1; pagamento: “rimessa diretta”) per un importo imponibile di Euro 6.000.000,00 con imposta IVA di Euro 1.200.000,00; fattura n. (omissis) del 31.05.2009 emessa da ********************* snc (per “vendita containers; quantità: n. 325; prezzo: 20.000 Euro cadauno; pagamento: “rimessa diretta”) per un importo imponibile di Euro 5.000.000,00 con imposta IVA pari a Euro 1.000.000,00. In (omissis).

CAPO B1: T.R. e F.R. indagati per il reato p. e p. dall’art. 110 c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, perchè, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità e in particolare T.R. quale amministratore di fatto, dalla data di costituzione, della CARGO LINE srl e F.R. quale amministratore unico dal 11.09.2007 della suddetta società, al fine di consentire alle società AGI srl e alla società MATER srl di evadere l’imposta IVA emettevano le seguenti fatture per operazioni inesistenti: fattura n. (omissis) del 20.06.2009 emessa da CARGO LINE nei confronti di MATER srl per: “vendita di numero 325 containers per un importo di 20.000 ciascuno”, senza alcuna ulteriore specificazione, pagamento: rimessa diretta; per un importo totale di Euro 6.500.000,00; fattura n. (omissis) del 31.12.2009 emessa da CARGO LINE nei confronti di AGI srl per “trasporti effettuati per Vs ordine e conto”, senza alcuna ulteriore specificazione, per un importo di Euro 6.100.000,00 Euro. In (omissis).

CAPO B 2: T.R., F.R., B.F., C.A., C.L. indagati per il reato previsto punito dall’art. 110 c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, perchè, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità e precisamente ***** quale amministratore di fatto della CARGO LINE srl, F.R. quale amministratore della suddetta Cargo Line Srl, B.F. quale dipendente e collaboratrice di *****, C.A. quale collaboratore di *****, A.G. quale commercialista e collaboratore di T.R., C.L. emettevano le seguenti fatture per operazioni inesistenti: fattura n. (omissis) del 31.01.2011 emessa da CARGO LINE srl nei confronti di ***** srl imponibile Euro 1.415.000,00; IVA Euro 283.000,00 avente ad oggetto contratto di appalto del 01.01.2011; fattura n. (omissis) del 28.02.2011 emessa da CARGO LINE srl nei confronti di ***** srl per un imponibile di Euro 3.152.000,00 imposta IVA pari a Euro 630.400,00, avente ad oggetto: noleggio automezzi 2011; per un totale di Euro 4.567.000,00 di cui IVA 913.400,00; e perchè emettevano le seguenti altre fatture per operazioni inesistenti: fattura n. 33 del 01.04.2011 emessa da CARGO LINE srl nei confronti di Iztas Ulus Turchia importo 2.000.000,00 emessa da CARGO LINE srl nei confronti di Iztas Ulus Turchia importo 2.000.000,00 Euro; oggetto: trasporti per Vs ordine e conto; pagamento: rimessa; fattura n. 50 del 01.05.2011 emessa da CARGO LINE srl nei confronti di Iztas Ulus Turchia importo 2.000.000,00 Euro; oggetto: trasporti per Vs ordine e conto; pagamento: rimessa; fattura n. (omissis) del 01.06.2011 emessa da CARGO LINE srl nei confronti di Iztas Ulus Turchia importo 2.000.000,00 Euro; oggetto: trasporti per Vs ordine e conto; pagamento: rimessa; fattura n. (omissis) del 30.09.2011 emessa da CARGO LINE srl nei confronti di Iztas Ulus Turchia importo 90.000,00 Euro; oggetto: noleggi anno 211 semirimorchi più spese di carico a bordo nave; pagamento: rimessa; fattura n. 160 del 30.09.2011 emessa da CARGO LINE srl nei confronti di *******************, importo: 180.000 Euro; oggetto: noleggi anno 2011 semirimorchi più spese; pagamento: rimessa; fattura n. (omissis) del 30.09.2011 emessa da CARGO UNE srl nei confronti di ******************; importo: Euro 250.000 avente ad oggetto: noleggi anno 2011 seirimorchi e spese; pagamento: rimessa; fattura n. (omissis) del 30.09.2011 emessa da CARGO LINE srl nei confronti di Meysa Tasima Turchia importo Euro 180.000,00 avente ad oggetto: noleggi anno 2011 semirimorchi più spese carico. In (omissis) (data emissione ultima fattura stesso periodo di imposta).

CAPO L3: T.R. e F.R. indagati per il reato p. e p. dall’art. 110 c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, perchè, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità, ***** quale amministratore di fatto, dalla data di costituzione, della CARGO LINE srl e F.R. quale amministratore unico della suddetta società dal 11.09.2007, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, avvalendosi della fattura per operazioni inesistente sotto specificata indicavano nella dichiarazione presentata il 19.09.2011 elementi passivi fittizi per un importo complessivo di Euro 18.980.0000,00e imposta IVA evasa di Euro 3.796.000,00; in particolare si avvaleva della fattura sotto specificata emessa per operazioni inesistenti: fattura n. (omissis) del 31.12.2010 emessa da TRT srl nei confronti di CARGO LINE srl avente ad oggetto: “container marittimo ISO da 20′ lievemente danneggiato lunghezza 6058 mm larghezza 2438 mm H 2591 mm – nr 1200 container marittimi da 20′ usati anno di produzione 2008 colore RAL bianco – pavimento multistrato di bambù, lamiere in acciaio n. 7500, prezzo a forfait totale”. In La Spezia il 19.09.2011.

CAPO M: T.R., F.R., B.F., C.A., C.L., indagati per il reato p. e p. dall’art. 110 c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, perchè in concorso tra loro nelle rispettive qualità T.R. quale amministratore di fatto della CAORSO srl, F.R. quale amministratore della CAORSO srl, B.F. quale dipendente di AIJ ì) T.R. incaricata della redazione delle trimestrali IV A nonchè di impartire direttive relative alla compilazione e registrazione delle fatture, C.L. quale dipendente addetta alla compilazione delle fatture, C.A. quale collaboratore amministrativo di T. emettevano la fattura per operazione inesistente n. 5388 del 30.09.2011 nei confronti di **** srl imponibile Euro 1.180.000,00; IVA: Euro 247.800.00,00. In (omissis).

CAPO Q: T.R., B.F., C.A., C.A., F.R., C.S. G. indagati per il reato p e p dall’art. 416 c.p., perchè T.R. quale promotore dell’organizzazione, C. A., F.R., C.S., *****, C.A., quali partecipi, si associavano allo scopo di commettere più delitti tributari ed in particolare delitti di emissione (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8) e di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2) nonchè delitti di indebita compensazione (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 quater), delitti tributari meglio specificati nei capi da A ss. e più delitti di bancarotta fraudolenta ai danni di società gestite di fatto da T.R. quali AGI srl (dichiarata fallita il (omissis)), FRT srl, CARGO LINE srl (dichiarate fallite il (omissis)) e, in data anteriore, FASTSERVICE srl, TRUSENDI TRASPORTI srl, TRUSENDI LOGISTICA srl, tutte società amministrate di fatto da T.R. e dichiarate fallite; in particolare la costituita associazione, con attuale sede e struttura organizzativa in (omissis) e in precedenza in (omissis) era finalizzata alla sistematica indebita compensazione di crediti IVA inesistenti, creati in seno all’associazione, indebita compensazione preceduta dalla sistematica emissione e dal sistematico utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, nonchè al depauperamento del patrimonio dell’attivo societario con trasferimento, ad insolvenza conclamata, della sede societaria all’estero (come accaduto per AGI srl la cui sede vene trasferita in (omissis)) e con contestuale nomina di amministratori stranieri (angolano nel caso di AGI srl, turco nel caso di FRT srl); nello specifico T. costituiva la suddetta associazione e ne restava il capo per tutta la durata; C.A., *****, C.S., B.F. e C.A. davano il loro contributo all’associazione suddetta sia ideando loro stessi e fornendo personalmente indicazioni circa l’emissione delle false fatture e la creazione dei falsi crediti IVA, sia eseguendo le direttive di T. circa la falsa fatturazione, sia contribuendo all’occultamento della documentazione contabile delle società fallite, sia alla distrazione dei veicoli delle società fallite stesse, tra cui AGI srl. In (omissis) dal (omissis) in permanenza.

2. Avverso questa pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione con sei motivi.

Motivi della decisione

1. Il ricorso, articolato in sei motivi, è fondato solo limitatamente alla dedotta insufficiente motivazione in ordine all’adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere.

2. Innanzitutto è infondato il motivo con cui il ricorrente deduce la violazione dei termini processuali di cui all’art. 309 c.p.p., commi 5 e 9.

Risulta dagli atti processuali che l’ordinanza cautelare, notificata ed eseguita nei confronti del F. il giorno 12 giugno 2012, è stata impugnata il successivo (omissis) con richiesta di riesame depositata presso la cancelleria del giudice a quo. Il successivo 18 giugno altra richiesta era depositata da un secondo difensore dell’attuale ricorrente. La camera di consiglio per la discussione di entrambi i ricorsi è stata celebrata il giorno 2 luglio 2012 ed il tribunale ha depositato in cancelleria il giorno 4 luglio 2012 l’ordinanza con cui ha confermato il provvedimento impugnato.

Il termine complessivo (di 15 giorni di cui all’art. 309 c.p.p., commi 5 e 9) per la trasmissione degli atti da parte del gip al tribunale e per la decisione di quest’ultimo è stato rispettato atteso che il termine ultimo del 1 luglio 2012 (quindicesimo giorno dal deposito della prima richiesta di riesame) veniva a scadere in giornata festiva (domenica) e quindi doveva considerarsi differito al 2 luglio 2012, giorno in cui è stata celebrata l’udienza camerale e sono stati decisi i ricorsi. Tanto è sufficiente per ritenere rispettato il termine complessivo di cui all’art. 309 c.p.p., commi 5 e 9.

Non rileva invece che il provvedimento del tribunale, di cui il dispositivo è stato adottato alla data dell’udienza camerale, sia stato depositato dopo la scadenza di tale termine. Va infatti ribadito quanto già affermato da questa corte (Cass., Sez. 5^, 6/10/2011 – 28/12/2011, n. 48557) secondo cui non sussiste la perdita di efficacia della misura cautelare personale qualora la decisione sulla richiesta di riesame, completa di motivazione, sia depositata oltre il termine di dieci giorni, previsto dall’art. 309 c.p.p., comma 10, purchè il Tribunale del riesame abbia deliberato e depositato il relativo dispositivo entro il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.

3. Sono inammissibili i motivi di ricorso che censurano l’ordinanza impugnata quanto ai gravi indizi di colpevolezza.

Va ricordato, infatti, che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito (Cass., sez. 6^, 20 ottobre 2010, ********).

La Corte di cassazione infatti non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè di rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato, in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Cass., sez. 4^, 3 febbraio 2011, Di *****).

Nella specie il tribunale ha puntualmente motivato, fattura per fattura, in ordine alla sussistenza (nei limiti dei gravi indizi di colpevolezza) dei presupposti di fatto dei reati contestati.

Il Tribunale ha infatti osservato che il procedimento scaturiva da un’articolata ed approfondita indagine condotta dalla Guardia di Finanza nucleo di La Spezia, a cominciare da una serie di verifiche fiscali condotte negli anni 2010 e 2011 nei confronti di AGI srl, CARGO LINE srl, SGT Sri, SION srl, società tutte riconducibili alla gestione dell’indagato T.R. confluite in processi verbali di constatazione agli atti. In particolare il T. è risultato aver operato quale amministratore di fatto delle società di cui all’imputazione, tra le quali FRT srl, AGI srl e, per quel che interessa in relazione alla posizione del F., della CARGO LINE srl., da lui amministrata, facendosi anche rilasciare atti che gli facilitassero, a livello legale, il compimento di atti gestori.

In particolare era risultato che, con contratto di mandato del 20/8/2008, F.R., quale rappresentante legale della CARGO LINE srl, abbia conferito mandato a T.R. affinchè egli compisse in suo conto e in suo nome tutti gli atti riguardanti “l’assunzione, l’organizzazione e il controllo dei lavoratori della società in qualità di datore di lavoro”.

Il F. dall’11.09.2007 e fino al fallimento ha rivestito la carica di amministratore unico della società CARGO LINE Srl e dal 5.10.2009 la carica di amministratore unico della società CAORSO Srl.

Ha osservato ancora il tribunale che erano state registrate conversazioni nelle quali emergeva sia il ruolo di amministratore di fatto ricoperto dal T. nelle due società in questione, sia il ruolo del F. non già come mera “testa di legno”, ma come soggetto che arrivava a compilare assegni, conoscendo l’operatività dei conti correnti, nonchè ad indicare il contenuto di fatture con riferimento alla società da inserire (Cargo Line o Caorso), salve ovviamente le decisioni riservate al suo referente e “capo”.

Il tribunale poi ha esaminato distintamente le singole fatture suddette motivando in ordine alla ritenuta insussistenza delle operazioni commerciali per le quali risultavano formalmente emesse.

In ordine poi al capo Q), relativo al reato associativo, ed ai ruoli all’interno dell’associazione a delinquere, emergeva che ***** era il capo e promotore e a lui si affiancavano i partecipi, tra cui il F., i quali rivestivano ciascuno un ruolo distinto e funzionale per il raggiungimento degli scopi illeciti.

L’associazione era formata da sei persone, legate tra loro da rapporti gerarchici: il promotore, T.R.; i suoi prestanome, ossia lo stesso F.R., oltre a C. A.G. e C.S.G.; il direttore amministrativo C.A. e l’impiegata B.F., addetta alla predisposizione delle trimestrali IVA. Le indagini – ha puntualmente osservato il tribunale – avevano mostrato che le modalità d’azione dell’associazione nel corso di almeno dieci anni di attività illecita: sistematica indebita compensazione di crediti IVA inesistenti, creati in capo alle diverse società riconducibili a T.R., mediante un articolato sistema di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; sistematico depauperamento dell’attivo societario (specie quelle che espongono debiti verso l’erario a seguito di emissione di fatture per operazioni inesistenti) e successivo trasferimento della sede all’estero allo scopo di sottrarsi alle procedure coattive di riscossione. Il trasferimento all’estero delle società indebitate con l’Erario costituiva l’atto conclusivo della frode, successivo allo svuotamento patrimoniale della società indebitata con l’erario, anch’esso pianificato e realizzato.

Nell’associazione il ruolo del F. consisteva in funzioni di copertura dell’organizzazione stessa, dovendo schermare i reali assetti societari, mediante l’assunzione fittizia della carica di rappresentante legale e l’intestazione delle quote delle società riconducibili al T..

Del resto – aggiungeva il Tribunale – il F. aveva sostanzialmente ammesso il suo coinvolgimento nel sistema di false fatturazioni realizzato dalle società del gruppo, pur cercando di circoscrivere la propria responsabilità ponendo l’accento sul fatto di essere privo delle competenze necessarie per fare l’amministratore; ruolo che aveva assunto su richiesta del T. per le società Cargo Line e della Caorso, delle quali, come per tutte le altre del gruppo, era amministratore di fatto lo stesso T..

Tali elementi hanno motivatamente fatto ritenere al tribunale anche la sussistenza delle esigenze cautelari, già ravvisate dal GIP, visti i pericoli di inquinamento probatorio e la reiterazione dei reati della stessa specie.

4. Il ricorso è invece fondato quanto alla dedotta insufficienza della motivazione in ordine all’adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere.

Infatti il tribunale si limita ad enunciare, con una affermazione meramente assertiva, che Punica misura.. adeguata e congrua appare quella della custodia cautelare in carcere, vista la gravità della condotta e l’entità della pena irrogabile in caso di condanna, nonchè l’inidoneità di misura meno affittiva, compresa quella degli arresti domiciliari”.

Ancorchè ai fini della motivazione del provvedimento di custodia in carcere non occorra un’analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura (Cass., Sez. 6^, 20/04/2011 – 5/05/2011, n. 17313), è però necessario che il giudice indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati nonchè dalla personalità dell’indagato, gli elementi specifici che inducono ragionevolmente a ritenere la custodia in carcere come la misura più adeguata al fine di impedire la prosecuzione dell’attività criminosa. Cfr. Cass., Sez. 1^, 15/07/2010 – 30/07/2010, n. 30561, che ha puntualizzato che l’adeguatezza esclusiva della custodia in carcere, per quanto specificamente riguarda le esigenze di prevenzione di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c), può essere ritenuta soltanto quando elementi specifici, inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità del soggetto indichino quest’ultimo come propenso all’inosservanza degli obblighi connessi ad una diversa misura.

Nella specie l’ordinanza impugnata non risponde a questa esigenza di specificità della motivazione quanto all’adeguatezza della sola misura della custodia cautelare in carcere per soddisfare le esigenze cautelari in riferimento ai reati per i quali si procede a carico del ricorrente.

5. Pertanto il ricorso va accolto limitatamente al profilo dell’adeguatezza della misura cautelare con conseguente annullamento dell’impugnata ordinanza e rinvia al tribunale di Genova per nuovo esame sul punto; il ricorso va invece rigettato nel resto.

P.Q.M.

la Corte annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla adeguatezza della misura con rinvio al tribunale di Genova; rigetta il ricorso nel resto.

La Corte dispone inoltre che la copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’istituto penitenziario competente a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Redazione