Corte di Giustizia Europea sez. VII 17/3/2009 n. C-217/08; Pres. Caoimh

Redazione 17/03/09
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Nel procedimento C-217/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale ordinario di Milano con decisione 30 aprile 2008, pervenuta in cancelleria il 22 maggio 2008, nella causa

R. M.

contro

Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),

LA CORTE (Settima Sezione),

composta dal sig. A. Ó Caoimh, presidente di sezione, dai sigg. J.N. *************** e ********* (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. *****************

cancelliere: sig. ********

intendendo statuire con ordinanza motivata in conformità dell’art. 104, n. 3, primo comma, del suo regolamento di procedura,

sentito l’avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 12 CE e 13 CE.

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra M., che agisce in proprio nome e in quanto titolare della potestà genitoriale sul figlio minore, il sig. J. P. Q. e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (in prosieguo: l’«INAIL»), che le ha negato l’attribuzione di una rendita in seguito al decesso del suo convivente, il sig. *****, vittima di un infortunio sul lavoro.

La normativa nazionale

3 L’art. 85 del D.P.R. n. 1124/1965 (in prosieguo: il «decreto») prevede quanto segue:

«Se l’infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sottoindicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti, ragguagliata al cento per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120:

1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio; in questo secondo caso è corrisposta una somma pari a tre annualità di rendita;

2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti».

Causa principale e questione pregiudiziale

4 La sig.ra M., cittadina italiana, ha vissuto, per oltre una decina di anni, more uxorio con il sig. *****, anch’egli cittadino italiano. Dalla loro relazione è nato un figlio, il sig. J. P. Q., ancora minore all’epoca dei fatti di cui alla causa principale.

5 Il sig. ***** è deceduto in Italia in seguito ad un infortunio sul lavoro, in data 15 dicembre 2004, e la sig.ra M. ha chiesto, a motivo di tale decesso, all’INAIL l’attribuzione di una rendita a suo favore ed a favore del figlio sulla base dell’art. 85 del decreto.

6 L’INAIL ha concesso a favore del figlio una rendita pari al 20% della retribuzione percepita dal sig. ***** prima della morte, ma ha negato la concessione di una rendita alla sig.ra M..

7 Quest’ultima ha impugnato tale decisione di rifiuto dinanzi al Tribunale ordinario di Milano. Nel suo ricorso, ha fatto valere l’art. 85 del decreto e ha chiesto, in via principale, il riconoscimento del diritto ad una rendita pari al 50% della retribuzione annua percepita dal suo convivente prima della morte e, in subordine, il riconoscimento del diritto per il loro figlio minore ad una rendita pari al 40% di detta retribuzione.

8 Nella sua decisione di rinvio, il giudice nazionale ritiene che l’art. 85 del decreto possa essere in contrasto con il diritto comunitario, con gli obblighi internazionali della Repubblica italiana e con la Costituzione italiana.

9 Quanto al diritto comunitario, esso prende in considerazione gli artt. 12 CE, 13 CE nonché la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1; in prosieguo: la «Carta dei diritti fondamentali»). Per quanto concerne la sig.ra M., quest’ultima menziona, in particolare, le sentenze 15 settembre 2005, causa C-258/04, ********* (Racc. pag. I-8275); 12 settembre 2006, causa C-300/04, Eman e ******** (Racc. pag. I-8055), nonché 13 settembre 2007, causa C-307/05, **************** (Racc. pag. I-7109), al fine di far valere il principio della parità di trattamento e richiama la sentenza 1° aprile 2008, causa C-267/06, ****** (non ancora pubblicata nella Raccolta), nonché la direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16), per affermare che il principio di non discriminazione vale per la convivenza more uxorio. Per quanto concerne il figlio della sig.ra M. e del sig. *****, il giudice del rinvio menziona in particolare la Carta dei diritti fondamentali nonché le sue disposizioni sui minori.

10 Ritenendo che la soluzione della controversia richieda un’interpretazione del diritto comunitario, il Tribunale ordinario di Milano ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli artt. 12 e 13 del Trattato CE ostino all’applicazione dell’art. 85 del [decreto] laddove dispone che in caso di decesso conseguente ad infortunio la rendita dell’INAIL, nella misura del 50%, spetti solo al coniuge ed al figlio minore solo la rendita del 20%».

Sulla questione pregiudiziale

Osservazioni presentate alla Corte

11 La sig.ra M. ritiene di subire una discriminazione basata sulla cittadinanza in conseguenza dell’art. 85 del decreto.

12 Ella spiega in particolare che, se avesse convissuto con un cittadino di uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana o se il sig. ***** avesse avuto l’infortunio in un altro Stato membro, avrebbe avuto diritto alla rendita concessa in caso di infortunio sul lavoro, così che il figlio minore avrebbe beneficiato anche di tale rendita. Precisa che, in diversi Stati membri, il partner non sposato beneficia di una tutela allo stesso titolo del coniuge. A titolo di esempio, cita i sistemi francese e olandese che riconoscerebbero al partner non sposato, al pari del coniuge e dei figli, il diritto ad un’indennità a seguito del decesso dell’avente diritto.

13 La stessa richiama anche la Carta dei diritti fondamentali e si basa, a tal riguardo, sugli artt. 21, n. 1, 24 e 33 di quest’ultima per sostenere che l’art. 85 del decreto è incompatibile con le disposizioni di cui trattasi.

14 Per contro, i governi belga e ceco, l’Irlanda nonché la Commissione delle Comunità europee non condividono tale opinione. Essi ritengono che la situazione della sig.ra M. non rientri nella sfera di applicazione né degli artt. 12 CE e 13 CE né della Carta dei diritti fondamentali.

Risposta della Corte

15 Ai sensi dell’art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura, qualora la soluzione di una questione pregiudiziale sia identica ad una questione sulla quale la Corte ha già statuito, o qualora la soluzione di tale questione possa essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte, dopo aver sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

16 Occorre applicare detta disposizione procedurale.

17 Invero, quanto all’art. 12 CE, occorre ricordare che il primo comma di tale articolo vieta, nel campo di applicazione del Trattato CE, e senza pregiudizio delle disposizioni dallo stesso previste, ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.

18 La Corte ha reiteratamente dichiarato che, per valutare la sfera d’applicazione del Trattato ai sensi di detto articolo, occorre interpretare quest’ultimo in combinato disposto con il Trattato sulla cittadinanza dell’Unione. Infatti, lo status di cittadino dell’Unione europea è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri e consente a chi fra di loro si trovi nella stessa situazione di ottenere, indipendentemente dalla cittadinanza e fatte salve le eccezioni a tal riguardo espressamente previste, il medesimo trattamento giuridico (sentenze 20 settembre 2001, causa C-184/99, *********, Racc. pag. I-6193, punti 30 e 31; 2 ottobre 2003, causa C-184/02, *************, Racc. pag. I-11613, punti 22 e 23; 15 marzo 2005, causa C-209/03, Bidar, Racc. pag. I-2119, punto 31, nonché 12 luglio 2005, causa C-403/03, *******, Racc. pag. I-6421, punto 15).

19 Ai sensi dell’art. 17, n. 1, CE, chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro ha lo status di cittadino dell’Unione. Essendo cittadini italiani, la sig.ra M. e suo figlio beneficiano quindi di un tale status.

20 Come la Corte ha del pari già dichiarato, l’art. 17, n. 2, CE ricollega allo status di cittadino dell’Unione i doveri e i diritti contemplati dal Trattato, tra cui il diritto di avvalersi dell’art. 12 CE in tutte le situazioni che rientrano nel campo di applicazione ratione materiae del diritto comunitario (sentenza *******, cit., punto 17 e giurisprudenza ivi citata).

21 Tali situazioni comprendono, in particolare, quelle che rientrano nell’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato (sentenza *******, cit., punto 18 e giurisprudenza ivi citata).

22 È opportuno, tuttavia, sottolineare che risulta dalla giurisprudenza che la cittadinanza dell’Unione di cui all’art. 17 CE non ha lo scopo di estendere la sfera di applicazione ratione materiae del Trattato a situazioni nazionali che non abbiano alcun collegamento con il diritto comunitario (sentenze 5 giugno 1997, cause riunite C-64/96 e 65/96, ****** e *******, Racc. pag. I-3171, punto 23; *************, cit., punto 26, nonché *******, cit., punto 20).

23 Orbene, questo si verifica nella causa principale che riguarda una situazione puramente interna. Infatti, secondo i fatti esposti alla Corte, risulta che la sig.ra M., cittadina italiana, ha vissuto, per oltre una decina di anni in Italia, more uxorio con il sig. *****, anch’egli cittadino italiano. Inoltre, quest’ultimo è deceduto in Italia in seguito ad un infortunio sul lavoro, in data 15 dicembre 2004, e la sig.ra M. ha chiesto, a motivo di tale decesso, all’INAIL l’attribuzione di una rendita a suo favore ed a favore del figlio sulla base dell’art. 85 del decreto.

24 Per quanto concerne l’art. 13 CE, tale norma attribuisce al Consiglio dell’Unione europea il potere di prendere provvedimenti per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali e, sulla base di tale articolo, è stata adottata la direttiva 2000/78 al fine di stabilire, conformemente ai suoi artt. 1 e 2, un quadro generale per la lotta alle discriminazioni dirette o indirette fondate sulla religione o sulle convinzioni personali, sugli handicap, sull’età o sulle tendenze sessuali.

25 Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte, l’art. 13 CE non è di per sé idoneo a collocare nell’ambito di applicazione del diritto comunitario, allo scopo di vietare qualsiasi discriminazione fondata sull’età, situazioni che non rientrano nell’ambito delle misure adottate sulla base di detto articolo e, in particolare, della direttiva 2000/78 (sentenza 23 settembre 2008, causa C-427/06, *******, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 18).

26 La Corte ha, peraltro, precisato che l’ambito di applicazione di tale direttiva non può, tenuto conto della formulazione dell’art. 13 CE, essere esteso al di là delle discriminazioni fondate sui motivi elencati tassativamente all’art. 1 di tale direttiva al fine di dare attuazione, negli Stati membri, al principio della parità di trattamento (sentenza 17 luglio 2008, causa C-303/06, *******, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 46).

27 Orbene, una situazione quale quella della causa principale non rientra nell’ambito dei provvedimenti adottati sulla base dell’art. 13 CE e, in particolare, della direttiva 2000/78, la quale concerne categorie di discriminazioni tassativamente indicate che non riguardano la sig.ra M..

28 Il procedimento principale si differenzia da quello definito con la citata sentenza Maruko, che riguardava l’interpretazione di disposizioni di detta direttiva e concerneva una discriminazione basata sulle tendenze sessuali. Il contesto di fatto di tale sentenza Maruko è del tutto differente da quello del presente procedimento, in quanto una persona residente in Germania aveva costituito, in forza della legge tedesca, un’unione solidale con una persona dello stesso sesso e non aveva potuto ottenere, dopo il decesso di detta persona, una prestazione per i superstiti equivalente a quella concessa ad un coniuge superstite.

29 Neppure il riferimento alla Carta dei diritti fondamentali può venire a sostegno di una conclusione diretta a far entrare il presente procedimento nella sfera di applicazione del diritto comunitario. A tal riguardo basta sottolineare che, conformemente all’art. 51, n. 2, di detta Carta, quest’ultima non introduce competenze nuove o compiti nuovi per la Comunità europea e per l’Unione, né modifica le competenze nonché i compiti definiti nei Trattati. Inoltre, conformemente all’art. 52, n. 2, della stessa Carta, i diritti riconosciuti dalla stessa che trovano il loro fondamento nei Trattati comunitari o nel Trattato sull’Unione europea si esercitano alle condizioni e nei limiti dagli stessi definiti.

30 Alla luce delle considerazioni che precedono, la questione sollevata deve essere risolta nel senso che il diritto comunitario non contiene un divieto di qualsiasi discriminazione di cui i giudici degli Stati membri devono garantire l’applicazione allorché il comportamento eventualmente discriminatorio non presenta alcun nesso con il diritto comunitario. In circostanze come quelle della causa principale, gli artt. 12 CE e 13 CE non creano di per sé un tale nesso.

31 Tali articoli non ostano, in dette circostanze, ad una normativa nazionale in forza della quale, in caso di decesso di una persona a seguito di un infortunio, spetti unicamente al coniuge superstite una rendita nella misura del 50% della retribuzione percepita da tale persona prima del suo decesso, mentre il figlio minore della persona deceduta percepisce solo una rendita pari al 20% di detta retribuzione.

Sulle spese

32 Le spese sostenute dai governi belga, ceco e dall’Irlanda nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a refusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

Il diritto comunitario non contiene un divieto di qualsiasi discriminazione di cui i giudici degli Stati membri devono garantire l’applicazione allorché il comportamento eventualmente discriminatorio non presenta alcun nesso con il diritto comunitario. In circostanze come quelle della causa principale, gli artt. 12 CE e 13 CE non creano di per sé un tale nesso.

Tali articoli non ostano, in dette circostanze, ad una normativa nazionale in forza della quale, in caso di decesso di una persona a seguito di un infortunio, spetti unicamente al coniuge superstite una rendita nella misura del 50% della retribuzione percepita da tale persona prima del suo decesso, mentre il figlio minore della persona deceduta percepisce solo una rendita pari al 20% di detta retribuzione.

Redazione