Corte di Cassazione – V sez. pen. – sentenza n. 37205 del 05-09-2019

Redazione 10/09/19
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In tema di misure di prevenzione, dato che è ben vero che il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione personali e quello penale sono in rapporto di reciproca autonomia cosicché tra i due procedimenti non vi è un rapporto di pregiudizialità e che il giudice della prevenzione può utilizzare elementi desumibili dal procedimento penale ancora pendente ma ha il dovere di procedere ad un’autonoma ed obiettiva valutazione del materiale probatorio acquisito nel processo penale non essendo sufficiente il mero rinvio ricettizio al contenuto della sentenza di condanna o di assoluzione, il giudizio sull’attualità della pericolosità sociale dell’indiziato di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso può essere fondato su elementi di fatto valorizzati in altri provvedimenti giudiziari a condizione che ne sia effettuata un’autonoma valutazione senza possibilità di recepire acriticamente il giudizio prognostico sulla pericolosità sociale contenuto in detti provvedimenti anche se relativi a misure di sicurezza o a misure cautelari dal momento che tale autonoma valutazione è imposta dal diverso oggetto dell’accertamento nei due giudizi in quanto il giudizio penale accerta la responsabilità penale dell’imputato per un determinato fatto di reato mentre, nel procedimento di prevenzione, si deve accertare la attuale pericolosità sociale del proposto.

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