Corte di Cassazione, sez. Tributaria Civile, sentenza 8 aprile 2016

Redazione 08/04/16
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Corte di Cassazione, sez. Tributaria Civile, sentenza 24 febbraio – 8 aprile 2016, n. 6887
Presidente ******** – Relatore Stalla

Svolgimento del giudizio

Equitalia Centro spa propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 6 del 16 gennaio 2012 con la quale la commissione tributaria regionale della Toscana, in riforma della prima decisione, ha dichiarato l’illegittimità delle iscrizioni ipotecarie da essa ricorrente eseguite a carico di G.G, ex art. 77 d.P.R. 602/73, per il mancato pagamento di numerose cartelle emesse tra il 1998 ed il 2008.
Lamenta, in particolare, che la sentenza impugnata abbia disposto l’annullamento di tutte indistintamente le iscrizioni ipotecarie eseguite da Equitalia su immobili di proprietà della G. , e non soltanto di quella (n. 6505/041/08 del 29 gennaio 2009) fatta specificamente oggetto di contestazione da parte di quest’ultima con ricorso dell’aprile 2009; e che, inoltre, tale annullamento sia stato pronunciato per la mancata prova, da parte di Equitalia, dell’avvenuta regolare notificazione delle cartelle di pagamento poste a fondamento dell’iscrizione. Ciò, nonostante che tale incombente non fosse stato contestato dalla G. e che, comunque, l’onere di conservazione della prova documentale dell’avvenuta notificazione della cartella non potesse gravare sul concessionario oltre il quinquennio di cui all’art. 26 d.P.R. 602/73.
Resiste con controricorso la G..

Motivi della decisione

p.1.1 Con il primo motivo di ricorso Equitalia Centro lamenta – ex art. 360, 1^ co., n. 4 cod.proc.civ. – violazione dell’articolo 112 cod.proc.civ.; per avere la commissione tributaria regionale pronunciato l’illegittimità di tutte indistintamente le iscrizioni ipotecarie eseguite su immobili della G. , nonostante che quest’ultima si fosse limitata ad impugnare unicamente l’iscrizione ipotecaria di cui alla comunicazione 9 febbraio 2009 n. 6505/041/08 per l’importo di Euro 493.718,42, pari al doppio dell’importo iscritto a ruolo.
p.1.2 Il motivo è fondato.
Nel riformare la prima decisione, la commissione tributaria regionale ha dichiarato l’illegittimità “delle iscrizioni ipotecarie“; adottando in tal maniera una formula, plurale ed indeterminata, non rispondente all’oggetto della domanda della G. . Viceversa inequivocabilmente basata (v. ricorso introduttivo presentato alla commissione tributaria provinciale di Firenze il 23 aprile 2009, in proc. rg. 1269/09) sull’annullamento, previa sospensione, del “provvedimento impugnato”; meglio descritto dalla contribuente come segue (ric. cit., pag. 1): “iscrizione ipotecaria di cui alla comunicazione (doc. 1) datata 9 febbraio 2009, successivamente notificata alla ricorrente, avente per oggetto l’immobile lotto, quota 1/2 di piena proprietà in comune di (OMISSIS) , foglio 6, particella 996, subalterno 17, categoria A2; – lotto, quota 1/2 di piena proprietà comune di (OMISSIS) , foglio 6, particella 996, subalterno 11, categoria C6, per la somma complessiva di Euro 493.718,42, pari al doppio dell’importo dell’asserito credito“. Gli estremi identificativi dell’iscrizione ipotecaria impugnata venivano poi ribaditi, nei medesimi termini, nell’esposizione del ricorso (v. pag. 2, ed altre sedi) e nella documentazione allegata, con esclusivo richiamo alla “nota di iscrizione n. 6505/041/08 del 29 gennaio 2009“.
È dunque evidente che nel disporre – utilizzando in dispositivo un’espressione quantomeno ambigua e generica – l’annullamento delle iscrizioni ipotecarie che avevano indistintamente colpito la G. ad opera di Equitalia, la commissione tributaria regionale sia andata oltre il petitum, circoscritto alla sola iscrizione ipotecaria come sopra individuata dalla stessa contribuente; dunque, con almeno potenziale pregiudizio degli effetti di garanzia sortiti dalle diverse iscrizioni ipotecarie che Equitalia aveva eseguito su ulteriori immobili della G. .
Diversamente da quanto da quest’ultima sostenuto in controricorso, non vi sono i presupposti per fare qui applicazione del – pur astrattamente condivisibile – principio giurisprudenziale volto ad imporre al giudice una interpretazione della domanda processuale di parte in termini sostanziali e di effettività; posto che nel caso di specie, come si è detto, non si poneva in realtà dubbio di sorta circa l’esatta delimitazione della domanda (quanto a petitum e causa petendi); riferita all’annullamento della sola iscrizione ipotecaria testè individuata.
Con il risultato che, disponendo l’accoglimento del ricorso della contribuente con formula di annullamento a tal punto ampia ed indefinita da potervi ricomprendere tutte indistintamente le iscrizioni ipotecarie eseguite da Equitalia sul patrimonio immobiliare della G. , la CTR non si è limitata ad una mera operazione ricostruttiva della reale volontà della parte (la quale in alcun modo si era espressa per l’ottenimento di una pronuncia di illegittimità di “tutte” le iscrizioni), ma ha senz’altro violato il principio di necessaria correlazione tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 cod.proc.civ.. Violazione, tra l’altro, tanto più evidente in considerazione del fatto che il ricorso poteva ritenersi ammissibilmente proposto solo con riguardo, appunto, all’iscrizione ipotecaria del 2009, non anche con riferimento alle altre ipoteche (del 2005 e 2007), per le quali erano da tempo perenti i relativi termini di impugnazione.
In accoglimento del motivo, la sentenza va dunque cassata sotto questo specifico profilo.
Non sussistendo la necessità di ulteriori accertamenti, vi sono i presupposti per pronunciare nel merito mediante limitazione della pronuncia di illegittimità alla sola iscrizione ipotecaria di cui alla nota “n. 6505/041/08 per l’importo di Euro 493.718,42: – lotto, quota 1/2 di piena proprietà in comune di (OMISSIS) , foglio 6, particella 996, subalterno 17, categoria A2; – lotto, quota 1/2 di piena proprietà comune di (OMISSIS) , foglio 6, particella 996, subalterno 11, categoria C6, per l’importo di Euro 493.718,42 pari al doppio del credito“.
p.2.1 Con il secondo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; nonché violazione o falsa applicazione delle norme sull’onere probatorio in ipotesi di mancata contestazione. Ciò, per avere la commissione tributaria regionale annullato l’iscrizione ipotecaria per mancata prova della previa notificazione di tutte le cartelle di pagamento, nonostante che, per la maggior parte di queste, la contribuente non avesse mai contestato la regolarità della notificazione.
p.2.2 La doglianza è infondata, perché basata su un presupposto che non trova riscontro nella realtà processuale che ha originato la decisione qui impugnata.
La concessionaria assume l’erroneità dell’assunto con il quale la commissione tributaria regionale ha ritenuto di accogliere l’appello della contribuente “atteso che Equitalia non ha prodotto in giudizio la ricevuta di avvenuta notifica delle cartelle esattoriali” (sent. pag. 1); ciò perché essa non poteva ritenersi gravata di un onere probatorio (asseritamente non soddisfatto) che in realtà non le spettava, a fronte della circostanza che la contribuente non aveva mai contestato la pregressa notificazione delle cartelle di pagamento, ric. pag. 16: “per la maggior parte delle cartelle di pagamento, tale onere non incombeva sull’agente della riscossione, non essendone stata contestata la notifica“.
Equitalia si richiama in sostanza al principio generale di non contestazione di cui all’art. 115 cod.proc.civ., ma tale richiamo è errato.
A parte l’osservazione che nel presente giudizio (introdotto prima dell’entrata in vigore della legge 69/09 di modificazione dell’art. 115 in esame) non è applicabile il “nuovo” regime, che pone a carico della parte costituita un onere di “specifica contestazione” dei fatti dedotti ex adverso, è dirimente qui osservare come la G. lungi dal riconoscere, o anche soltanto dal non contestare, la regolare esecuzione delle notificazioni delle cartelle poste a fondamento dell’iscrizione ipotecaria – abbia, fin dall’atto introduttivo del contenzioso, motivato l’impugnativa di tale iscrizione, oltre che sulla natura non tributaria di parte dei crediti dedotti nelle cartelle, nonché sulla affermata prescrizione del credito erariale, proprio sulla mancata notificazione delle cartelle medesime: “invece, per tutte le altre cartelle indicate nella comunicazione impugnata di avvenuta iscrizione ipotecaria si rileva, innanzitutto, la mancanza di regolare notifica delle stesse; circostanza che già di per sé determina la illegittimità e nullità dell’ipoteca legale. Inoltre, giova rilevare che, conseguentemente a ciò, non è dato sapere se tali cartelle presentino l’indicazione del nominativo del responsabile del procedimento, come la legge richiede (…)“. Anche la sentenza di primo grado (CTP Firenze n. 72 del 11 maggio 2010) osservava come, tra i motivi di impugnazione dell’atto, la contribuente avesse lamentato “che la notifica di tutte le cartelle era irregolare“. Doglianza, quest’ultima, che la commissione provinciale ebbe poi a disattendere, non già per genericità di formulazione, ma per mancanza di prova; posta quest’ultima, erroneamente, a carico della contribuente stessa.
Deve, in definitiva, concludersi nel senso che il richiamo all’art. 115 cod.proc.civ., ed al principio di non contestazione in esso disciplinato, non ha qui ragion d’essere in linea di puro fatto, prima che di diritto; risultando dalle emergenze processuali (e, a ben vedere, dalla stessa narrativa di Equitalia, con riguardo ad almeno parte delle cartelle poste a base dell’iscrizione ipotecaria) come: – la contribuente avesse, tra il resto, formulato uno specifico motivo di impugnazione dell’atto concernente la mancata regolare notificazione delle cartelle (ritenuta rilevante sia in sé, sia in quanto ostativa alla possibilità di individuare l’indicazione in esse del responsabile del procedimento); – a seguito di tale contestazione, fosse onere della società concessionaria fornire la prova dell’avvenuta regolare notificazione di tutte le cartelle, in quanto atti prodromici, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, comma 3, portanti il credito fatto oggetto della garanzia ipotecaria (Cass. 21123/11).
3.1 Con il terzo motivo di ricorso si deduce analoga censura relativamente al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26; per avere la commissione tributaria regionale posto erroneamente a carico di essa concessionaria un onere (la conservazione della prova dell’avvenuta regolare notificazione della cartella) che tale disposizione normativa limita al quinquennio dalla notificazione, nella specie decorso.
3.2 La doglianza è infondata.
Fermo restando che, per le anzidette ragioni, gravava sull’esattore l’onere di provare la regolare notificazione delle cartelle di pagamento poste a base dell’iscrizione ipotecaria contestata, tale onere doveva essere assolto mediante produzione in giudizio della “relata” di notificazione, ovvero dell’avviso di ricevimento “essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell’Amministrazione finanziaria o attestazioni dell’ufficio postale” (Cass. n. 23213 del 31/10/2014). Salva l’applicabilità – qui non ricorrente, ed anzi nemmeno invocata da Equitalia – “del principio del raggiungimento dello scopo, in virtù del quale si determina uno spostamento dell’onus probandi, gravando sulla parte, che abbia dimostrato di conoscere l’atto e che intenda far valere in giudizio un diritto il cui esercizio è assoggettato a ter e di decadenza, l’onere di dimostrare la diversa data di ricezione dell’atto e la tempestività della pretesa” (ivi).
In assenza di tali produzioni, corretta deve dunque ritenersi l’affermazione della commissione tributaria regionale di mancato assolvimento dell’onere probatorio relativo da parte di Equitalia.
Né quest’ultima potrebbe fondatamente avvalersi del disposto di cui alla D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, di cui si lamenta la violazione o falsa applicazione.
Questa disposizione, nello stabilire che “l’esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” non enuclea un’ipotesi di esenzione, oltre il quinquennio, dall’onere della prova a vantaggio del concessionario, limitandosi a stabilire che quest’ultimo conservi la prova documentale della cartella notificata a soli fini di esibizione al contribuente o all’amministrazione. Ciò non toglie che, per le esigenze connaturate al contenzioso giurisdizionale, trovino pieno e continuativo vigore – se necessario, anche oltre i cinque anni – le disposizioni generali sul riparto e sul soddisfacimento dell’onere probatorio; con la conseguenza che il concessionario sarà comunque tenuto, indipendentemente dal suddetto obbligo di conservazione nel quinquennio, a fornire in giudizio la prova della notificazione della cartella: una cosa essendo l’obbligo di conservazione a fini amministrativi, organizzativi ed ispettivi, e tutt’altra l’osservanza dell’art. 2697 c.c., non derogato dalla norma speciale.
Si tratta di soluzione armonica con quanto più volte affermato – in diversa materia, ma in analoga fattispecie legale di tenuta documentale obbligatoria – in ordine all’obbligo di conservazione decennale delle scritture contabili ex art. 2220 c.c.; obbligo non idoneo a sollevare l’imprenditore, successivamente al decorso dei dieci anni, dall’onere della prova posto a suo carico nel giudizio secondo le regole generali (Cass.26683/09; 1842/11; 19696/14 ed altre).
Sicché non appare esatto sostenere che nella sentenza impugnata la commissione tributaria regionale abbia posto a carico di Equitalia l’obbligo di conservare la prova documentale dell’avvenuta notifica per un termine eccedente quello legale (chè in questo sarebbe consistita la violazione lamentata); vero è, invece, che la commissione tributaria regionale ha valutato la fattispecie secondo l’ordinario regime dell’onere della prova, correttamente escludendo che, in virtù del mero decorso del quinquennio di conservazione obbligatoria, la prova in giudizio della regolare notificazione della cartella non fosse più necessaria, ovvero dovesse essere posta a carico della contribuente.
Il parziale accoglimento del ricorso depone per la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:
– accoglie il primo motivo di ricorso;
– cassa, nei limiti del motivo accolto, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, limita la pronuncia di illegittimità alla sola iscrizione ipotecaria di cui alla nota “n. 6505/041/08 per l’importo di Euro 493.718,42: – lotto, quota 1/2 di piena proprietà in comune di (OMISSIS) , foglio 6, particella 996, subalterno 17, categoria A2; – lotto, quota 1/2 di piena proprietà comune di (OMISSIS) , foglio 6, particella 996, subalterno 11, categoria C6, per l’importo di Euro 493.718,42 pari al doppio del credito“;
– rigetta gli altri motivi di ricorso;
– compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Redazione