“Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo … l’elemento qualificante va ricercato non nella legittimità o illegittimità dei singoli atti bensì nell’intento persecutorio che li unifica, che deve essere provato da chi assume di avere subito la condotta vessatoria e che spetta al giudice del merito accertare o escludere, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto”.
Corte di Cassazione – Sez. L Civile – Ordinanza n. 35235 del 30-11-2022
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