Per ritenere configurabile un testamento olografo è sufficiente la semplice nomina di un erede

Alesso Ileana 02/03/17
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Per ritenere configurabile un testamento olografo è sufficiente la semplice nomina di un erede desumibile dalla manifestazione di volontà con cui una persona dispone delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Cassazione, Sezione civile II n. 336 pubblicata il 10 gennaio 2017

 

Alla morte del padre uno dei figli si rivolge al Tribunale affermando che i propri diritti ereditari sono stati lesi perché il genitore ha lasciato solo una lettera che lui non considera come un testamento e nella quale viene escluso dall’eredità.

 

Gli altri due figli sostengono invece che il defunto genitore ha disposto delle proprie sostanze con lettera assimilabile ad un testamento olografo ovvero ad un testamento scritto per intero, datato e sottoscritto dal testatore. Il Tribunale e la Corte di Appello di Venezia gli danno torto e la controversia giunge davanti alla Corte di Cassazione.

 

La Cassazione, dopo aver considerato corretto l’operato del Tribunale e della Corte d’Appello, chiarisce che anche la semplice nomina con cui il defunto designa il suo successore con una disposizione patrimoniale dei propri beni, è sufficiente a qualificare tale atto come un testamento. Infatti contiene una manifestazione di volontà con la quale una persona dispone delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere. La Corte dichiara comunque inammissibile il ricorso perché:

 

–          è sbagliato sostenere che si sia di fronte a una “lettera di intenti” o a “un progetto di testamento”;

 

–          nessun errore è stato quindi compiuto dalla Corte di Appello. È il ricorrente che vuole indurre la Corte di Cassazione ad un’inammissibile indagine sul merito della vicenda mentre questa può effettuare solo il controllo sulla motivazione della sentenza impugnata.

Sentenza collegata

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