Corte di Cassazione Penale sez. IV 4/2/2009 n. 5001; Pres. Mocali P.

Redazione 04/02/09
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OSSERVA

P.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Genova emessa in data 19-29 giugno 2007 con la quale è stata respinta l’istanza di riparazione azionata ex art. 315 c.p.p. in relazione all’esecuzione della misura di sicurezza del ricovero in OPG per giorni 219 e del successivo affidamento in prova subito dal figlio minorenne Po.Gi..

Questi, imputato del reato di ricettazione di un orologio marca Swatch, nel procedimento avanti il tribunale di La Spezia, sezione di Sarzana, veniva sottoposto a perizia psichiatrica e, accertata la sua incapacità e pericolosità sociale veniva ricoverato in OPG in data 19.8.2004 ed in data 13.1.05 assolto ex art. 530 c.p.p., commi 3 e 4 veniva applicata la misura del ricovero in OPG per anni due.

Successivamente su appello della difesa il Tribunale di Sorveglianza di Genova con ordinanza del 7.6.2005 dichiarava insussistente la pericolosità del Po. e lo rimetteva in libertà.

Poichè con precedente sentenza in data 25.10.2001, era stato condannato per il furto di un ciclomotore alla pena di un anno di reclusione ed Euro 103,00 di multa, la cui esecuzione era iniziata in data 23.3.2005 egli veniva scarcerato solo in data 25.6.2005, venendo rimesso in termini per proporre misure alternative.

In data 13.12.2005 il Tribunale di Sorveglianza disponeva il suo affidamento al servizio sociale in prova ex art. 47 c.p. con domicilio presso la Comunità la (OMISSIS).

Con sentenza di revisione della Corte d’Appello di Torino in data 30.1.2006, irrevocabile il 25.3.2006, revocata la sentenza de 25.10.2001 veniva assolto anche dal reato di furto per vizio totale di mente. E veniva scarcerato in data 10.5.2006.

La Corte di Genova respingeva l’istanza di riparazione assumendo che in ossequio al principio di tassatività di cui all’art. 314 c.p.p. il proscioglimento per difetto di imputabilità del minore non consente il diritto alla riparazione, non essendo previsto dalla norma e postulando il necessario accertamento di responsabilità a suo carico.

Inoltre il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, pur essendo definito dalla norma come "detenzione" integra un tipo di ricovero che mira alla cura del soggetto portatore di patologie, oltre che a tutelare la collettività, per cui non è ipotizzarle una riparazione che trova la sua fonte in un provvedimento fondato su ragioni di cura dell’interessato.

Il ricorrente deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione dell’art. 314 c.p.p. in quanto era stata applicata una misura provvisoria di sicurezza dichiarata illegittima con decisione irrevocabile del Tribunale di Sorveglianza per essere stata ammessa in totale assenza delle condizioni di applicabilità.

Detto Tribunale aveva evidenziato che essa era stata applicata non attraverso un giudizio prognostico basato sui fatti, ma in modo presunto, mentre la modestia del fatto e del danno causato alla vittima, la spontanea riconsegna dell’orologio alle forze di polizia non consentivano di ritenere il Po. essere un soggetto socialmente pericoloso. Tale valutazione era stata effettuata non sulla base di nuovi elementi, ma sugli stessi accertamenti peritali a disposizione del giudice di prime cure.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce l’ulteriore errore commesso dalla corte genovese perchè l’art. 314 c.p.p., comma 2 non fa distinzione tra le formule di proscioglimento e tra queste è ricompresa l’assoluzione per essere stato commesso il reato da persona non imputabile, trattandosi di una misura illegalmente data.

Con il terzo motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 313 c.p.p. che equipara le misure provvisorie di sicurezza alla custodia cautelare ai fini delle impugnazioni, mentre la corte genovese esclude l’equiparazione dell’internamento in OPG alla detenzione, pur trattandosi di una misura estremamente grave ed estrema e pur potendo le ragioni di cura essere affrontate in sedi più opportune.

Il PG ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, ritenendo che la citata disposizione di cui all’art. 313 c.p.p. non trova collegamento con la disciplina della riparazione.

Inoltre le condizioni di applicabilità di cui all’art. 273 c.p.p. richiamate dall’art. 314 c.p.p., comma 2 non fanno menzione, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, delle cause di non imputabilità.

Il ricorso è fondato.

Risulta in modo chiaro che il Po. venne sotto posto alla misura provvisoria dell’internamento in OPG in modo illegittimo perchè la detta misura venne annullata in sede di appello per omessa valutazione dell’attualità della sua pericolosità.

L’art. 313 c.p.p. prevede espressamente che sia per le impugnazioni che per la riparazione si applicano le norme riguardanti la custodia cautelare ingiusta.

E’ ben vero che non sussiste un espresso riferimento nell’art. 314 c.p.p. a misure cautelari diverse dalla detenzione, ma occorre dare concreta applicazione all’art. 313 c.p.p., u.c. in modo ragionevole.

Il legislatore ha espressamente riconosciuto la riparazione e l’applicazione delle stesse regole che riguardano l’ingiusta detenzione per cui non si può negare che si debba considerare agli effetti dell’indennizzo il periodo sofferto in OPG. Anche se l’art. 273 c.p.p. non richiama la non imputabilità e l’art. 280 c.p.p. non richiama il concetto di pericolosità sociale, l’esigenza cautelare è collegata al pericolo di reiterazione di reati, che è posto alla base anche del concetto di pericolosità sociale di cui all’art. 203 c.p., per cui il collegamento dell’art. 313 c.p.p. con l’art. 314 c.p.p. non può essere escluso, trattandosi in ogni caso di valutare la legittimità della misura sulla base di presupposi simili.

In caso contrario, la previsione della riparazione sarebbe priva di applicazioni concrete, il che la renderebbe irragionevole.

Anche a non considerare l’art. 314 c.p.p., comma 2, in base al comma 1 della stessa disposizione la riparazione può essere consentita indipendentemente dell’assoluzione nel merito, secondo la modifica intervenuta con la pronuncia della Corte Costituzionale 11 giugno 2008, n. 219.

Ne consegue che certamente sotto tale profilo il diritto va riconosciuto.

Il fatto che l’internamento in OPG abbia anche delle finalità curative non contrasta con tale diritto, perchè il trattamento sanitario obbligatorio richiede ben altre condizioni e ha una disciplina tutta diversa.

La cura prestata nel caso di specie è stata determinata, invece, dalla relazione con il fatto reato e poteva essere disposta solo in ragione del corretto giudizio sulla pericolosità.

Diversamente va detto quanto al periodo di affidamento in prova al servizio sociale perchè trattandosi di una modalità alternativa di espiazione della pena, che non corrisponde in alcun modo alla sofferenza della detenzione, carceraria o meno, il legislatore non ha previsto per essa alcuna riparazione.

Pertanto l’ordinanza va annullata con rinvio alla corte d’appello di provenienza che valuterà nuovamente il caso alla luce dei principi innanzi enunciati, vale a dire in ordine al solo periodo di assegnazione all’OPG.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’Appello di Genova cui rimette anche la regolazione delle spese tra le parti.

Redazione