Corte di Cassazione Penale sez. IV 15/1/2010 n. 1832

Redazione 15/01/10
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(omissis)
FATTO E DIRITTO
() ************ veniva imputato del rato di lesioni colpose in danno di () **** che il giorno 12.6.2004, in Milano, mentre si accingeva a salire sul tram della linea 12, di cui il predetto era il guidatore, a causa della chiusura improvvisa delle porte ed il contemporaneo movimento della vettura, perdeva l’equilibrio e cadeva a terra, riportando la frattura somatica amielica L1, dalla quale derivava una malattia della durata di sessanta giorni.
Con sentenza in data 3 maggio 2007 il () veniva ritenuto responsabile di tale reato e condannato alla pena di euro 1.000 di multa, con la concessione delle attenuanti generiche.
Avverso questa decisione lo stesso ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancata assunzione di una prova decisiva, costituita dal decreto di archiviazione del procedimento penale a carico di ignoti dal quale si sarebbero potuti ricavare elementi per escludere la sua responsabilità.
Con il secondo motivo deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, censurando il giudizio espresso dal giudice di pace in ordine alla deposizione della (F.).
Nega che essa sia stata precisa e circostanziata perché la predetta ha definito, nel suo esame, il mezzo in questione come un autobus della linea dodici, mentre si trattava di un tram ed aveva dichiarato di essere rimasta con il braccio bloccato tra le due porte, attaccandosi all’asta del mezzo, mentre il congegno che consentiva la chiusura delle porte era azionato dal conducente che non sarebbe partito se il sensore gli avesse indicato l’apertura delle medesime e ancora che era stata imprecisa nel riferire se l’autista era sceso o meno dal tram in questione dopo la sua caduta.
Sostiene inoltre che se la (F.) fosse rimasta bloccata nel modo descritto non sarebbe caduta all’indietro, per cui era da ritenere che la medesima, nell’intento di prendere il tram, fosse inciampata sul marciapiede o in prossimità della porta di salita del mezzo.
Il Procuratore ******** ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Il ricorso svolge censure tutte in linea di fatto ed è assolutamente infondato. Pertanto lo stesso va dichiarato inammissibile.
In ordine al primo motivo, la difesa del () assume che vi è stata violazione di legge per la mancata assunzione di una prova decisiva, senza indicare di quale prova si tratti, dal momento che richiede l’acquisizione del decreto di archiviazione di procedimento penale a carico di ignoti per il reato di lesioni colpose in danno dalla (F.) **** per un fatto avvenuto il 12.6.2004.
Pur trattandosi dello stesso incidente di cui è processo, il ricorrente non spiega quali elementi decisivi diretti a scagionarlo da ogni responsabilità potevano essere contenuti nella relazione di servizio dei Vigili urbani della zona Sempione, che intervennero a fatto compiuto, posto che i rilievi e le fotografie scattate da detta Polizia locale furono acquisite agli atti.
La mancata acquisizione di una prova, invece, può esser  dedotta in sede di legittimità quando si tratta di una prova decisiva, quando cioè la mancanza di tale elemento probatorio abbia inciso a tal punto da portare ad una motivazione basta su affermazioni apodittiche o congetturali. (Cass. Pen. Sez. I 24 giugno 1992, n. 7399, *******).
Quanto al secondo motivo, l’imputato afferma che le dichiarazioni della parte  offesa contengono alcune incongruenze per la verità del tutto insignificanti e contesta la ricostruzione del fatto, addebitando la caduta della (F.) ad un fatto accidentale.
Di contro il Giudice di Pace di Milano spiega le ragioni per le quali ritiene attendibile la deposizione della parte offesa, dalla quale desume la responsabilità penale del conducente del tram, che non si accertò con la dovuta diligenza, prima di riprendere  la marcia, che nessuno dei passeggeri si trovasse nello spazio dei predellini del tram.
Inoltre il giudice di merito ha valutato la compatibilità delle lesioni con il tipo di caduta descritto dalla donna.
Poiché il sindacato di legittimità è diretto a vagliare la logicità e completezza del ragionamento posto alla base della valutazione di merito e non a ricostruire il fatto in modo autonomo sulla base delle censure del ricorrente (Cass. Pen. Sez. IV 1 dicembre 2004, n. 465; Sezioni Unite 1 dicembre 2003, n. 47289 ********), nonostante le dichiarazioni della parte offesa debbano esser apprezzate con doverosa prudenza (ex multis: Cass. Pen. Sez. IV 9 aprile 2004, n. 16860, ******* ed altro rv 22790), nel caso in esame non si ravvisano vizi logici nella ricostruzione del fatto, né apprezzamenti illegittimi nell’analisi delle prove.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si reputa equo fissare in euro 1.000 da versarsi alla cassa delle ammende, versando in colpa per la proposizione di ricorso inammissibile alla luce dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 186/2000.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
(omissis)

Redazione