Corte di Cassazione Penale sez. III 9/7/2007 n. 26481; Pres. Onorato P.

Redazione 09/07/07
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IN FATTO E IN DIRITTO

1 – In seguito a opposizione a decreto penale di condanna, il Tribunale monocratico di Sanremo, con sentenza del 5.5.2006, ha dichiarato M.E. colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 2, perchè – quale responsabile della USL n. (omissis) – aveva depositato in modo incontrollato nel piazzale della sede legale della USL rifiuti vari non pericolosi (fatto commesso in (omissis)); e per l’effetto, in concorso con le attenuanti generiche, l’ha condannato alla penna di Euro 2.000,00 di ammenda.

In particolare, il giudice ha accertato e ritenuto:

– che nell’area retrostante (omissis) – in passato struttura ospedaliera e attualmente adibita a sede della USL n. (omissis) – erano accatastati alla rinfusa rifiuti di vario genere (lastre radiografiche vetuste, a volte risalenti agli anni ’50 e ’60, vecchi referti radiologici, sacchi di plastica contenenti materiale inerte, un’autovettura bruciata, etc.);

– che responsabile di siffatto deposito incontrollato di rifiuti era il direttore sanitario dell’USL, e quindi il **********, il quale, avendo un dovere di vigilanza e organizzazione dal punto di vista igienico sanitario, non ha adeguatamente controllato il processo di raccolta e smaltimento dei rifiuti in oggetto.

2 – Il difensore del M. ha proposto ricorso, chiedendo l’annullamento della sentenza sulla base di due motivi.

Col primo deduce inosservanza ed erronea applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, comma 7, e del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, art. 5, giacchè il potere e il dovere di provvedere allo smaltimento dei rifiuti abbandonati non spetta al direttore sanitario, ma al direttore generale e/o al direttore amministrativo dell’ASL. Col secondo motivo il ricorrente lamenta carenza e manifesta illogicità della motivazione, giacchè il giudice di merito non ha considerato che l’agente accertatore del Corpo Forestale, nella sua deposizione testimoniale, aveva precisato che al momento del sopralluogo "il responsabile dei controlli era R.M., direttore amministrativo dell’USL", e che un altro teste, dirigente dell’Ufficio Personale dell’USL, aveva escluso che il direttore sanitario avesse compiti operativi e quindi di controllo.

Con memoria scritta aggiuntiva il difensore ha eccepito anche la prescrizione del reato.

3 – Ritiene il collegio che l’imputato doveva essere assolto per non aver commesso il fatto.

Il giudice di merito, dopo aver analizzato la nozione di "rifiuto" e quella di "abbandono" e di "deposito incontrollato" di rifiuti, ha accertato che nell’area retrostante (omissis) erano abbandonati da tempo rifiuti eterogenei, risalenti anche agli anni ’50 e ’60, senza preoccuparsi di verificare se detti rifiuti provenivano dalla struttura ospedaliera un tempo insediata nella villa (come poteva far pensare la qualità di molti rifiuti, come le lastre radiografiche, i referti, radiologici, etc.) o se provenivano dalla Unità Sanitaria Locale che vi si era insediata successivamente.

Ma soprattutto il giudice di merito ha attribuito la responsabilità dell’abbandono dei rifiuti al direttore sanitario dell’USL, senza considerare che questi a norma del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, comma 7, (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma della L. 23 dicembre 1992, n. 421, art. 1), è un medico "che dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza".

Giova ricordare che, anche nel contiguo settore dei servizi ospedalieri, il direttore sanitario si limita a dirigere l’ospedale cui è preposto solo ai fini igienico – sanitari (D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, ex art. 5, che elenca anche una serie di competenze particolari, del tutto estranee alla materia dei rifiuti).

Di contro, il direttore amministrativo dell’USL, sempre a mente del succitato dell’art. 3, comma 7, è un laureato in discipline giuridiche o economiche che "dirige i servizi amministrativi dell’unità sanitaria locale".

A norma del medesimo art. 3, comma 4, il direttore sanitario e il direttore amministrativo coadiuvano, nei rispettivi settori di competenza, il direttore generale dell’USL, al quale, secondo il citato articolo, comma 6, sono riservati "tutti i poteri di gestione, nonchè la rappresentanza dell’unità sanitaria locale".

Sulla base di questa disciplina dettata dal D.Lgs. n. 502 del 1992, il responsabile della gestione dei rifiuti prodotti dalla USL può essere individuato nel direttore generale e/o nel direttore amministrativo, ma non nel direttore sanitario, il quale ha competenza solo nell’organizzazione dei servizi sanitari, che sono sicuramente estranei al settore amministrativo della gestione dei rifiuti e della tutela dell’ambiente.

Le sentenze di questa Corte citate dal giudice di merito a sostegno della sua tesi o non sono pertinenti al tema, o non possono condividersi, prive come sono di sostegno testuale (v. Cass. sez. 3^, n. 10155 del 9.6.1994, *******, RV. 199345; Cass. sez. 3^, n. 11660 del 21.9.1994, P.M. in proc. *****, RV. 200525; Cass. sez. 4^, n. 8442 del 7.5.1996, Rossattini, RV. 206263).

Ne deriva che, pur essendo già maturata la prescrizione del reato, la impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio a norma dell’art. 129 c.p.p., comma 2, perchè il M. doveva essere assolto per non aver commesso il fatto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè l’imputato non ha commesso il fatto.

Redazione