Corte di Cassazione Penale sez. II 18/10/2010 n. 37151

Redazione 18/10/10
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Svolgimento del processo
Il G.I.P. del Tribunale di Caltagirone, con ordinanza in data 10 maggio 2010, rigettava la richiesta del PM di sostituzione, nei confronti di P.R. e M.G., della misura degli arresti domiciliari con la custodia in carcere per avere gli stessi violato la prescrizione loro imposta di non comunicare con persone diverse dai familiari conviventi, comunicando via Internet, sul sito "Facebook", con altre persone.

Proponeva ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone ritenendo integrata la violazione della prescrizione di non comunicare con altre persone, imposte in sede di concessione della misura cautelare, stante i contatti intrattenuti con altre persone dagli imputati attraverso la rete.

Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.

La generica prescrizione di "non comunicare con persone diverse dai familiari conviventi" prevista dall’art. 276 c.p.p., comma 1, va intesa nella accezione di divieto non solo di parlare con persone non della famiglia e non conviventi, ma anche di entrare in contatto con altri soggetti, dovendosi ritenere estesa, pur in assenza di prescrizioni dettagliate e specifiche, anche alle comunicazioni, sia vocali che scritte attraverso Internet.

L’uso di Internet non può essere vietato tout court ove non si risolva in una comunicazione con terzi, comunque, attuata, ma abbia solamente funzione conoscitiva o di ricerca, senza di entrare in contatto, tramite il web, con altre persone.

La moderna tecnologia consente oggi un agevole scambio di informazioni anche con mezzi diversi dalla parola, tramite Web, e anche tale trasmissione di informazioni deve ritenersi ricompresa nel concetto di "comunicazione", pur se non espressamente vietata dal giudice, dovendo ritenersi previsto nel generico "divieto di comunicare", il divieto non solo di parlare direttamente, ma anche di comunicare, attraverso altri strumenti, compresi quelli informatici, sia in forma verbale che scritta o con qualsiasi altra modalità che ponga in contatto l’indagato con terzi ("pizzini", gesti, comunicazioni televisive anche mediate, etc.).

L’eventuale violazione di tale divieto va, comunque, provato dall’accusa e non può ritenersi presunto, nella fattispecie, dall’uso dello strumento informatico.

Non risulta, nella specie, alcuna motivazione da parte del G.I.P., in ordine all’eventuale comunicazione con terzi, posta in essere dall’indagato attraverso Facebook.

Va, quindi, annullato il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Caltagirone per nuovo esame.

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Caltagirone per nuovo esame.

Redazione