Corte di Cassazione – III sez. pen. – sentenza n. 36241 del 20-08-2019

Redazione 26/08/19
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La notificazione a mezzo posta eseguita mediante consegna dell’atto a persona diversa dal suo destinatario – come avvenuto nel caso di specie – si perfeziona, dopo l’entrata in vigore della L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6 (introdotto dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 2-quater, conv., con modif., dalla L. n. 31 del 2008), con la spedizione, al destinatario medesimo, della lettera raccomandata con cui l’agente postale lo informa dell’avvenuto recapito dell’atto al terzo estraneo, pur abilitato a riceverlo.

L’art. 7 della legge n. 890/1982 non richiede, per il perfezionamento della notifica a mezzo posta effettuata mediante consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario, la “ricezione” della raccomandata cd. informativa.

In tema di comunicazione a mezzo di raccomandata semplice dell’avvenuta notifica di un atto, con consegna del plico a persona diversa dal destinatario, l’attestazione di invio di tale raccomandata al detto destinatario copre con fede privilegiata l’avvenuta spedizione.

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