Corte di Cassazione – III sez. civ. – ordinanza 5127 del 26-02-2020

Redazione 03/03/20
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Gli Ermellini, rimanendo coerenti con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, confermano le DEROGABILITA’ della tutela di cui al predetto art. 79 L. 392/78 – in questa circostanza anche per l’ipotesi di durata inferiore a quella legale o esclusione della rinnovazione – PURCHE’ LA RINUNZIA AD AVVALERSI DELLA NULLITA’ SIA SUCCESSIVA ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.

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