Corte di Cassazione Civile Sezioni unite 8/11/2010 n. 22623

Redazione 08/11/10
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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La controversia concerne l’impugnazione innanzi al Consiglio Nazionale Forense del provvedimento con il quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siena deliberava negativamente sulla domanda di iscrizione all’albo presentata dalla dott.ssa *****, dopo aver compiuto il periodo della prescritta pratica forense e dopo aver superato la prova orale degli esami di avvocato.

La ragione del rigetto della domanda di iscrizione era indicata nella circostanza che "l’attività di insegnante elementare (svolta dalla richiedente), retribuita con stipendio a carico del bilancio dello Stato, non è compresa tra le eccezioni di cui alla lettera a) del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 3".

Il Consiglio Nazionale Forense rigettava il ricorso, con la decisione in epigrafe, avverso la quale, la dott.ssa B. propone ricorso per cassazione con tre motivi. Il COA di Siena non si è costituito.

MOTIVAZIONE:

1. Con il primo motivo si censura, sotto il profilo della violazione di legge, la decisione impugnata, laddove ha ritenuto la inequivoca capacità ostativa della norma espressa dal R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 3, comma 4, lett. a), con la quale il legislatore avrebbe "indicato in dettaglio le situazioni soggettive che si pongono in termini di eccezione al generale ed inderogabile regime di incompatibilità" prescritto dai commi precedenti della medesima disposizione, limitando tali situazioni solo a quelle dei docenti universitari e degli insegnanti degli istituti secondari dello Stato.

2. La ricorrente sostanzialmente contesta la ragionevolezza della limitazione, rilevando l’assenza di una distinzione, quanto alla funzione esercitata, tra insegnante della scuola elementare e insegnante di istituto secondario, ed evidenziando la possibilità della interpretazione estensiva di una "norma eccezionale": in subordine, con il secondo motivo, per l’ipotesi che non venisse ritenuta possibile una diversa ricostruzione del contenuto normativo denunciato. la ricorrente solleva eccezione di illegittimità costituzionale della norma per contrasto con gli artt. 3, 4, 33, 35 e 41 Cost..

3. I motivo è fondato. Secondo quanto afferma la Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2006, l’eccezione al regime di incompatibilità stabilita dal R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 3, comma 4, lett. a), deve essere considerata "alla luce del principio costituzionale della libertà dall’insegnamento (art. 33 Cost.), dal quale discende che il rapporto di impiego (ed il vincolo di subordinazione da esso derivante), come non può incidere sull’insegnamento (che costituisce la prestazione lavorativa), così, ed a fortiori, non può incidere sulla libertà richiesta dall’esercizio della professione forense". Se questa è la ratio della norma in esame, allora appare piuttosto evidente la irragionevolezza di circoscrivere l’eccezione ai soli docenti universitari e agli insegnanti degli istituti secondari, escludendo gli insegnanti elementari.

4. Quest’ultimi, infatti, godono della medesima "libertà di insegnamento" ed esercitano una identica funzione, come emerge immediatamente da D.Lgs. n. 295 del 1994, che tratta unitariamente, nel quadro dell’istruzione obbligatoria, scuola elementare e scuola media. La prima, "nell’ambito dell’istruzione obbligatoria, concorre alla formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali … e si propone lo sviluppo della personalità del fanciullo promuovendone la prima alfabetizzazione culturale" (art. 118); la seconda, "concorre a promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l’orientamento dei giovani ai fini della scelta dell’attività successiva" (art. 161).

5. La funzione docente è, anch’essa, espressione di una scelta legislativa che non distingue scuola elementare e scuola media, affermando che "la funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell’attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità". 6. Unitariamente, infine, è trattato il reclutamento del personale docente, che, per essere impiegato nella scuola elementare, deve essere in possesso di un diploma di laurea (v. L. n. 341 del 1990, art. 3; v. anche L. n. 270 de 1982, art. 1).

7. Il problema è se la rilevata irragionevolezza, stante l’unitarietà della funzione docente, dell’esclusione degli insegnanti elementari dall’area di eccezione alla incompatibilità generale con la professione forense, abbia un possibile rimedio per via interpretativa a fronte dell’indiscutibile carattere eccezionale della norma di cui al R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 3, comma 4, lett. a).

7.1. Riguardo alle norme eccezionali, questa Corte se ha sempre escluso la possibilità di un’interpretazione analogica, ha, tuttavia, ammesso la possibilità di una interpretazione estensiva (Cass. nn. 5297 del 2009; 17396 del 2005; 9205 del 1999), come quella cui dovrebbe farsi ricorso nell’ipotesi in esame.

7.2. Si tratta, nel caso di specie, non di stabilire una nuova eccezione alla "regola", bensì di esplicitare quanto è già individuabile nel contenuto della norma in coerenza con l’identità di rado di quanto espressamente previsto (v. in particolare Cass. n. 9205 del 1999): e tanto più ciò sembra ammissibile, in quanto nella fattispecie, mediante l’interpretazione estensiva, è possibile dare una lettura costituzionalmente orientata della norma stessa, che, altrimenti, sembrerebbe disporre una discriminazione "irragionevole" e per questo in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza.

8. In tal modo deve ritenersi superata l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma di cui al R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 3, comma 4, lett. a), con l’assorbimento di qualsiasi altro motivo di impugnazione.

9. Pertanto si deve affermare il seguente principio di diritto: "il R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 3, comma 4, lett. a), secondo una lettura costituzionalmente orientata della norma, non esclude la compatibilita dell’attività di docente della scuola elementare statale con l’esercizio della professione forense e ne consente l’iscrivibilità all’albo degli avvocati ove il soggetto ne abbia i requisiti richiesti". 10. Tali requisiti, nel caso di specie sussistono, visto che la ricorrente ha sia compiuto la prescritta pratica forense, sia superato l’esame di Avvocato (sul punto non sussistono in causa specifiche contestazioni).

11. Il ricorso deve essere, quindi, accolto e la decisione impugnata deve essere cassata. Non essendo necessario alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, dichiarando il diritto della ricorrente all’iscrizione all’Albo degli Avvocati.

12. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto della ricorrente all’iscrizione all’Albo degli Avvocati. Compensa le spese.

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