Corte di Cassazione Civile Sezioni unite 19/8/2009 n. 18359; Pres. Carbone V.

Redazione 19/08/09
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con deliberazione del 31 ottobre 2007 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucca, in esito al procedimento di verifica della permanenza delle condizioni per l’iscrizione nel’elenco speciale degli avvocati addetti ad uffici, legali di enti pubblici dell’Avv.to, iscritto dall'(omissis), in forza all’ufficio legale del Comune di (omissis), esaminata la ratio dell’art. 3, comma 4, lett. b), della legge professionale, rilevati i principi di libertà, autonomia e indipendenza per ogni forma di attività professionale forense, richiamati i principi giurisprudenziali della non precarietà dell’appartenenza all’Ufficio legale, della estraneità all’apparato amministrativo dell’ente pubblico, rilevata l’assegnazione del T. a compiti "dirigenziali per quanto riguardava settori del Personale, del Demanio Marittimo e del Commercio oltretutto di rilevante peso ed importanza rispetto alle funzioni e compiti dell’Ente nel loro complesso considerati" ed osservato che il coinvolgimento in tali unità organizzative, oltre a far venir meno il carattere dell’esclusività, determinava anche una situazione (ancorchè potenziale) di conflitto d’interessi, conclusivamente constatava una condizione di incompatibilità tale da non consentire la permanenza del legale nell’elenco speciale "de quo".

Ricorreva il al CNF lamentando preliminarmente il difetto d’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di (omissis). Eccepiva nel merito violazione e falsa applicazione dell’art. 117 Cost., comma 6, e art. 114 Cost., comma 2, nonchè dei principi generali dell’ordinamento in tema di autonomia degli enti locali; violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, artt. 3 e 37; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 107, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 3; eccesso di potere per difetto e/o contraddittorietà della motivazione, per contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta, per difetto d’istruttoria e travisamento dei fatti; falso supposto di diritto.

Chiedeva quindi l’annullamento dell’impugnata delibera.

Si costituiva il COA rilevando l’infondatezza delle eccezioni in rito e nel merito proposte dal ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.

Con sentenza del 17 aprile – 27 ottobre 2008 il CNF rigettava il ricorso ritenendo in particolare confliggente con i principi elaborati dai la giurisprudenza in tenia di requisiti necessari per l’iscrizione nell’elenco speciale il simultaneo svolgimento da parte del T., anche se in parte temporaneo, di attività legale e di attività certamente amministrativa.

In sostanza, l’ulteriore affidamento all’attuale ricorrente di diversi incarichi amministrativi (non irrilevanti, trattandosi della dirigenza di due importanti settori organizzativi quali, il personale e il demanio marittimo con il commercio), incideva in maniera decisiva poichè tutte le forme anche provvisorie ed ulteriori di cumulo di incarichi e funzioni estranee a quella tipicamente legale risultavano necessariamente preclusive dell’iscrizione nell’elenco speciale per difetto d’esclusività anche sotto la specie dell’addizione.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’avv.to T..

Non hanno spiegato attività difensiva in questa sede le parti intimate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Denuncia il ricorrente nei motivi di ricorso:

violazione e falsa applicazione dell’art. 117 Cost., comma 6, e art. 114 Cost., comma 2, e dei principi generali in tema di autonomia degli enti locali.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost..

Violazione e falsa applicazione della L. 5 giugno 2003, n. 131, art. 4.

Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 3.

Violazione e falsa applicazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, artt. 3 e 37. violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107.

Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 3.

Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza della motivazione.

Eccesso di potere per travisamento di fatti. Falso presupposto in fatto e diritto.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

A conclusione della illustrazione dei motivi incentrata:

a) sul rilievo costituzionale del principio di autonomia organizzativa dell’ente locale;

b) sui regime dell’incompatibilità di cui all’art. 3, comma 4, lett. b), della legge professionale;

c) sulla verifica dei requisiti di cui al R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 3, ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale;

d) sulla verifica degli altri requisiti di cui al R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 3;

è stato formulato, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto:

"Se la responsabilità del settore "Affari Legali" formalmente istituito ed autonomo rispetto alle altre macrostrutture in cui il Comune di (omissis), è articolato e la qualifica dirigenziale posseduta dall’Avv. T. dimostrino che il medesimo sia "abilitato a svolgere, nell’interesse di questo, in via esclusiva attività professionale (Cass. S.U. n. 2359/2002) senza che costituiscano "coinvolgimento" ed incidano ai fini del rispetto delle previsioni di cui al R.D. n. 1578 del 1933, art. 3, comma 4, le funzioni di coordinamento di altre e ben distinte Aree Organizzative, cui sono preposti specifici responsabili, titolari di funzioni direzionali e del relativo potere di firma, affidate con atti di macro – organizzazione dagli organi di governo dell’Ente stesso nell’ambito dell’autonomia costituzionalmente garantita dell’ordinamento giuridico locale (Cass. S.U. n 12868/2005)".

Ritiene il Collegio che al formulato quesito debba darsi risposta negativa con il conseguente rigetto del proposto ricorso.

Nel reputare ineccepibile e degna di conferma la decisione di prime cure del C.O.A. di Lucca che ha cancellato l’avv.to T. dall’Elenco Speciale annesso all’Albo degli Avvocati di cui all’art. 3, comma 4, lett. b), della legge professionale forense, ha affermato il CNF nella qui gravata pronunzia:

La costante interpretazione dell’art. 3, della legge professionale forense ha sempre evidenziato la natura eccezionale della deroga, prevista per gli addetti agli Uffici Legali di enti pubblici, alla regola generale della professione forense consistente nell’incompatibilità con il lavoro subordinato e la conseguente necessità d’interpretazione restrittiva della norma, non suscettibile d’interpretazione analogica, individuandone il senso e la "ratio" nel particolare "status" derivante dai rapporto d’impiego pubblico che è tale da preservare presumibilmente l’avvocato – dipendente dal rischio di condizionamento nell’esercizio della sua professione.

Altrettanto stabile è l’interpretazione giurisprudenziale a proposito dei requisiti necessari per l’iscrizione nell’elenco speciale: esistenza presso l’ente pubblico di un ufficio legale costituente un’entità organica autonoma nell’ambito della struttura disegnata dalla sua pianta organica; svolgimento da parte degli addetti, con libertà ed autonomia, delle funzioni di competenza, con sostanziale estraneità all’apparato amministrativo, in posizione d’indipendenza e con esclusione da ogni attività di gestione; esercizio nell’interesse dell’ente soltanto dell’attività professionale, giudiziaria ed extragiudiziaria.

Nel caso di specie, confliggeva con i principi sopra richiamati il simultaneo svolgimento, anche se in parte temporaneo, da parte del T. di attività legale e di attività certamente amministrativa mancando quindi l’esclusività che, assicurando l’autonomia della funzione, ne garantiva l’indipendenza, preservandola da condizionamenti, requisito questo essenziale per la tutela della funzione sociale dell’avvocato anche nel caso del suo servizio a favore dei soli interessi pubblici dell’ente di appartenenza. Sicchè l’ulteriore affidamento al professionista di diversi incarichi amministrativi (non irrilevanti, trattandosi della dirigenza di due importanti settori organizzativi quali il personale e il demanio marittimo con il commercio) escludeva il concetto di esclusività nella funzione legale da intendersi in senso oggettivo ed esterno, incidendo in maniera decisiva sullo schema tradizionale che ritiene il cumulo di incarichi preclusivo dell’iscrizione nel l’elenco speciale.

Ebbene, ritiene il Collegio che tali considerazioni, chiaramente confermative dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al carattere eccezionale della norma di cui al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 3, comma 4, lett. b), (convertito in L. 22 gennaio 1934, n. 36) come modificato dalla L. 23 novembre 1939, n. 1949, art. 1, (Cass. S.U. n. 10490/96, n. 5288/98, n. 18090/2004) e alla possibilità di iscrizione degli avvocati e procuratori legali nell’elenco speciale previsto dalla suindicata norma soltanto sul presupposto imprescindibile della "esclusività" dell’espletamento da parte loro dell’attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell’ente pubblico presso il quale prestano la propria opera, nelle cause e negli affari dell’ente stesso (Cass. S.U. n. 7084/1995, n. 10367/98, n. 5559/2002) abbiano correttamente indotto il CNF alla conferma della cancellazione dell’avv.to T. dall’elenco speciale "de quo" per il coinvolgimento dello stesso nell’attività amministrativa dell’Ente (Comune di (omissis)).

Nè le conclusioni alle quali è pervenuto il giudice "a quo" paiono incidere, come ipotizzato dal ricorrente, sull’autonomia costituzionalmente garantita dell’ordinamento giuridico locale.

Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va rigettato, mentre non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio stante la mancata costituzione delle parti intimate.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

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