Corte di Cassazione Civile Sezione lavoro 23/1/2008 n. 1438; Pres. Senese, S., Est. De Renzis, A.

Redazione 23/01/08
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato il 6.02.2003, L.S. conveniva in giudizio la A., da cui era stato assunto il 1.4.1992, per sentir dichiarare l’illegittimità del licenziamento intimatogli per superamento del periodo di comporto, l’11.10.2002, con i conseguenti provvedimenti di carattere restitutorio e risarcitorio, versandosi in ambito di tutela reale. Il ricorrente premetteva:
a) di avere subito nel 1995 incidente stradale, a seguito del quale aveva riportato inabilità del 37%;
b) di essere stato adibito a mansioni non confacenti al suo stato di salute e ciò era stata la causa delle sue ripetute assenza dal
lavoro;
c) di avere ricevuto, in data 23.1.2002, comunicazione da parte del datore di lavoro secondo cui, alla data del 5.1.2002, aveva già maturato 345 giorni di assenza;
d) di avere ripreso servizio in data 29.1.2002 lavorando ininterrottamente fino al 15.5.2002, data in cui si era infortunato con prognosi fino al 29.9.2002, poi ridotta al 9.9.2002, a seguito di verifica INAIL;
e) di avere ottenuto dal 9.9.2002 al 9.10.2002 un congedo parentale e di avere ripreso servizio il 10.10.2002;
f) che il licenziamento dell’11.10.2002 era intempestivo, essendosi maturato il comporto in data 26.01.2002.
Con sentenza n. 7375 del 2003 il Tribunale di Torino accoglieva il ricorso, dichiarando l’illegittimità del licenziamento per mancanza del requisito della tempestività.
Tale decisione, appellata dall’A., è stata confermata dalla Corte di Appello di Torino con sentenza n. 73 del 2005, con condanna dell’appellante principale alle spese del grado. Il giudice di appello ha osservato che il L. dopo il superamento del periodo di comporto lavoro per circa quattro mesi e nel momento in cui doveva tornare in servizio dopo l’infortunio ottenne un congedo per motivi parentali, il che era incompatibile con una volontà rescissoria da parte del datore di lavoro. Nè, ad avviso della Corte territoriale, tale volontà pareva desumibile dalla lettera 23.01.2002, con la quale veniva segnalato al lavoratore l’avvicinarsi della data di esaurimento del diritto alla conservazione del posto.
L’***** ricorre per cassazione con quattro motivi.
L’intimato resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2110 cod. civ. e dell’art. 12 preleggi. La ricorrente, pur dichiarandosi consapevole dell’orientamento giurisprudenziale richiamato dalla Corte di Appello, censura la sentenza impugnata ritenendo che l’art. 2110 cod. civ., non richieda quale requisito di legittimità del recesso per avvenuto superamento del comporto quello della tempestività nè ravvisi nella non tempestività del recesso una rinuncia all’esercizio del medesimo, non prevedendo alcun termine entro il quale il recesso deve essere esercitato.
La stessa ricorrente ritiene errata la decisione impugnata ai fini della valutazione della volontà di rescindere il contratto sia in relazione al fatto che essa azienda, alla data del 29.1.2002, giorno di ripresa dell’attività lavorativa da parte del L., non era consapevole del superamento del periodo di comporto da parte del lavoratore, sia in relazione alla non rilevanza della concessione di un congedo parentale, trattandosi di un diritto del lavoratore, rispetto al quale il datore di lavoro trovasi in condizione di mero pati.
Con il secondo motivo la ricorrente, nel lamentare vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la sentenza di appello, per non avere preso alcuna posizione sulle doglianze avanzate circa la non necessità del requisito della tempestività ai fini del recesso per superamento del comporto, sia per avere, in modo contraddittorio, affermato, da un lato, perentoriamente che l’anzidetto requisito era necessario e la non tempestività era indice di una rinuncia del datore di lavoro all’esercizio del suo potere di recesso e, poi, a sostegno del proprio convincimento, per essersi limitata a citare una pronuncia della Corte di Cassazione, la quale in ogni caso non sostiene che la non tempestività equivale a rinuncia.
I due esposti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro intima connessione, sono privi di pregio e vanno disattesi.
TI giudice di appello, contrariamente all’assunto di parte ricorrente, si è dato cura di ricostruire con diligenza lo svolgimento dei fatti ed il comportamento di entrambe le parti, puntualizzando che, considerando i tempi della verifica manuale ed il rilevante numero di assenze tra i dipendenti riferito dall’appellante, il susseguirsi delle date di assenze dal lavoro e relative riprese dimostra in maniera univoca come il L., dopo il superamento del periodo di comporto, lavoro per quasi quattro mesi e, quando doveva tornare in servizio, ottenne un congedo per motivi parentali.
La conclusione del giudice di appello è nel senso che tutta la complessiva vicenda è incompatibile con una volontà rescissoria del datore di lavoro, in quanto un periodo ininterrotto di servizio di oltre tre mesi non avrebbe potuto non considerarsi rilevante ai fini della tempestività del recesso, ben potendo in detto periodo essere esperito ogni utile controllo.
In questo modo il giudice di appello, nel procedere alla verifica della tempestività del recesso, si è attenuto all’orientamento espresso da questa Corte (si richiama sentenza n. 7047 del 2003, nonchè sentenza n. 6057 del 1998), secondo il quale nell’ipotesi di licenziamento del lavoratore per superamento del periodo di comporto, non è operante il criterio della tempestività del recesso, ma difettando gli estremi dell’urgenza che si impongono nell’ipotesi di giusta causa, la valutazione del tempo decorso tra la data di detto superamento e quella di licenziamento con apprezzamento – al fine di stabilire se la durata di esso sia tale da risultare oggettivamente incompatibile con la volontà di porre fine al rapporto – va condotta con criteri di minor rigore, apprezzando l’intero contesto delle circostanze all’uopo significative, in modo tale da poter contemperare le esigenze del lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale e valutare la gravità di tale comportamento, soprattutto con riferimento alla sua compatibilità o meno con la continuazione del rapporto. Alla puntuale e motivata valutazione della Corte territoriale la ricorrente si limita ad opporre un diverso apprezzamento, non ammissibile in sede di legittimità. 2. Con il terzo motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, in quanto la sentenza impugnata avrebbe ignorato la testimonianza del teste F., limitandosi a dare conto di quanto affermato dalla teste C.. La doglianza non coglie nel segno e non merita di essere condivisa.
Secondo costante orientamento di questa Corte è devoluta al giudice di merito l’individuazione delle fonti del proprio convincimento e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta – tra le risultanze probatorie – di quelle ritenute idonee ad accertare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro spessore probatorio, con l’unico limite dell’adeguata e congrua motivazione del criterio adottato (ex plurimis Cass. sentenza n. 9834 del 1995; Cass. sentenza n. 10896 del 1998).
La Corte territoriale nel caso di specie ha fatto corretta applicazione del richiamato orientamento giurisprudenziale, valorizzando le dichiarazioni rese dalla teste C., la quale ha confermato di essere addetta ai calcoli del periodo di malattia ai fini del comporto e che in azienda era stato installato un programma informatico per tale conteggio, con cui ogni mese venivano memorizzati i certificati di malattia dei dipendenti, dal che la logica conclusione della possibilità di eseguire controlli ai fini della verifica o meno del superamento del periodo di comporto.
La ricorrente da parte sua si è limitata a sottoporre all’esame di questa Corte una diversa valutazione delle risultanze delle prove testimoniali rispetto a quella effettuata del giudice di appello, sorretta da congrua e logica motivazione, e quindi non censurabile in sede di legittimità. 4. Con il quarto motivo la ricorrente censura di insufficienza e contraddittorietà di motivazione la sentenza impugnata, laddove avrebbe negato, in modo illogico ed incongruente, rispetto al tenore della lettera 23.1.2002, a quest’ultima il valore di prova del fatto che il recesso, sebbene intervenuto dopo un certo periodo di tempo dell’avvenuta ripresa dell’attività lavorativa, era comunque causalmente collegabile all’avvenuto superamento del periodo di comporto.
Anche questa ultima censura è infondata.
Il giudice di appello ha ritenuto che la volontà di recesso del datore di lavoro, in relazione a superamento del periodo di comporto, non fosse desumibile dalla richiamata lettera 23.1.2002, atteso che con essa si segnalava al lavoratore l’avvicinarsi della data di esaurimento del diritto alla conservazione del posto, non essendo, a quella data, ancora maturato il comporto. Lo stesso giudice aggiunge che proprio l’avvicinarsi della scadenza del periodo di conservazione del posto avrebbe dovuto sollecitare il datore di lavoro ad attivarsi al momento dell’effettiva scadenza. Tutto ciò precisato, va osservato che le argomentazioni svolte dal giudice di appello sono adeguate e coerenti, mentre la ricorrente si è limitata a contrapporre una propria e diversa interpretazione di tale lettera, non consentita in sede di legittimità. 4. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
Le spese del giudizio di Cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 20,00, oltre Euro 2500,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

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