Corte di Cassazione Civile sez. V 26/1/2011 n. 1806

Redazione 26/01/11
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Svolgimento del processo
La controversia promossa da M.L. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Bologna n. 232/17/2006 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Amministrazione in ordine alla domanda di rimborso dell’IRAP versata per l’anno 2000. Il ricorso proposto dal contribuente si articola in unico motivo. Nessuna attività è stata svolta dall’Agenzia. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 3/12/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. Ha concluso aderendo alla relazione.

Motivi della decisione
Con primo motivo, il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La mera attività di agente di commercio non determinerebbe ex se l’assoggettamento del relativo reddito all’imposizione Irap. La censura è fondata alla luce del principio affermato da questa Corte (SS.UU. 26/5/2009, n. 12108), secondo cui l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1 è esclusa dall’applicazione dell’ IRAP qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l"’id quod plerumque accidit", costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Emilia e Romagna.

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